MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 aprile 2005 

Determinazione  delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia
di Bari.
(GU n.97 del 28-4-2005)

                            IL DIRIGENTE
           della direzione provinciale del lavoro di Bari

  Visto  l'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342
del  18  aprile  1994  che attribuisce agli Uffici del lavoro e della
massima  occupazione  le  funzioni  amministrative  di determinazione
delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Vista  la  circolare  del Ministero del lavoro - Direzione generale
dei  rapporti  di lavoro - Divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio
1995  inerente  il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti
amministrativi   in   materia   dei   lavori  di  facchinaggio  e  di
determinazione delle relative tariffe;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale n. 39 del 18 marzo 1997;
  Vista la legge n. 142/2003;
  Visto  il C.C.N.L. del settore merci e spedizioni stipulato in data
27 giugno 2002;
  Visto  l'accordo  del  9 novembre 2004 di applicazione del C.C.N.L.
trasporto   e   spedizione   merci   alle   imprese   cooperative  di
facchinaggio;
  Visto  il  C.C.N.L.  per  gli addetti ai lavori di carico e scarico
presso il Ministero della difesa del 2001;
  Considerata   la  necessita'  di  procedere  all'adeguamento  delle
tariffe di facchinaggio in vigore sino alla data del 31 gennaio 2005;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  datoriali  e dei lavoratori
nelle riunioni del 24 febbraio 2005 e 24 marzo 2005;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La  tariffa  oraria minima per le prestazioni di facchinaggio e'
di Euro 14,74 a decorrere dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2005.
  2. La  tariffa  oraria  sara' maggiorata delle percentuali previste
dal  C.C.N.L. per dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni
in  caso  di  prestazione  di  lavoro  nel  giorno  di  sabato  o  di
straordinario, festivo, notturno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Bari, 7 aprile 2005
                                                  Il dirigente: Baldi