ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2005 

Ulteriori  interventi urgenti per le esequie del Santo Padre Giovanni
Paolo II. (Ordinanza n. 3424).
(GU n.92 del 21-4-2005)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi
eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 aprile  2005,  concernente  la  dichiarazione di «grande evento» in
relazione   alle  esequie  del  Santo  Padre  Giovanni  Paolo  II  ed
all'elezione  del  Pontefice,  al  fine  di  garantire  la piu' ampia
partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal Mondo;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3423
del 5 aprile 2005, recante «Interventi conseguenti alla dichiarazione
di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni
Paolo II, ed all'elezione del Pontefice»;
  Vista  l'ordinanza  del  sindaco  di  Roma  n. 97 del 6 aprile 2005
recante,  per  la  giornata  di venerdi' 8 aprile 2005, il divieto di
circolazione,   all'interno  del  territorio  delimitato  dal  grande
raccordo anulare (G.R.A.), a tutte le categorie di autoveicoli;
  Vista  l'ordinanza  del  prefetto  della provincia di Roma prot. n.
20274/2005  del  6 aprile  2005  recante  la  chiusura  degli  uffici
pubblici  nell'intero  territorio del comune di Roma dalle ore 6 alle
ore 18 di venerdi' 8 aprile 2005;
  Considerato,  pertanto,  che  in  relazione  alla limitazione della
circolazione,  ed  alla chiusura degli uffici pubblici, nonche' avuto
riguardo  alla  eccezionalita'  del  «grande evento» in questione, si
rende  necessario  provvedere a disporre straordinarie misure urgenti
finalizzate  a  sospendere  i  termini  in scadenza nella giornata di
venerdi' 8 aprile 2005;
  Considerato, quindi, che la predetta sospensione costituisce misura
comunque   funzionale   al   ricorrente  contesto  nell'ambito  della
complessiva   organizzazione   delle  manifestazioni  e  celebrazioni
inerenti  al  «grande  evento»,  anche  nell'ottica  di assicurare un
compiuto  puntuale  adempimento  dei provvedimenti d'urgenza adottati
dalle autorita', citati nella motivazione della presente ordinanza;
  Ritenuta, conseguentemente, la stretta correlazione tra il presente
provvedimento  e le determinazioni precedentemente adottate, a fronte
delle  quali  la  sospensione  disposta  assume carattere di assoluta
indispensabilita';
  Sentito il Ministero della giustizia che si e' espresso con la nota
in data 7 aprile 2005 prot. n. 4516/2005/U;
  Sentito  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, Ufficio del
coordinamento  legislativo  - finanze e Dipartimento per le politiche
fiscali - Ufficio studi e politiche giuridico tributarie;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per i soggetti residenti che alla data 8 aprile 2005 hanno sede
operativa  o esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o
di funzione nel comune di Roma, ferme le determinazioni di competenza
del  Ministro  della  giustizia  ai  sensi  del  decreto  legislativo
9 aprile  1948, n. 437, sono sospesi fino al 10 aprile 2005 i termini
di   prescrizione,   decadenza   e   quelli   perentori,   legali   e
convenzionali,  sostanziali  e  tributari, comportanti prescrizioni e
decadenze  da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel
giorno  8  aprile,  nonche' ogni altro titolo di credito avente forza
esecutiva  di  data anteriore al 8 aprile 2005 ed alle rate dei mutui
di  qualsiasi  genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi'
sospesi  per  il  predetto  periodo  i  termini  di notificazione dei
processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta.
  2.  I  versamenti  tributari  i cui termini sono scaduti nel giorno
8 aprile  2005  sono  considerati  tempestivi  se effettuati entro il
giorno 11 aprile 2005.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 aprile 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi