Fissazione, ai soli fini del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, della data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.(GU n.97 del 28-4-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Premesso che l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', prevede che il Ministro delle attivita' produttive fissa con proprio decreto, ai soli fini del medesimo decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico; Viste le note del Ministro delle attivita' produttive 30 gennaio 2004, n. 376, e 30 marzo 2004, n. 991, con cui vengono emanati indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Acquirente unico Spa ai fini dell'avvio operativo del Sistema Italia 2004, vale a dire del sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato o borsa del servizio di dispacciamento; Vista la nota del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004, n. 4159, con cui vengono emanati indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, Gestore del mercato elettrico Spa, Acquirente unico Spa e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, recante «modalita' e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239» e, in particolare, l'art. 10, punto 10.1, il quale stabilisce che il provvedimento si applica, per quanto riguarda l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a decorrere dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verra' individuata dal decreto del Ministro delle attivita' produttive di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Considerato che gli indirizzi di cui alla sopra richiamata nota ministeriale 24 dicembre 2004, n. 4159, prevedono che, a decorrere dal 31 dicembre 2004, sia possibile per gli operatori ammessi alle contrattazioni nel Sistema Italia 2004 la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica sul mercato elettrico del giorno prima; Considerato che i medesimi indirizzi prevedono idonee misure per consentire agli operatori di usufruire di un periodo transitorio, che ha termine entro e non oltre il 31 marzo 2005, al fine di acquisire le conoscenze e migliorare i mezzi necessari per effettuare con maggiore precisione la formulazione attiva della propria domanda; Considerato che il Ministro delle attivita' produttive, con propria nota 1° aprile 2005, n. 5746, ha disposto il prolungamento del citato periodo transitorio fino al 30 giugno 2005, in ragione della necessita' di ulteriore tempo, rispetto alla data del 31 marzo 2005 di cui alla nota del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2004, n. 4159, per consentire il perfezionamento della formulazione attiva della domanda, E m a n a il seguente decreto: Articolo unico 1. Ai soli fini del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' fissata al 30 giugno 2005. 2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, 20 aprile 2005 Il Ministro: Marzano