MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2004 

Modifiche  ed  integrazioni  alla  delibera  9  giugno  1999,  n. 93,
concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla
SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero.
(GU n.97 del 28-4-2005)

                LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE

  Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143  recante
disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art.
24,   comma  1,  che  costituisce  presso  il  CIPE  una  commissione
permanente  per  il  coordinamento  e  l'indirizzo  strategico  della
politica commerciale con l'estero;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione,
il  riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  dei  Ministeri e, in
particolare,   gli   articoli 23  e  27  concernenti  rispettivamente
l'istituzione  e  le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  33  del decreto legislativo n. 300/1999 sopra citato
concernente le attribuzioni del Ministero per le politiche agricole e
forestali;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito  con  modificazioni  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
relativo  alla  trasformazione,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2004,
dell'«Istituto  per  i  servizi  assicurativi  del commercio estero -
SACE», in Societa' per azioni, con la denominazione di «SACE S.p.A. -
Servizi assicurativi del commercio estero»;
  Vista  la  delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha
adeguato  il  proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
  Vista  la  delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha
istituito  e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del
9 luglio 1998 summenzionata;
  Vista  la  delibera  n.  25  del  12 marzo  2002 con cui il CIPE ha
modificato   alcune   disposizioni   del   regolamento   interno   di
funzionamento  della  V Commissione, approvato con delibera n. 51 del
21 aprile   1999,   alla   luce  dei  cambiamenti  intervenuti  nella
composizione  della  Commissione  stessa  per effetto degli anzidetti
articoli 23, 27 e 33 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto  15 novembre  2001  con  cui  il  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  ha  delegato  il  Ministro  delle attivita'
produttive   a   presiedere   la   Commissione   permanente   per  il
coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con
l'estero,  istituita  ai  sensi  dell'art.  24,  comma 1, del decreto
legislativo n. 143/1998 summenzionato;
  Vista la delibera n. 93 del 9 giugno 1999 concernente le operazioni
e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE;
  Considerata   l'utilita'   di   apportare   alcune   modifiche   ed
integrazioni  alla  delibera sopra citata, al fine di consentire alla
SACE  S.p.A.  di  svolgere la sua missione di sostegno al processo di
internazionalizzazione  delle  imprese  italiane con nuovi prodotti e
strumenti  adeguati  all'evoluzione  del  mercato  ed in linea con le
Export Credit Agencies (ECAs) dei principali Paesi industrializzati;
  Vista  la  proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:

  Alla  delibera  n.  93 del 9 giugno 1999 sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
    all'art. 1 e' aggiunto il seguente paragrafo:
      «1.1.11  rischio  di mancato rimborso di finanziamenti od altre
facilitazioni  creditizie  concessi  direttamente o indirettamente ad
operatori  nazionali  o  a societa' collegate o da questi controllate
all'estero  da  istituti  bancari o societa' finanziarie, italiani ed
esteri,  nonche' di prestiti obbligazionari, titoli di debito o altri
strumenti  finanziari  emessi  da  soggetti  italiani  od esteri, ivi
inclusi  quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
che  siano  strumentali, relativi o comunque connessi, anche mediante
costituzione     di    patrimoni    separati,    al    processo    di
internazionalizzazione delle imprese italiane. Tale processo include,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attivita' relative
ad  operazioni  di  esportazione  di  merci o prestazioni di servizi,
esecuzione  di  lavori,  studi  e  progettazioni,  acquisti  di  beni
strumentali, materie prime o semilavorati necessari all'approntamento
di   beni   destinati  all'esportazione,  nonche'  ad  operazioni  di
investimento all'estero;»
    all'art.  2,  al  punto  2.1  d), dopo le parole: «interventi del
Governo»  sono  inserite  le  seguenti  parole:  «e, relativamente al
successivo punto vi), anche di enti pubblici non sovrani,»;
    al punto 2.1.d)(v), al termine, sono aggiunte le seguenti parole:
«o l'investimento all'estero»;
    dopo  il  punto 2.1.d)(v) e' aggiunto il seguente punto: «(vi) si
concretizzino  nel  mancato  rispetto  o  nella  modifica  di impegni
contrattuali sottoscritti nel contesto di investimenti all'estero,»;
    all'art.  3,  dopo  il  punto  3.1.6,  e'  inserito  il  seguente
paragrafo:
      «3.1.6.bis  finanziamenti  od  altre  facilitazioni  creditizie
concessi  direttamente  o  indirettamente  ad operatori nazionali o a
societa'  collegate  o  da  questi controllate all'estero da istituti
bancari  o societa' finanziarie, italiani ed esteri, nonche' prestiti
obbligazionari,  titoli di debito o altri strumenti finanziari emessi
da soggetti italiani od esteri, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito
di  operazioni di cartolarizzazione che siano strumentali, relativi o
comunque connessi, anche mediante costituzione di patrimoni separati,
al  processo  di  internazionalizzazione delle imprese italiane. Tale
processo  include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le
attivita'   relative   ad  operazioni  di  esportazione  di  merci  o
prestazioni  di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni,
acquisti  di beni strumentali, materie prime o semilavorati necessari
all'approntamento  di  beni  destinati  all'esportazione,  nonche' ad
operazioni di investimento all'estero relativamente al rischio di cui
al punto 1.1.11 dell'art. 1».
    Roma, 21 dicembre 2004
                        Il Ministro: Marzano

Il segretario: Di Stasi
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministero  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 363