AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 31 marzo 2005 

Avvio  di  procedimento per l'ottemperanza parziale alla sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005,
n.   531/05   e  modifiche  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   e  il  gas  29  settembre  2004,  n.  170/04.
(Deliberazione n. 62/05).
(GU n.101 del 3-5-2005)

                             L'AUTORITA'
                  per l'energia elettrica e il gas

  Nella riunione del 31 marzo 2005
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  21 dicembre  2001, n. 311/01 (di seguito:
deliberazione n. 311/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 settembre  2004, n. 173/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 173/04);
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2004, n. 190/04, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
190/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 9 febbraio 2005, n. 20/05;
    la   sentenza  dei  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di
seguito: sentenza n 531/05).
  Considerato che:
    con  la  sentenza  n.  531/05,  il  Tar  Lombardia  ha  annullato
parzialmente  la  deliberazione  n.  170/04, in particolare l'art. 7,
commi  7.1  e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri
che:
      (a)  non  prevedono  che il vincolo sui ricavi di distribuzione
per  il  secondo  periodo  di regolazione sia calcolato tenendo conto
degli  investimenti  che  sono stati, e che saranno, effettuati dalle
imprese  successivamente  a quelli considerati per l'approvazione del
vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
      (b)  prevedono,  ai  fini  dell'aggiornamento  del  vincolo sui
ricavi,  una  percentuale  di  recupero di produttivita' costante per
l'intera durata del periodo regolatorio;
    il  principio riportato alla lettera (a) esplica i propri effetti
sui  procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data
dall'anno  termico 2004-2005, mentre quello o di cui alla lettera (b)
riguarda i procedimento relativi agli anni termici successivi;
    il  principio richiamato alla lettera (a), inoltre, pur avendo ad
oggetto  la  disciplina  del  regime  ordinario di determinazione del
vincolo   sui  ricavi,  incide  anche  sulla  disciplina  del  regime
individuale  da  adottarsi  in  esito  al  procedimento  avviato  con
deliberazione  n. 190/04; e che il termine per la conclusione di tale
procedimento e' scaduto il 7 marzo 2005;
    la  disciplina  di determinazione e aggiornamento del vincolo sui
ricavi relativo all'attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas
naturale, di cui all'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione
n.  173/04,  e'  stata  definita  in  analogia  a quella prevista per
l'attivita' di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 7, commi
7.1 e 7.2, e all'art. 8, della deliberazione n. 170/04.
  Considerato che:
    nel  documento  per  la consultazione 29 luglio 2004 l'Autorita',
nel  prospettare  i  contenuti  della  disciplina  tariffaria  per il
secondo   periodo   di   regolazione,   ha  previsto  di  ridurre  la
variabilita'  tariffaria  anche  tramite l'introduzione, per gli anni
termici  successivi  al primo, di tariffe omogenee su base regionale,
definite sulla base dei seguenti criteri:
      (i)   introduzione  di  un  vincolo  regionale  sui  ricavi  di
distribuzione  ottenuto  aggregando i vincoli delle singole localita'
appartenenti alla regione;
      (ii)    determinazione    delle   tariffe   regionali   tramite
l'applicazione,  ad  una  tariffa  nazionale  di  riferimento,  di un
coefficiente regionale appositamente calcolato;
      (iii)  introduzione  di  un  sistema  di  perequazione volto ad
assicurare  alle  imprese  di  distribuzione  il recupero del proprio
vincolo  sui  ricavi,  qualora cio' non fosse garantito dalle tariffe
regionali calcolate ai sensi della precedente lettera (ii);
    ai  fini  della  consultazione  su  tale  profilo, l'Autorita' ha
assegnato,  quale termine ultimo per la presentazione di osservazioni
e  commenti,  il  30 ottobre 2004; e che, conseguentemente, l'art. 3,
comma  3.2,  e  l'art.  4,  comma 4.5, della deliberazione n. 170/04,
hanno   rinviato   a   successivo   provvedimento  dell'Autorita'  la
disciplina dell'articolazione delle tariffe di distribuzione, e della
relativa  modalita'  di  calcolo,  per  gli  anni  termici successivi
all'anno 2004-2005;
    nell'ambito  della  consultazione,  molte osservazioni pervenute,
pur  convergendo  sull'esigenza  di  semplificazione  e di promozione
della  concorrenza  che  l'Autorita'  intende  perseguire  prevedendo
tariffe  omogenee  per  aggregati  territoriali  piu'  ampi di quelli
attuali,  hanno  segnalato  che  l'articolazione  tariffaria  su base
regionale  dovrebbe  essere  effettuata  con riferimento alle aree di
uscita  della  rete  di trasporto nazionale, e che tale articolazione
determinerebbe:
      (i) la perdita di coerenza tra la tariffa e gli effettivi costi
di  distribuzione,  ingenerando di conseguenza sussidi incrociati tra
clienti  finali  e  privando  le  tariffe  dei  segnali economici che
stimolano l'efficienza delle imprese;
      (ii)  incertezze  e  complessita'  nel  sistema  tariffario, in
considerazione  del  fatto che le tariffe regionali subirebbero delle
variazioni   ad  ogni  eventuale  modifica  dei  singoli  vincoli  di
localita',   nonche'  relativamente  alla  gestione  del  sistema  di
perequazione;
  Considerato  che  nei  prossimi anni, tenuto conto del contesto del
mercato  internazionale e dei tempi necessari per la realizzazione di
nuove  infrastrutture  di approvvigionamento di gas, difficilmente il
sistema   nazionale   potra'  disporre  di  un'offerta  in  grado  di
assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale.
  Ritenuto che:
    sia necessario, al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del
Tar  Lombardia  riportate  alla  lettera  (a)  del primo considerato,
avviare  un  procedimento  per  la  definizione di una modifica della
deliberazione  n.  170/04,  e conseguentemente della deliberazione n.
173/04,  che consenta alle imprese di calcolare il vincolo sui ricavi
di   distribuzione   tenendo   conto  degli  investimenti  effettuati
successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo
relativo all'anno termico 2003-2004; e che l'ottemperanza al predetto
principio  non costituisca acquiescenza rispetto all'altro profilo di
illegittimita'  enunciato  nella precedente lettera (b), per il quale
verra' presentato ricorso in appello;
    sia   opportuno,  sino  all'esito  dei  procedimento  di  cui  ai
precedente  alinea, garantire certezza a clienti ed esercenti nonche'
evitare  disparita'  di  trattamento  tra  clienti  ed  esercenti  il
servizio  di distribuzione; e che sia necessario a tal fine prevedere
che,  nel  predetto  periodo  di  tempo,  continui  ad  applicarsi la
disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n.
170/04 dando luogo ad una sola e definitiva procedura di conguaglio;
    sia  opportuno  differire  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento   per   la   definizione  della  disciplina  dei  regime
individuale,   avviato   con   deliberazione  n.  190/04,  sino  alla
conclusione del procedimento di cui ai precedenti alinea;
    il predetto avvio di procedimento, nonche' il principio affermato
dal  Tar  Lombardia  alla  lettera  (b)  del primo considerato, renda
incongruo  il termine per la presentazione delle proposte tariffarie,
fissato dall'art. 5 della deliberazione n. 170/04 al 31 marzo di ogni
anno,   con  la  presentazione  delle  proposte  per  l'anno  termico
2005-2006;  e  che  sia  conseguentemente  necessario differire detto
termine a data da stabilirsi in esito al medesimo procedimento;
    sia  opportuno,  anche alla luce dell'indeterminatezza del quadro
normativo  di  riferimento  cosi'  come si e' venuto a configurare in
seguito  alla  sentenza n. 531/05 del Tar Lombardia nonche' dei tempi
necessari   per   la   realizzazione   di   nuove  infrastrutture  di
approvvigionamento   di   gas,  mantenere  per  l'intero  periodo  di
regolazione  in  corso  la  disciplina  dell'articolazione tariffaria
attualmente prevista dalla deliberazione n. 170/04 per l'anno termico
2004-2005;  e  che  sia  conseguentemente  opportuno, nell'ambito del
suddetto  procedimento,  apportare ulteriori modifiche e integrazioni
alla deliberazione n. 170/04, in particolar modo con riferimento alle
disposizioni  tariffarie  relative  al  Fondo  per  la  compensazione
temporanea di costi elevati di distribuzione;
                              Delibera:
  1.  Di  avviare  un procedimento per l'adozione di un provvedimento
che,  a  modifica  dell'art. 7, commi 7.1, e 7.2, e dell'art. 8 della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita)  29  settembre  2004,  n.  170/04  (di seguito:
deliberazione  n. 170/04), e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e
8.5  della deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04,
definisca   le  modalita'  di  calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  di
distribuzione   che   tengano  conto  degli  investimenti  effettuati
successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo
relativo all'anno termico 2003-2004.
  2.   Di   attribuire   al   direttore   della   direzione   tariffe
dell'Autorita',  la  responsabilita'  degli  adempimeni  di carattere
procedurale,    amministrativo   e   organizzativo   necessari   allo
svolgimento dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive.
  3.  Di  conferire  mandato  al  responsabile  del  procedimento  di
acquisire  dati,  documenti e informazioni ritenute necessarie, anche
attraverso   il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati  e  delle
relative associazioni di categoria.
  4.  Di stabilire che il predetto procedimento sia concluso entro il
31 maggio 2005.
  5.  Di  prevedere  che,  sino all'esito del procedimento avviato al
sensi  del  punto  1,  e  salvo  successivo  conguaglio,  continui ad
applicarsi  la  disciplina  di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della
deliberazione n. 170/04.
  6.  Di  differire  il  termine  per la conclusione del procedimento
avviato  con deliberazione dell'Autorita' 29 ottobre 2004, n. 190/04,
alla data di cui al punto 4.
  7.  Di  approvare  le  seguenti  modifiche  della  deliberazione n.
170/04:
    (a)  all'art.  3,  comma  3.1,  le parole: «Per l'anno termico 1°
ottobre  2004  -  30  settembre 2005», sono sostituite con le parole:
«Per il secondo periodo di regolazione»;
    (b) all'art. 3, il comma 3.2 e' abrogato;
    (c)  all'art.  4,  comma  4.3,  le  parole:  «Per  l'anno termico
1° ottobre  2004 - 30 settembre 2005», sono sostituite con le parole:
«Per il secondo periodo di regolazione»;
    (d) all'art. 4, il comma 4.5 e' abrogato.
  8.  Di  prevedere che, per l'anno termico 2005-2006, il termine per
la presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'art. 5 della
deliberazione  n.  170/04  al  31 marzo di ogni anno, sia differito a
data da stabilirsi in esito al presente procedimento.
  9. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
  10.    Di    pubblicare    nel    sito    internet   dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 170/04,
come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 7.
    Milano, 31 marzo 2005
                                                 Il presidente: Ortis