MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 7 aprile 2005 

Ripartizione  tra  gli  interventi  del  Fondo  speciale rotativo per
l'innovazione   tecnologica   delle  risorse  derivanti  dalla  prima
applicazione   dell'operazione   di   cartolarizzazione  dei  crediti
relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione.
(GU n.101 del 3-5-2005)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 gennaio
2001  recante  le  direttive  per  il  funzionamento  del  sistema di
agevolazione  previsto  dagli  articoli 14  e seguenti della legge n.
46/1982;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito  in legge, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  ai  sensi  del  quale  le risorse derivanti dalle operazioni di
cartolarizzazione,  effettuate  ai  sensi  dell'art.  15  della legge
23 dicembre  1998,  n.  448,  dei  crediti  relativi  a finanziamenti
agevolati  concessi alle imprese per la realizzazione di programmi di
ricerca ed innovazione tecnologica sono destinati alla concessione di
ulteriori finanziamenti in ricerca ed innovazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca del 16 settembre
2004    con   cui   sono   state   individuate   le   caratteristiche
dell'operazione di cartolarizzazione, registrato alla Corte dei conti
il 29 ottobre 2004;
  Considerato   che   la   somma  di  Euro  664.203.917,00  e'  stata
accreditata  in  data  30 settembre  2004 sulla contabilita' speciale
1201  del  F.I.T.  presso la Tesoreria dello Stato e che tale importo
puo'  essere  utilizzato per la concessione di ulteriori agevolazioni
in ricerca e innovazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'importo di Euro 664.203.917,00 quali risorse rivenienti dalla
prima   applicazione  dell'operazione  di  cartolarizzazione  di  cui
all'art.  2  del  decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269, convertito in
legge,  con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui
al  decreto  ministeriale  del 16 settembre 2004 e' ripartito tra gli
interventi  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e
successive modifiche e integrazioni come di seguito:
    a)  200  milioni  di  euro,  per programmi proposti dalle imprese
antecedentemente  al  14 gennaio  2003,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive del 16 gennaio 2001.
    b) 220 milioni di euro, per gli interventi gia' programmati:
      bando  tematico  di cui all'art. 11 del decreto 16 gennaio 2001
per   programmi   altamente   innovativi   (settori  High-Tech),  per
complessivi 95 Meuro, con una riserva di 21 milioni di euro per bando
tematico-territoriale  da cofinanziare con la regione Lombardia e con
una  ulteriore  riserva  di  24  milioni  di  euro  per programmi nei
distretti  industriali  e/o sistemi produttivi locali da cofinanziare
con le regioni;
      bando  tematico  di cui all'art. 11 del decreto 16 gennaio 2001
per  interventi di innovazione tecnologica per il miglioramento delle
prestazioni ambientali nel settore energetico per 50 milioni di euro,
oltre  ulteriori  30  milioni  di  euro derivanti dalle risorse della
premialita' comunitaria nell'ambito del PON-SIL per le aree obiettivo
1;
      progetti  presentati  a  valere  sulle  risorse  del F.A.R. del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca ma di
competenza   del   F.I.T.   in   quanto  di  sviluppo  precompetitivo
prevalente,  in  attuazione  dell'art.  10 del decreto legislativo n.
297/1999;
      spese  per  istruttorie  e  gestione  dei  bandi  e delle altre
iniziative;
    c)  accantonamento delle risorse residue (pari a 244,2 milioni di
euro)  per  gli  ulteriori  interventi  da programmare nell'esercizio
2005.
  2.  Le  risorse  di  cui al comma 1 sono erogate in conformita' con
quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269,
convertito  in legge, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, ed eventuali economia delle singole linee di intervento potranno
essere riallocate nelle altre, in relazione ai relativi fabbisogni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Marzano