MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Riconoscimento   dell'idoneita'  alla  ditta  «Agroblu  S.r.l.»,  per
condurre   prove   ufficiali   di  campo  dei  residui  dei  prodotti
fitosanitari.
(GU n.102 del 4-5-2005)

    Con decreto ministeriale n. 38267/A del 1° dicembre 2004 la ditta
«Agroblu S.r.l.», con sede legale in Rho (Milano), via S. Bernardo n.
35,  e'  stata  riconosciuta  idonea a condurre le prove ufficiali di
campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
      aree non agricole;
      colture arboree;
      colture erbacee;
      colture forestali;
      colture medicinali ed aromatiche;
      colture ornamentali;
      colture orticole;
      concia sementi;
      diserbo;
      entomologia;
      nematologia;
      patologia vegetale.
    Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a
far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda
esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione
dell'entita'  dei  residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere
le seguenti informazioni sperimentali:
      individuazione  dei  prodotti di degradazione e di reazione dei
metaboliti  in  piante  o  prodotti trattati (di cui all'allegato II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive
e  dei  suoi  metaboliti  a partire dall'applicazione fino al momento
della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati
(di  cui  all'allegato  II,  punto  6.2  del  decreto  legislativo n.
194/1995);
      definizione  del  bilancio  generale dei residui delle sostanze
attive  (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n.
194/1995);
      prove  relative  agli effetti della lavorazione industriale e/o
preparazione  domestica  sulla  natura e sull'entita' dei residui (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
      determinazione  dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per  l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del
decreto legislativo n. 194/1995);
      prove  relative  agli effetti della lavorazione industriale e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione  dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
      individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta
o  post-raccolta  (di  cui  all'allegato  III,  punto 8.6 del decreto
legislativo n. 194/1995).
    Con  decreto  ministeriale n. 38267 del 1° dicembre 2004 la ditta
«Agroblu S.r.l.», con sede legale in Rho (Milano), via S. Bernardo n.
35,  e'  stata  riconosciuta  idonea a condurre le prove ufficiali di
campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
      colture arboree;
      colture erbacee;
      colture forestali;
      colture medicinali ed aromatiche;
      colture ornamentali;
      colture orticole;
      diserbo;
      entomologia;
      nematologia;
      patologia vegetale.
    Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per anni tre a
far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda
esclusivamente  le  prove  di campo di efficacia volte ad ottenere le
seguenti informazioni sperimentali:
      efficacia  dei  prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
      dati  sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
      incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
      fitotossicita'  nei  confronti delle piante o prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
      osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili
(di  cui  all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto legislativo n.
194/1995).