MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 15 aprile 2005 

Modifiche   al  decreto  interministeriale  17 aprile  2003,  recante
criteri  e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza
delle   universita'   statali  e  non  statali  e  delle  istituzioni
universitarie,  abilitate  a  rilasciare  titoli  accademici,  di cui
all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509.
(GU n.104 del 6-5-2005)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito  nella  legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che a
decorrere  dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire
obiettivi  di  efficacia  e  qualita'  dei  servizi offerti, entro il
30 giugno  di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le
linee  generali  di  indirizzo  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca,  sentiti  la
conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane,  il consiglio
universitario  nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli studenti
universitari,   tenuto   altresi'  conto  delle  risorse  acquisibili
autonomamente;
  Visto   l'art.  2,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27 gennaio 1998, n. 25 ed in particolare la lettera c) la
quale  dispone  che  l'istituzione di nuove universita' o istituti di
istruzione   universitaria   non  statali,  legalmente  riconosciuti,
nonche'  l'autorizzazione  al rilascio di titoli aventi valore legale
avviene   contestualmente   all'approvazione   dello  statuto  e  del
regolamento  didattico  di ateneo, di cui all'art. 11, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270 recante
modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto  in  particolare l'art. 9 del predetto decreto n. 270/2004 il
quale  dispone  che i corsi di studio universitari sono istituiti nel
rispetto  dei  criteri  e  delle procedure di cui all'art. 11 e delle
disposizioni sulla programmazione del sistema universitario;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 gennaio 2005, con il quale sono
stati  definiti  le  procedure  per l'attivazione dei corsi di studio
universitari  e  i  requisiti minimi strutturali, ivi compresi quelli
per   l'istituzione   e   l'attivazione   dei   corsi  di  studio  in
teledidattica;
  Viste  le note ministeriali d'indirizzo del 17 febbraio, 18 marzo e
6 aprile  2005,  relative  all'avvio  delle procedure di verifica dei
requisiti   minimi  per  l'attivazione  dei  corsi  di  studio  e  di
definizione  dell'offerta  formativa  delle universita' statali e non
statali;
  Vista inoltre la nota del Ministro della salute del 10 aprile 2005,
con   la  quale  viene  prospettata  la  necessita'  e  l'urgenza  di
soddisfare  il fabbisogno formativo per i profili professionali delle
aree  socio-sanitarie  anche  attraverso il ricorso alla formazione a
distanza,  fermo restando la esigenza di svolgimento della formazione
abilitante attraverso il ricorso al convenzionamento con le strutture
del  servizio  sanitario  nazionale  e  con la rete degli istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  vigilati  dal  predetto
Ministero;
  Visto  il decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 98 del 29 aprile
2003,  recante  criteri  e  procedure  di accreditamento dei corsi di
studio  a  distanza  delle  universita' statali e non statali e delle
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di
cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
  Ritenuta  pertanto  la  necessita' di apportare al suddetto decreto
interministeriale  del  17 aprile  2003  modificazioni e integrazioni
preordinate  a  ricondurre  anche  le  universita' telematiche di cui
all'art.  2, comma 2, nel contesto della programmazione universitaria
di cui al precitato art. 1-ter del decreto-legge n. 7/2005 convertito
nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
  Ritenuto   altresi'  di  condividere  la  prospettata  esigenza  di
potenziare    l'offerta   formativa   dei   profili   del   personale
socio-sanitario   di   cui  al  decreto  ministeriale  2 aprile  2001
concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie
delle professioni sanitarie;
                              Decreta:
  Al  decreto  interministeriale 17 aprile 2003 di cui alle premesse,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  agli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, 4, comma 3, 6, comma 1,
lettera  b)  e  7, comma 2, la locuzione «3 novembre 1999, n. 509» e'
sostituita da «22 ottobre 2004, n. 270»;
    b) all'art.  5, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
«1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  6,  il  Comitato  nazionale  di
valutazione  del sistema universitario, di cui all'art. 3 della legge
19 ottobre  1999,  n.  370,  esprime,  sulla  base  dei criteri e dei
requisiti  di  cui  all'allegato tecnico al presente decreto, nonche'
delle  disposizioni  dell'art.  9 del decreto ministeriale 22 ottobre
2004,   n.   270,   motivati   pareri  in  ordine  alle  istanze  per
l'accreditamento  dei  corsi  di  studio  a  distanza,  formulate nel
rispetto   delle   linee   generali   di   indirizzo   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca di cui all'art.
1-ter del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge
31 marzo 2005, n. 43.»;
    c) all'art.  8,  alla  fine  del comma 1, e' inserito il seguente
periodo:
    «E'   fatta   salva  la  possibilita',  per  i  corsi  di  studio
preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie, di
attivare  le  procedure di cui all'art. 6, previa stipula di apposite
convenzioni  con  le  universita',  sedi della facolta' di medicina e
chirurgia,  con  le  strutture del servizio sanitario nazionale e con
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 15 aprile 2005


                                        Il Ministro dell'istruzione
                                      dell'università e della ricerca
                                                  Moratti


Il Ministro per l'innovazione
      e le tecnologie
           Stanca