UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 11 aprile 2005 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.106 del 9-5-2005)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: modifiche ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;
  Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168: Istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 16;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo
del  senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art.
2,  comma  16,  della  legge  n. 168/1989, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune sostituzioni nell'ambito delle
diverse componenti;
  Visto  il  decreto  rettorale  28 febbraio  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione
dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
  Visto  il  decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e'
stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
  Visto  il  verbale  n. 11 del 14 luglio 2004 con il quale il senato
accademico  integrato  ha  approvato  la modifica dell'art. 2.2 dello
statuto di autonomia di questo Ateneo;
  Vista  la  nota del 12 aprile 2004, prot. GP/n. 870 con la quale il
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha
approvato la proposta di modifica sopra indicata;
                              Decreta:
  L'art.  2.2  dello  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  della
Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' cosi' modificato:
  Art.  2.2  (Il  rettore). - Il rettore rappresenta l'Universita' ad
ogni effetto di legge.
  1. Il rettore:
    a) convoca  e  presiede  il  senato accademico ed il consiglio di
amministrazione;
    b) assicura   l'osservanza   di   tutte   le   norme  concernenti
l'ordinamento    universitario,    ed    in    particolare   provvede
all'emanazione  dello  statuto  e  dei  regolamenti  d'Ateneo e delle
singole strutture;
    c) vigila    sul    corretto    funzionamento   delle   strutture
dell'Universita',  assicurando l'adozione di criteri che garantiscano
l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilita';
    d) emana   annualmente,   entro   il  30  giugno,  il  bando  per
l'ammissione degli studenti;
    e) esercita  l'attivita'  disciplinare sul personale docente, sui
ricercatori  e  sugli  studenti nell'ambito delle competenze previste
dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;
    f) stipula  contratti  e convenzioni non affidati alle competenze
del  direttore  amministrativo e delle singole strutture didattiche e
di   ricerca   secondo   le  norme  del  regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    g) presenta  all'inizio  di  ciascun  anno accademico agli organi
dell'Universita' una relazione sullo stato dell'Ateneo;
    h) elabora   ed  invia  agli  organi  dell'Universita'  le  linee
generali del programma annuale di attivita' dell'Universita';
    i) predispone,   sentiti   il   comitato   di   coordinamento   e
programmazione  ed  il  consiglio  degli  studenti,  il  bilancio  di
previsione per i successivi adempimenti;
    l) esercita  tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
di   legge,  dal  presente  statuto  e  dai  regolamenti  generali  e
particolari d'Ateneo.
  2.  Il  rettore  viene  eletto  fra  i  professori  di prima fascia
dell'Universita',   a   seguito   di   presentazione  di  candidature
ufficiali,  secondo  le  norme di cui al successivo art. 7.1, dura in
carica  quattro  anni  e  non  puo'  essere  eletto piu' di due volte
consecutive.
  Per  tutta  la  durata  della  carica,  il  rettore  ha  diritto  a
richiedere una limitazione dell'attivita' didattica.
  L'elettorato attivo e' costituito:
    a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori
- Nd;
    b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo - Nt. Il
voto  di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in
maniera   che  il  totale  dei  voti  disponibili  per  la  categoria
rappresenti  il  5%  degli aventi diritto al voto di cui alla lettera
a);
    c) dagli  studenti  -  Ns  -  facenti  parte  del consiglio degli
studenti  e  dagli  studenti  facenti  parte dei consigli di corso di
studio.  Il  voto  di  ognuno  di essi sara' pesato in maniera che il
totale  dei  voti  disponibili  per gli studenti sia pari al 5% degli
aventi diritto al voto di cui alla lettera a).
  I  pesi  dei  voti  delle  categorie  di  cui alle lettere b) e c),
determinati  in  fase di costituzione delle liste elettorali, in base
alle  formule  riportate  di  seguito, saranno arrotondati in maniera
standard alla seconda cifra decimale.
  Detti  rispettivamente  Nd, Nt e Ns i numeri totali di professori e
ricercatori,  i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto
al  voto, il peso dei voti dei tecnici PT e degli studenti PS saranno
determinati rispettivamente dalle formule

          ---->  Vedere Formule a pag. 46 della G.U.  <----

  Nelle  prime  due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta'
piu'  uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore e' eletto
a  maggioranza  assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata
elezione  si  procede  al  ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio
e'  valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo
e  fuori ruolo. In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il
candidato  con  maggiore  anzianita'  nel  ruolo di prima fascia e, a
parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita'
anagrafica.  Le  votazioni  si svolgono a distanza di quindici giorni
l'una dall'altra.
  Il  candidato  eletto  e'  nominato  dal  Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  3.  Il  rettore  nomina  un pro-rettore, scelto tra i professori di
prima  fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue
attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.
  Il  rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori
di  ruolo  o  di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo'
delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
    Arcavata di Rende, 11 aprile 2005
                                                 Il rettore: La Torre