Modificazioni allo statuto.(GU n.106 del 9-5-2005)
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071: modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in
particolare l'art. 16;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo
del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art.
2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi
decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle
diverse componenti;
Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione
dello statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria;
Visto il decreto rettorale n. 124 del 7 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2002, con il quale e'
stato modificato lo statuto di autonomia di questa Universita';
Visto il verbale n. 11 del 14 luglio 2004 con il quale il senato
accademico integrato ha approvato la modifica dell'art. 2.2 dello
statuto di autonomia di questo Ateneo;
Vista la nota del 12 aprile 2004, prot. GP/n. 870 con la quale il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha
approvato la proposta di modifica sopra indicata;
Decreta:
L'art. 2.2 dello statuto di autonomia dell'Universita' della
Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' cosi' modificato:
Art. 2.2 (Il rettore). - Il rettore rappresenta l'Universita' ad
ogni effetto di legge.
1. Il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione;
b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti
l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede
all'emanazione dello statuto e dei regolamenti d'Ateneo e delle
singole strutture;
c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture
dell'Universita', assicurando l'adozione di criteri che garantiscano
l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilita';
d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per
l'ammissione degli studenti;
e) esercita l'attivita' disciplinare sul personale docente, sui
ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste
dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto;
f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze
del direttore amministrativo e delle singole strutture didattiche e
di ricerca secondo le norme del regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi
dell'Universita' una relazione sullo stato dell'Ateneo;
h) elabora ed invia agli organi dell'Universita' le linee
generali del programma annuale di attivita' dell'Universita';
i) predispone, sentiti il comitato di coordinamento e
programmazione ed il consiglio degli studenti, il bilancio di
previsione per i successivi adempimenti;
l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
di legge, dal presente statuto e dai regolamenti generali e
particolari d'Ateneo.
2. Il rettore viene eletto fra i professori di prima fascia
dell'Universita', a seguito di presentazione di candidature
ufficiali, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, dura in
carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte
consecutive.
Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a
richiedere una limitazione dell'attivita' didattica.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori
- Nd;
b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo - Nt. Il
voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in
maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria
rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera
a);
c) dagli studenti - Ns - facenti parte del consiglio degli
studenti e dagli studenti facenti parte dei consigli di corso di
studio. Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il
totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli
aventi diritto al voto di cui alla lettera a).
I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c),
determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base
alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera
standard alla seconda cifra decimale.
Detti rispettivamente Nd, Nt e Ns i numeri totali di professori e
ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto
al voto, il peso dei voti dei tecnici PT e degli studenti PS saranno
determinati rispettivamente dalle formule
----> Vedere Formule a pag. 46 della G.U. <----
Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta'
piu' uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore e' eletto
a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata
elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio
e' valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo
e fuori ruolo. In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il
candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di prima fascia e, a
parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita'
anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni
l'una dall'altra.
Il candidato eletto e' nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di
prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue
attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.
Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori
di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo'
delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavata di Rende, 11 aprile 2005
Il rettore: La Torre