MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 aprile 2005 

Riconoscimento, al sig. Kusamura Shigeki, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico chirurgo.
(GU n.109 del 12-5-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la quale il sig. Kusamura Shigeki, cittadino
giapponese,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di «Medico»
conseguito  in  Brasile,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/94,  che  nella riunione del 1° dicembre 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/92;
  Visto  l'esito  della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15
aprile  2005,  ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo n. 115/92, a seguito della quale il sig. Kusamura Shigeki
e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «Medico»  rilasciato  in  data 15 dicembre 1995
dall'«Universidade Estadual de Campinas», San Paolo (Brasile) al sig.
Kusamura  Shigeki,  nato  a  Tokyo (Giappone) il 22 dicembre 1970, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2.  Il  dott.  Kusamura  Shigeki  e'  autorizzato  ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 aprile 2005
                                    Il direttore generale: Mastrocola