MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2005 

Abrogazione  del  decreto  ministeriale  4  febbraio  2004, n. 36002,
relativo  al riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove ufficiali
di campo con prodotti fitosanitari.
(GU n.110 del 13-5-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  legislativo  del 17 marzo 1995, n. 194, che, in
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE,  disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visti  in  particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che  modifica  gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995;
  Visto   il  decreto  interministeriale  27 novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce   i   requisiti   necessari   al  riconoscimento  ufficiale
dell'idoneita'   a   condurre   prove   di   campo  finalizzate  alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
  Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state
impartite   le   istruzioni  per  la  compilazione  delle  schede  di
rilevazione  dei  dati  tecnici aziendali previsti dal citato decreto
interministeriale;
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali  di  campo»  con  il  compito  di valutare le istanze di
riconoscimento di cui sopra;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono
state  definite  le  tariffe poste a carico degli enti richiedenti il
predetto riconoscimento ufficiale;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 febbraio 2004, n. 36002, con il
quale la ditta «Istituto Agrario di S. Michele a/Adige (Trento)», con
sede  legale  in  S. Michele  a/Adige  (Trento), via E. Mach n. 1, e'
stata  riconosciuta  idonea  a  condurre prove ufficiali di campo con
prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo n. 300/1999;
  Vista  l'istanza presentata in data 12 gennaio 2005 con la quale la
ditta  in  questione  ha  chiesto la sospensione del riconoscimento a
condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo
con  prodotti fitosanitari alla ditta «Istituto Agrario di S. Michele
a/Adige  (Trento)»,  con  sede legale in S. Michele a/Adige (Trento),
via E. Mach n. 1, con decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002,
e' revocato.
  2.  Il  decreto  ministeriale  4 febbraio 2004, n. 36002, di cui al
comma 1 e' abrogato.
  Il  presente  decreto  sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2005
                                         Il direttore generale: Abate