AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 2 marzo 2005 

Consegna  dei  lavori  sotto riserva di legge, ai sensi dell'articolo
129  del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554. (Determinazione n. 2/2005).
(GU n.120 del 25-5-2005)

                            IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  Nell'ambito  dello  svolgimento  dei  compiti  di vigilanza, cui e'
istituzionalmente  preposta,  l'Autorita' ha riscontrato il frequente
ricorso   da  parte  delle  stazioni  appaltanti  all'istituto  della
«consegna   dei  lavori  sotto  riserve  di  legge»,  spesso  seguita
dall'immediata  sospensione degli stessi, nonche' da un significativo
ritardo nella stipulazione del relativo contratto d'appalto.
  Si ritiene, pertanto, opportuno chiarire l'esatta valenza giuridica
di  tale  istituto,  nonche'  i  limiti  connessi  al suo eccezionale
utilizzo.
Ritenuto in diritto.
  La  consegna  dei lavori, ai sensi di quanto espressamente previsto
dal comma 2 dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999,  deve  avvenire  non oltre il termine di quarantacinque
giorni  dalla  data  di  stipulazione del contratto d'appalto, ovvero
dalla sua approvazione, nei casi in cui questa sia richiesta.
  Puo'   accadere,   tuttavia,  che  si  verifichino  nell'esperienza
concreta  particolari «ragioni di urgenza», tali da non consentire un
differimento  dell'inizio  dei  lavori  fino  alla stipulazione od al
perfezionamento del relativo contratto.
  Tale  possibilita', e' stata, in realta', espressamente contemplata
e  disciplinata dal legislatore dapprima all'art. 337, comma 2, della
legge  20 marzo 1865, n. 2248, e successivamente al comma 1 dell'art.
129  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999, che
riprendendo   sostanzialmente   quanto   stabilito   in   precedenza,
letteralmente  afferma  che  «qualora  vi  siano  ragioni di urgenza,
subito   dopo   l'aggiudicazione   definitiva,  il  responsabile  del
procedimento  autorizza  il  direttore  dei  lavori alla consegna dei
lavori».
  La  norma  del  successivo art. 130, comma 3, stabilisce, altresi',
che in tal caso il processo verbale deve necessariamente indicare: 1)
i materiali ai quali l'appaltatore deve provvedere; 2) le lavorazioni
per  le  quali si rende necessario l'immediato inizio in relazione al
programma di esecuzione presentato dall'impresa.
  Cio'  al  fine  specifico  di  assicurare  da un lato la tempestiva
esecuzione  dei soli lavori che l'urgenza non consente di dilazionare
nel  tempo  e dall'altro di impedire che l'appaltatore possa prendere
ulteriori  iniziative  in  contrasto  con  la peculiare situazione di
incertezza contrattuale, nella quale si trova ad operare.
  La   disciplina   dell'istituto   -  che  tra  l'altro  non  innova
all'effetto  tipico  della  consegna,  che  consiste  nel determinare
l'inizio  del  termine  previsto  per  l'ultimazione  dei lavori - e'
completata  dalla  disposizione  di  cui al comma 4 dello stesso art.
129,  secondo  il  quale  «in  caso  di consegna in via d'urgenza, il
direttore   dei   lavori   tiene   conto   di  quanto  predisposto  o
somministrato  dall'appaltatore,  per  rimborsare  le  relative spese
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto».
  Successivamente alla consegna dei lavori con riserva puo', infatti,
accadere che:
    1)  la  stipula del contratto avvenga regolarmente nei termini di
cui  all'art. 109 del regolamento di attuazione, ed in tal caso nulla
quaestio;
    2)  trascorrano  i  suddetti  termini senza che intervenga alcuna
regolare    stipulazione,   ed   in   tal   caso   sara'   consentito
all'appaltatore  recedere dal contratto qualora cio' sia dovuto ad un
comportamento imputabile all'amministrazione;
    3)  si verifichino circostanze, successive alla consegna, tali da
imporre   all'amministrazione  di  non  procedere  alla  stipula  del
contratto stesso.
  Dal   complesso   delle   norme  richiamate  si  evince,  pertanto,
chiaramente  il carattere di eccezionalita' dell'istituto in esame da
cui scaturisce la conseguente applicazione di norme particolari.
  Le stazioni appaltanti, in particolare, potranno far ricorso a tale
procedura   soltanto   in   presenza   di   entrambe   le  condizioni
sottoelencate:
    1)  a  seguito  di  aggiudicazione  definitiva e nelle more della
successiva stipulazione od approvazione del contratto;
    2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza.
  Con  specifico  riferimento al punto 2) e' necessario ricordare che
secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa
e  ribadito  da  questa  stessa  Autorita'  in  altre  sue precedenti
pronunce  deve  trattarsi  di  «un'urgenza qualificata e non generica
tale   da   potersi   fondamentalmente   ritenere   che   il   rinvio
dell'intervento   per   il   tempo  necessario  all'approvazione  del
contratto  comprometterebbe,  con  grave  pregiudizio  dell'interesse
pubblico,  la  tempestivita'  o  l'efficacia  dell'intervento stesso»
(Corte conti, sez. contr., 23 gennaio 1986, n. 1625).
  Cio'  sta  sostanzialmente  ad  indicare  che  l'urgenza  in quanto
circostanza   speciale   ed  eccezionale  che  rende  indilazionabile
l'inizio dell'esecuzione dei lavori programmati deve:
    1)  scaturire  da  cause  impreviste  ed imprevedibili, «ancorate
cioe'  a  condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere,
obiettivamente,  la  possibilita'  di  prefigurarsi  l'evento»  (come
espressamente    chiarito    da   questa   stessa   Autorita'   nella
determinazione n. 9 del 2003);
    2)   avere   carattere  cogente,  vale  a  dire  essere  tale  da
«obbligare»  l'amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di
evitare  il  pregiudizio  per  l'interesse  pubblico  che sicuramente
scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori;
    3)  avere,  altresi',  carattere obiettivo, non deve cioe' essere
originata   da   comportamenti   omissivi   o   negligenti  da  parte
dell'amministrazione.
  Conseguentemente  non  integrano  gli  estremi della urgenza di cui
all'art.  129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
quelle circostanze che: 1) derivano da eventi prevedibili; 2) sono in
grado  di sopportare senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico
i tempi richiesti per la stipulazione o l'approvazione del contratto;
3)    sono    dirette    a    sopperire    a    negligenze    proprie
dell'amministrazione,  quali  ad  esempio  l'osservanza di un termine
ormai prossimo alla scadenza ed imposto a pena di revoca del relativo
finanziamento,   ovvero   una   carente   organizzazione,  che  rende
eccessivamente lunghi i tempi per la stipulazione del contratto.
  Cio'  chiarito,  si  rende,  altresi',  opportuno  precisare che la
stessa  ratio sottesa all'espressa previsione dell'istituto in esame,
vale a dire consentire l'immediato inizio di quei soli lavori che non
possono  essere  dilazionati  ulteriormente  nel  tempo  senza  grave
pregiudizio   dell'interesse   pubblico  sotteso  alla  realizzazione
dell'opera o dell'intervento programmato, non e' conciliabile, in via
generale,  con  l'utilizzo  della  sospensione  dei lavori prevista e
disciplinata dall'art. 133 del regolamento.
  In  particolare,  a  titolo esemplificativo, non potranno ritenersi
circostanze  in  grado di giustificare la suddetta sospensione: 1) la
sussistenza   di   condizioni   climatiche  avverse,  preesistenti  o
prevedibili  da  parte dell'appaltatore; 2) la necessita' di adottare
varianti  tecniche  o  di  provvedere a nuove lavorazioni, che mal si
concilierebbe  con  l'assoluta  indilazionabilita'  delle  stesse; 3)
l'esigenza   di   risolvere  problemi  organizzativi  della  stazione
appaltante,  sovente  causa  anche del ritardo nella stipulazione del
contratto  d'appalto; 4) la necessita' di provvedere all'acquisizione
di   autorizzazioni   o  nullaosta,  nonche',  piu'  in  generale  ad
adempimenti  propedeutici  al  fine  di  una  proficua esecuzione dei
lavori.
  Peraltro,  qualora  dovessero eccezionalmente ricorrere circostanze
sopravvenute   assolutamente  impreviste  ed  imprevedibili  mediante
l'impiego  dell'ordinaria  diligenza, le quali impongono di procedere
alla   successiva   sospensione   dei  lavori,  il  responsabile  del
procedimento,  cui  compete l'accertamento della situazione di fatto,
dovra'  attenersi ancor piu' scrupolosamente al disposto normativo di
cui  all'art.  133  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
554/1999,  indicando  dettagliatamente  le ragioni specifiche poste a
fondamento   della   suddetta   sospensione,   motivando  in  maniera
esauriente la non imputabilita' delle stesse alla stazione appaltante
e  specificando altresi' la loro stretta attinenza con le lavorazioni
oggetto della consegna anticipata.
  In  caso  contrario,  sara'  logico presumersi - come, tra l'altro,
gia'  chiarito da questa Autorita' nella precedente determinazione n.
9    del    2003    -    «un    giudizio    negativo   sull'attivita'
tecnico-amministrativa  svolta dalla stazione appaltante e - per essa
-  dai  soggetti  preposti  alla conduzione dell'appalto ed investiti
della   sua   gestione   e  della  connessa  responsabilita',  con  i
conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumile un
danno erariale».
    Roma, 2 marzo 2005
                                        Il presidente: Rossi Brigante