AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 maggio 2005 

Integrazioni  alle  disposizioni  dell'Allegato  A alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 20 giugno 2002, n.
115/02. (Deliberazione n. 89/05).
(GU n.131 del 8-6-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 16 maggio 2005
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  30 maggio  1997,  n. 61/1997 (di seguito:
deliberazione n. 61/1997);
    l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2002, n.
115/2002 (di seguito: deliberazione n. 115/2002);
    la   sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  (di  seguito:  Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 404/2005
(di seguito: sentenza n. 404/2005);
    la decisione del Garante per la protezione dei dati personali (di
seguito: il Garante) 10 novembre 2004.
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma  26,  della  legge  n. 481/1995 dispone che «la
pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle Autorita' e' assicurata
anche  attraverso  un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri»,  cio'  che  consente all'Autorita' di
prevedere  forme  di  pubblicita' dei propri atti anche diverse dalla
pubblicazione nel menzionato bollettino;
    conseguentemente,  al  fine  di assicurare la massima pubblicita'
dei suoi atti, l'Autorita' ha fatto ricorso anche a strumenti diversi
da  quelli  sopra richiamati, quali la pubblicazione nel proprio sito
internet; e che tale prassi e' stata codificata:
      (a)  nell'art.  4 della deliberazione n. 61/1997, limitatamente
agli  atti  di  avvio  e  di  conclusione  dei procedimenti di natura
individuale;
      (b)   nell'art.   3  dell'Allegato  A  della  deliberazione  n.
115/2002,  con  riferimento  alle deliberazioni a carattere generale,
degli  atti  adottati  nell'esercizio  delle  funzioni  consultive  e
propulsive   dell'Autorita',   nonche'   dei   pareri  obbligatori  o
facoltativi,  e  delle proposte, rese nell'ambito di procedimenti per
l'adozione di provvedimenti intestati ad amministrazioni terze;
    con  sentenza  n.  404/2005, il Tar Lombardia, limitatamente alla
pubblicazione  nel  sito  internet  dell'Autorita'  di  provvedimenti
individuali di natura sanzionatoria, ha ritenuto idonea la previsione
di  cui  all'art.  4  della  deliberazione n. 61/1997 in quanto detta
deliberazione  sarebbe  «espressione di autonomia organizzativa e non
di  un  potere normativo esterno»; e che l'Autorita' intende proporre
appello contro tale decisione;
    gli effetti della richiamata sentenza compromettono gravemente le
finalita'  di  prevenzione  generale  e  di tutela degli interessi di
utenti e consumatori sottese al provvedimento sanzionatorio, rispetto
alla  realizzazione  delle  quali  la pubblicazione nel sito internet
dell'Autorita' assume un valore fondamentale.
  Considerato  inoltre  che,  con  la  decisione 10 novembre 2004, il
Garante  ha  affermato il principio per cui la pubblicazione da parte
di  un  ente  pubblico,  nel  proprio sito internet, di provvedimenti
sanzionatori,   decorso  un  periodo  di  tempo  congruo  con  quello
necessario  agli scopi perseguiti con tale pubblicazione, deve essere
tecnicamente  sottratta alla diretta individuabilita' delle decisioni
in  essa  contenute  per  il  tramite  dei  comuni  motori di ricerca
esterni.
  Ritenuto che:
    al  solo  fine  di  assicurare un assetto sostanziale tale da non
compromettere   le  finalita'  sopra  richiamate,  e  fermo  restando
l'impulso  al  riesame delle erronee valutazioni in diritto affermate
nella  sentenza  n.  404/2005 in ragione delle ulteriori implicazioni
che   queste   possono   dispiegare,   sia   opportuno  integrare  le
disposizioni  di  cui  all'art.  3 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  n.  115/2002,  estendendo agli atti dell'Autorita' di
natura  individuale  la disciplina della pubblicita' ivi prevista per
le restanti tipologie di atti;
    sia  necessario, nell'attuare l'integrazione di cui al precedente
alinea,   prevedere   l'adozione  di  accorgimenti  tecnici  tali  da
conformare  le  modalita'  di diffusione telematica dei provvedimenti
sanzionatori  al  principio sancito dal Garante nella decisione sopra
richiamata;
                              Delibera:

  1.  Di  integrare  l'art.  3  dell'Allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  20 giugno  2002,  n.  115/2002, inserendo, dopo il comma
3.3, i seguenti commi:
    «3.4  la  pubblicita' delle deliberazioni a carattere individuale
e'  assicurata  attraverso  la  pubblicazione  nel  Bollettino di cui
all'art.  2,  comma  26, della legge n. 481/1995, e nel sito internet
dell'Autorita'.
    3.5   le   deliberazioni  di  cui  al  comma  3.4  che  prevedano
l'irrogazione  di  sanzioni amministrative, decorsi 5 anni dalla loro
pubblicazione  nel  sito  internet  dell'Autorita', sono tecnicamente
sottratte  alla  diretta  individuabilita'  per il tramite dei comuni
motori di ricerca esterni al sito stesso».
  2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore dalla data di
pubblicazione.
    Milano, 16 maggio 2005
                                                 Il presidente: Ortis