MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 6 giugno 2005 

Riconoscimento,  al sig. Mourtazov Boyan, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di  tecnico  di imprese, che esercitano l'attivita' di installazione,
trasformazione,  ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici,
e impianti radiotelevisivi ed elettronici.
(GU n.139 del 17-6-2005)

 IL DIRETTORE GENERALE per il commercio le assicurazioni e i servizi

  Vista  la  domanda  con la quale il sig. Mourtazov Boyan, cittadino
bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria
superiore  denominato  «Diploma  za Sredno Spezialno Obrazovanie» con
specialita'  in «Radiotecnica e televisione», rilasciato dal Ginnasio
tecnico  di  automatizzazione  e  industria meccanica «S. Petoefi» di
Razgrad (Bulgaria), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica
di  responsabile  tecnico  in  imprese  che esercitano l'attivita' di
installazione,  tyrasformazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli
impianti elettrici, e impianti radiotelevisivi ed elettronici, di cui
all'art.  1,  comma  1, lettere a) e b), della legge 5 marzo 1990, n.
                                 46;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed
integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
13 aprile  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato. per i
suoi  contenuti  formativi  idoneo  e  attinente, all'esercizio delle
attivita'  per le quali il riconoscimento e' richiesto, nonche' in se
stesso abilitante ai sensi della normativa bulgara;
  Vista  l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in
imprese del settore, la Conferenza determina di accogliere la demanda
dell'interessato  e  non  ritiene  necessario applicare alcuna misura
compensativa   in  virtu'  della  specificita'  e  completezza  della
formazione professionale documentata;
  Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM. Associazione nazionale
impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero
attivita' produttive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  sig.  Mourtazov  Boyan,  nato il 20 luglio 1970, a Razgrade
(Bulgaria), cittadino bulgaro, e' riconosciuto il titolo di studio di
cui  in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in
qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di impiantistica di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), impianti elettrici civili» e b),
impianti  radiotelevisivi ed elettronici della legge 5 marzo 1990, n.
46,  recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene
necessario  applicare  alcuna  misura  compensativa  in  virtu' della
specificita'    e    completezza   della   formazione   professionale
documentata.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 6 giugno 2005

                                    Il direttore generale: Spigarelli