AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 6 aprile 2005 

Appalti  misti  e  requisiti  di  qualificazione.  (Determinazione n.
3/2005).
(GU n.143 del 22-6-2005)

                            IL PRESIDENTE
                        Considerato in fatto
  Sono  pervenute  a  questa  Autorita'  per  la vigilanza sui lavori
pubblici  alcune  richieste  di  chiarimenti  da  parte  di  stazioni
appaltanti  in  merito  ai  requisiti di qualificazione negli appalti
misti.  Al  riguardo  il  Consiglio dell'Autorita', nell'adunanza del
6 aprile  2005, al fine di fornire indicazioni per un'interpretazione
uniforme, ha adottato la seguente determinazione.
                         Ritenuto in diritto
  Per  appalto  misto  si  intende  quello  in  cui  l'oggetto  della
procedura  di aggiudicazione e del successivo contratto e' costituito
da  prestazioni  eterogenee,  ascrivibili  a  settori  assoggettati a
differenti  discipline  pubblicistiche  (lavori, servizi, forniture),
sicche'   sorge  il  problema  dell'individuazione  della  disciplina
applicabile  a  seconda della qualificabilita' dell'appalto stesso in
termini di lavori, servizi o forniture.
  A  tal  fine,  con riferimento al settore dei lavori pubblici, deve
richiamarsi l'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m.,  ai sensi del quale «nei contratti misti di lavori, forniture e
servizi  e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano
lavori  accessori, si applicano le norme della presente legge qualora
i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento».
  Il  parametro  da  utilizzare  nell'individuare il regime giuridico
proprio  degli appalti a prestazioni eterogenee, di cui alla suddetta
disposizione, e' quello della prevalenza economica.
  Con  riferimento  a  tale  disposizione, tuttavia, con procedura di
infrazione  n.  2001/2182 ex art. 226 del Trattato, la Commissione ha
formulato alcuni rilievi circa la compatibilita' della norma italiana
in materia di contratti misti al diritto comunitario.
  E'  stato  rilevato,  infatti,  che all'individuazione dell'oggetto
principale di un appalto misto concorrono, tra gli altri, non solo la
rilevanza   economica   delle   singole   prestazioni,  ma  anche  la
connotazione   dell'accessorieta'  o  meno  della  componente  lavori
rispetto alle altre prestazioni e viceversa.
  Nel  recepire  tale  impostazione  concettuale  il  Ministero delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  nella  Circolare  n.  2316  del
18 dicembre 2003, in materia di «disciplina dei contratti misti negli
appalti  pubblici  di lavori, forniture e servizi», ha focalizzato il
concetto  di  «oggetto  principale  del  contratto» precisando che il
criterio  utilizzato dal legislatore comunitario mira ad identificare
la  natura  propria  dell'appalto, facendo perno su di un concetto di
prevalenza  della  prestazione parziale intesa non tanto (e non solo)
in  senso  economico,  quanto  piuttosto  come  prestazione  che deve
esprimere    l'oggetto    principale    del    contratto,   definendo
conseguentemente  il  carattere  dell'appalto.  La  Circolare invita,
altresi',   le   amministrazioni  aggiudicatrici  all'osservanza  del
criterio comunitario in esame, conformando allo stesso i futuri bandi
di gara.
  Successivamente nella Direttiva unificata n. 18/ 2004/CE - relativa
al  coordinamento  delle  procedure  di  aggiudicazione degli appalti
pubblici  di lavori, di forniture e di servizi - con riferimento agli
appalti  misti (lavori con forniture e/o servizi), e' stato precisato
che  (X  considerando)  l'appalto  va  definito  di  lavori se il suo
oggetto riguarda specificamente l'esecuzione di lavori «anche se puo'
riguardare  la  fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione
dei  lavori  stessi»;  tale  precisazione  va  pero' letta con quanto
previsto  per  l'appalto  di  servizi,  laddove  si precisa che se il
contratto   contiene   lavori  qualificabili  accessori  rispetto  ai
servizi,   il   contratto   si  definisce  comunque  di  servizi.  Il
riferimento  e' dunque alla nozione di accessorieta' dei lavori e non
alla   prevalenza   economica.  Cio'  viene  chiarito  sempre  nel  X
considerando  della  direttiva  dove  si  afferma  che sono accessori
rispetto   all'oggetto   principale   del   contratto  i  lavori  che
«costituiscono  solo una conseguenza eventuale o un completamento del
servizio».  E,  per ulteriore chiarezza, viene precisato anche che il
fatto  che  detti  lavori (accessori) facciano parte dell'appalto non
puo'   giustificare  la  qualifica  di  appalto  pubblico  di  lavori
dell'appalto di servizi. Analogamente dispone l'art. 1, comma 2 della
Direttiva.
  Di conseguenza, al fine di rendere la normativa interna conforme al
diritto  comunitario,  nel  senso  indicato,  nel  disegno  di  legge
comunitaria  2004  (Disegno  di  legge  C  5179  -  Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee. Legge comunitaria 2004. Testo approvato dal
Senato (S 2749) e trasmesso all'esame dell'assemblea della Camera dei
Deputati  [ndr  La  legge  comunitaria  2004  e'  stata  approvata il
13 aprile 2005]) e' prevista l'introduzione nell'art. 2 sopra citato,
del   criterio  dell'accessorieta'  cosi'  come  inteso  nel  diritto
comunitario.
  Si  prevede,  infatti,  la sostituzione dell'art. 2, comma 1, della
legge  n. 109/1994 e s.m., con il seguente testo «nei contratti misti
di  lavori,  forniture  e  servizi  e nei contratti di forniture o di
servizi  quando  comprendono  lavori  si  applicano  le  norme  della
presente  legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per
cento.  Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano
carattere   meramente   accessorio  rispetto  all'oggetto  principale
dedotto in contratto».
  Tale disposizione recepisce, dunque, le indicazioni della Direttiva
n.  18/2004/CE, sebbene non contenga alcuna precisazione in ordine al
significato  da  attribuire  al criterio dell'«accessorieta», sicche'
per  comprenderlo occorrera' fare riferimento a quanto disposto dalla
Direttiva stessa.
  Cosi'   alla  luce  delle  modifiche  normative  in  itinere,  puo'
osservarsi quanto segue:
      la  normativa sui lavori pubblici trovera' applicazione qualora
i  lavori  assumano  rilievo  superiore  al  50 per cento rispetto al
valore dell'appalto;
      la  normativa  de  qua,  ai sensi della nuova e futura versione
dell'art.  2,  comma  1, legge quadro, non sara' applicabile quando i
lavori rivestono carattere accessorio ossia (ai sensi della direttiva
n. 18/2004) quando «costituiscono solo una conseguenza eventuale o un
completamento   del   servizio».  Sicche'  trovera'  applicazione  la
normativa  su  servizi  o forniture anche qualora i lavori, accessori
nel  senso  appena  esplicato,  siano di valore economico superiore a
questi  ultimi.  Ma ragionando al contrario, puo' altresi' ammettersi
l'applicazione  della  normativa  sui  lavori  pubblici  ove i lavori
stessi  «caratterizzino»  l'appalto  (in quanto costituenti l'oggetto
principale  dello  stesso)  e  (poiche'  la  norma  nulla  dispone al
riguardo),  puo' aggiungersi, anche se di valore inferiore rispetto a
quello di servizi e forniture.
  La  suddetta  interpretazione  dell'art.  2 (nella futura versione)
sembra,   peraltro,   in   linea   con   le  pronunce  dell'Autorita'
sull'argomento, la quale nell'atto di regolazione n. 5 del 31 gennaio
2001  e  nelle determinazioni numeri 13 del 28 dicembre 1999 e 22 del
10 dicembre   2003,  ha  espresso  avviso  per  cui  nell'ordinamento
italiano  il  criterio  dell'accessorieta', contenuto nelle direttive
comunitarie, e' integrato con il criterio della prevalenza economica.
  Conseguentemente    (come    precisato    nelle   citate   pronunce
dell'Autorita)  la  normativa  in  tema  di  lavori pubblici trovera'
applicazione in entrambi i seguenti casi:
  1.   in   tutti   i   casi  in  cui  l'oggetto  del  contratto  sia
sostanzialmente  un  lavoro  pubblico,  cioe' quando la sua funzione,
ossia  il  risultato  che  dallo  stesso  l'amministrazione  pubblica
intende conseguire e' quello della realizzazione dell'opera pubblica;
in  tal  caso,  pur  se  sono  previsti servizi o forniture, anche di
valore  economico  prevalente, essi conservano una funzione meramente
strumentale;
  2.  nei  casi  in  cui  la  prestazione  di  lavori  assuma rilievo
prevalente  e  economico  superiore al 50% del valore complessivo del
contratto.
  Occorre,  inoltre,  considerare  che  le  previsioni comunitarie in
materia  di  appalti  misti  e  le  conseguenti modifiche che saranno
apportate all'art. 2, comma 1, della legge quadro, come illustrato in
precedenza,  devono  coniugarsi con il regime di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici previsto nella legge quadro.
  Al  riguardo,  sembra opportuno richiamare l'art. 8, comma 1, della
legge  n.  109/1994  e  s.m.  «(...)  tutti  i  soggetti  esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati (...)»;
cosi' ai sensi del successivo comma 11-septies «nel caso di forniture
e  servizi,  i  lavori,  ancorche'  accessori  e di rilievo economico
inferiore  al  50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo».
  Quest'ultimo  comma,  introdotto dalla legge 1° agosto 2002, n. 166
(c.d.  Merloni  quater)  stabilisce,  dunque,  che  nei  contratti di
forniture  e servizi con lavori accessori, pur non disciplinati dalle
norme  della  legge  quadro  sui  lavori pubblici in ragione del peso
della  componente  lavori  inferiore  al 50 per cento, ma anche (alla
luce  della  direttiva  n.  18/2004/CE e delle modifiche normative in
itinere  dell'art.  2, comma 1, legge n. 109/1994 e s.m.), in ragione
dell'accessorieta'  degli stessi, rispetto a servizi e/o forniture, i
lavori devono essere svolti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi dell'art. 8 della stessa legge quadro.
  Come  precisato  dall'Autorita'  nella  determinazione  n.  27  del
16 ottobre  2002,  infatti,  tale  norma deve essere interpretata nel
senso  che  nei  contratti  di  fornitura  e  servizi,  i lavori, ove
previsti  ed  anche  se accessori e di rilievo economico inferiore al
50%  dell'importo dell'appalto, devono essere eseguiti esclusivamente
da imprese in possesso di attestazione di qualificazione.
  Si deroga, dunque, alla regola generale dell'art. 2, comma 1, della
legge   quadro,   (anche   nella   futura   versione):   in  tema  di
qualificazione,  infatti,  le  regole della legge quadro si applicano
ogni  qualvolta  l'appalto  misto comprende l'esecuzione di lavori, a
prescindere  dal valore e dall'accessorieta' degli stessi rispetto ai
servizi  o  alle forniture, e fatta salva per il resto l'applicazione
della  normativa  relativa  alla tipologia alla quale il contratto e'
riconducibile (forniture o servizi).
  Si  tratta  peraltro di un'esigenza sempre piu' sentita in ordine a
nuove tipologie contrattuali, come il global service e simili, spesso
sottratti all'applicazione della legge quadro n. 109 del 1994.
  Esigenza    gia'   evidenziata   dall'Autorita',   la   quale   con
deliberazione  n.  254  del 21 giugno 2001, esaminando un bando della
Consip  per la fornitura di servizi di global service immobiliare, ha
ritenuto  le clausole del relativo bando di gara compatibili solo con
la  prestazione  di  servizi  e  non anche con l'esecuzione di lavori
pubblici,  non  essendo  ivi  previsto,  ex  ante, quale requisito di
partecipazione  alla  gara  il possesso della qualificazione ai sensi
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34,
necessario  invece  per  l'esecuzione di lavori (nella fattispecie di
manutenzione).
  La  disposizione  dell'art.  8,  comma  l-septies,  della  legge n.
109/1994  e  s.m.,  invece,  dispone  chiaramente  l'obbligo  di  far
eseguire i lavori esclusivamente a soggetti qualificati.
  Conseguentemente  deve  ritenersi che nei bandi relativi ad appalti
misti  dovranno  essere  opportunamente evidenziate la categoria e la
classifica, con i relativi importi, dei lavori da eseguire, ancorche'
accessori o di valore inferiore al 50 per cento, mentre i concorrenti
dovranno   dimostrare   di   essere   in   possesso  della  richiesta
qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori.
  Allo  stesso modo, si ritiene che negli appalti misti debba trovare
applicazione  la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000,  ogni  qualvolta  la
componente lavori, anche se accessoria o di valore inferiore a 50 per
cento dell'appalto, superi la soglia dei 20.658.276 di euro.
  La  disposizione  in parola stabilisce infatti che «per gli appalti
di  importo  a  base  di  gara  superiore a lire 40.000.000.000 (Euro
20.658.276),  l'impresa,  oltre  alla qualificazione conseguita nella
classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la
data  di  pubblicazione  del  bando, una cifra d'affari, ottenuta con
lavori  svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore
a  tre  volte  l'importo  a  base di gara; il requisito e' comprovato
secondo  quanto  previsto  all'art. 18, commi 3 e 4, ed e' soggetto a
verifica secondo l'art. 10, comma 1-quater, della legge».
  Conseguentemente,  ove  detta disposizione trovi applicazione negli
appalti misti, come sopra precisato, il requisito di cui all'art. 18,
commi  3  e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
dovra'  essere  comprovato  con  riferimento  alla  cifra d'affari in
lavori, e non anche in servizi e/o forniture.
  Sulla base delle suesposte considerazioni
                            Il Consiglio
  Ritiene che:
    nei  contratti  misti  la  normativa  sui  lavori  pubblici trova
applicazione  quando  i lavori costituiscono l'oggetto principale del
contratto stesso, a prescindere dalla rilevanza economica;
    le  disposizioni  della  legge  11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. in
materia di qualificazione si applicano ogni qualvolta l'appalto misto
comprende   l'esecuzione  di  lavori,  a  prescindere  dal  valore  e
dall'accessorieta' degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture;
    nei  bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente
evidenziate  le  categorie  e  le  classifiche  relative ai lavori da
eseguire,  ancorche'  accessori o di valore inferiore al 50 per cento
dell'importo  dell'appalto; i concorrenti devono dimostrare di essere
in  possesso della qualificazione richiesta per l'esecuzione di detti
lavori;
    negli  appalti  misti,  qualora  la  componente  lavori, anche se
accessoria  o di valore inferiore a 50 per cento dell'appalto, superi
la  soglia dei 20.658.276 di euro, trova applicazione la disposizione
di  cui  all'articolo 3,  comma  6,  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000,  per  cui  l'impresa concorrente, oltre alla
qualificazione conseguita nella classifica VIII, dovra' dimostrare di
aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del  bando,  una  cifra  d'affari in lavori non inferiore a tre volte
l'importo a base di gara; detto requisito di cui all'art. 18, commi 3
e  4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000 e'
comprovato  esclusivamente  con  riferimento  alla  cifra d'affari in
lavori, e non anche in servizi e forniture.
    Roma, 6 aprile 2005
                                        Il Presidente: Rossi Brigante