UNIVERSITA' DI LECCE

DECRETO RETTORALE 9 giugno 2005 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.145 del 24-6-2005)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168  ed  in  particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia di questa Universita' emanato con
decreto  rettorale  n.  685  del  25 marzo 1996, entrato in vigore il
1° luglio  1996,  e  come  successivamente integrato e modificato con
decreto rettorale del 19 febbraio 2004;
  Vista  la  deliberazione n. 28 del 20 dicembre 2004 con la quale il
Senato   accademico   ha   approvato   le   modifiche   allo  statuto
dell'Universita';
  Considerato che le modifiche hanno interessato l'introduzione di un
nuovo   art.   19   «La  Scuola  Superiore  ISUFI»,  con  conseguente
rinumerazione degli articoli successivi, e la modifica dell'art. 34;
  Viste  le  note,  protocollo n. 7315, del 24 marzo 2005, e prot. n.
8333,  dell'8 aprile  2005,  con  le  quali  sono  state trasmesse al
Ministero   dell'istruzione   dell'universita'  e  della  ricerca  le
modifiche   di   statuto  come  risultanti  dal  verbale  del  Senato
accademico del 20 dicembre 2004;
  Vista  la nota M.I.U.R., protocollo n. 1842, del 12 maggio 2005 con
la quale sono stati formulati rilievi sull'art. 19, comma 3;
  Vista  la  deliberazione  n. 111 del 30 maggio 2005 con la quale il
Senato accademico conformandosi ai rilievi formulati dal Ministero ha
approvato   le   modifiche   allo   statuto   di  Ateneo  comportanti
l'inserimento   di  una  nuova  Parte  III:  Scuola  Superiore  ISUFI
contenente   gli  articoli dal  n.  20  al  n.  28,  con  conseguente
rinumerazione di tutti gli altri articoli a seguire;
  Ritenuto  che  il procedimento di revisione dello statuto di Ateneo
si  sia  concluso  e  che  possa  quindi procedersi alla emanazione e
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   delle  modifiche  come
approvate;
                              Decreta:
  1.  Emanare  le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi
di   Lecce   riguardanti  l'introduzione  della  Parte  III:  «Scuola
Superiore  ISUFI»,  articoli dal n. 20 al n. 28, e l'art. 34 p. 1 nel
testo di seguito riportato:
                  Parte III: Scuola Superiore ISUFI
                              Art. 20.
                      La Scuola Superiore ISUFI
  La Scuola Superiore ISUFI ha l'obiettivo di promuovere, organizzare
e  gestire  percorsi di apprendimento residenziali di alta formazione
pre-laurea  e  post  laurea  (in  particolare  dottorati di ricerca),
impostati    su   base   interdisciplinare   e   con   caratteri   di
internazionalita', nonche' attivita' di ricerca collegata a quella di
formazione.
  La  Scuola  Superiore  ISUFI  e'  centro  di  spesa  con  autonomia
amministrativa,  contabile e di bilancio. Alla Scuola Superiore ISUFI
si  applica, in quanto compatibile, la previsione del precedente art.
19,  comma  3.  La  Scuola  Superiore ISUFI e' finanziata con risorse
pubbliche e private rivenienti anche da progetti di ricerca.
  L'Universita'  di  Lecce promuove la formazione di associazioni tra
gli ex allievi della Scuola Superiore ISUFI.
                              Art. 21.
                 Organi della Scuola Superiore ISUFI
  Gli Organi della scuola sono: il Consiglio direttivo, il direttore,
il Comitato di direzione, il Comitato scientifico di consulenza.
                              Art. 22.
                       Il Consiglio direttivo
  Il  Consiglio  direttivo  e' l'organo di indirizzo e programmazione
dell'attivita' della Scuola Superiore ISUFI.
  Il Consiglio direttivo e' composto da:
    il direttore della Scuola Superiore ISUFI;
    i direttori di settore;
    tre componenti nominati dal Senato accademico;
    il coordinatore dei direttori di dipartimento;
    un componente nominato dal Consiglio di amministrazione;
    un rappresentante del MIUR;
    uno studente designato dai partecipanti ai corsi pre-laurea;
    un  rappresentante  designato  dagli  allievi  che partecipano ai
corsi di dottorato.
  Il  Consiglio  direttivo  e'  presieduto dal direttore della Scuola
Superiore  ISUFI  e  dura  in  carica quattro anni ad eccezione della
componente studentesca che resta in carica per due anni.
  Il Consiglio direttivo:
    a)   approva   il   piano   strategico   elaborato,   i  progetti
internazionali, gli accordi di partenariato di natura istituzionale;
    b)  puo'  proporre  al  Senato  accademico,  per  l'approvazione,
l'istituzione di nuovi settori della Scuola Superiore ISUFI;
    c)  designa i due membri rappresentanti nel Comitato di direzione
di cui all'art. 25, lett. c).
  Il  Consiglio  direttivo  si  riunisce almeno due volte all'anno su
convocazione  del  direttore  o quando ne faccia richiesta almeno 1/3
dei suoi componenti.
                              Art. 23.
                            Il direttore
  Il  direttore  e' nominato dal Senato accademico tra i direttori di
settore   e  resta  in  carica  quattro  anni  ed  e'  immediatamente
rieleggibile una sola volta.
  Il direttore:
    a)  convoca  e  presiede le riunioni del Consiglio direttivo, del
Comitato di direzione e del Comitato scientifico di consulenza;
    b)  promuove  e coordina le attivita' della Scuola, assicurandone
il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi;
    c)  garantisce  il  collegamento  istituzionale  delle iniziative
intraprese dalla Scuola Superiore ISUFI con l'Universita' degli studi
di Lecce;
    d)  presenta  annualmente  al  Consiglio  direttivo una relazione
sull'andamento della Scuola Superiore ISUFI.
                              Art. 24.
                 Comitato scientifico di consulenza
  Il  Consiglio direttivo si avvale del supporto scientifico Comitato
scientifico  di  consulenza  che fornisce alla Scuola indirizzi sulle
strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.
  Il  Comitato scientifico di consulenza e' composto da un massimo di
tre   componenti   per   ciascun  settore,  individuati  tra  insigni
rappresentanti  a  livello  nazionale  ed  internazionale  del  mondo
scientifico  e  produttivo nominati dal Senato accademico su proposta
del Consiglio direttivo.
  Il  mandato  dei  singoli  componenti  ha  durata  di  quattro anni
decorrenti  dalla  nomina ed e' rinnovabile consecutivamente una sola
volta.
                              Art. 25.
                      Il Comitato di direzione
  Il Comitato di direzione e' composto da:
    a) il direttore della Scuola Superiore ISUFI;
    b) i direttori di settore;
    c)  due  rappresentanti  del  Consiglio  direttivo indicati tra i
componenti   nominati  dal  Senato  accademico  e  dal  Consiglio  di
amministrazione;
    d) il coordinatore amministrativo della Scuola Superiore ISUFI.
  Il  Comitato  di  direzione  elabora i programmi di attivita' della
Scuola  Superiore  ISUFI  in  conformita'  agli  indirizzi strategici
approvati  dal  Consiglio  direttivo  e  ne  segue  la realizzazione,
esamina  ed  approva  le  proposte  di  adeguamento  della  struttura
organizzativa dei settori.
  Il  Comitato  di  direzione  approva il bilancio annuale e il conto
consuntivo.
                              Art. 26.
                     La struttura organizzativa
  La Scuola Superiore ISUFI si articola in:
    a) settori;
    b)  servizi tecnico-amministrativi che fanno capo al coordinatore
amministrativo della Scuola Superiore ISUFI.
  La  Scuola  Superiore  ISUFI  si  articola nei settori previsti con
l'Accordo  di programma tra MIUR - Universita' degli studi di Lecce e
nel settore beni culturali in via di sperimentazione.
  Attualmente i settori riguardano:
    1. e-Business Management;
    2. Euromediterranean School of Law and Politcs;
    3. Nanoscience Grid-Computing;
    4. Beni culturali.
  Per  ogni  settore  il  Senato  accademico  nomina  un direttore di
settore  scelto  fra  i  professori  di prima fascia dell'Universita'
degli  studi  di  Lecce,  cui  e'  affidata  la responsabilita' dello
sviluppo  e  della  gestione  delle  iniziative  di  ricerca  e  alta
formazione del settore affidato in direzione.
                              Art. 27.
             Criteri generali di selezione degli allievi
  Possono  partecipare  a  tutti  i  percorsi  di apprendimento della
Scuola Superiore ISUFI studenti italiani e stranieri.
  La    selezione    e'    fatta   per   concorso   pubblico   basato
preferenzialmente  su  criteri  e  standards  internazionali, tesi ad
accertare  l'elevata  preparazione  e  le  potenzialita'  di sviluppo
culturale e professionale dei candidati.
                              Art. 28.
                            Titoli finali
  La  Scuola Superiore ISUFI rilascia a completamento degli specifici
percorsi  formativi i titoli finali agli allievi del corso pre-laurea
(triennale  o specialistica) e di dottore di ricerca agli allievi che
completano il programma triennale di alta formazione e ricerca.
  Le  attivita'  di  formazione  sono  disciplinate  dal  regolamento
didattico della Scuola Superiore ISUFI.
                              Art. 34.
                     Centri autonomi di gestione
  1.  La  piena  autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
prerogativa  dei  dipartimenti  e  della Scuola Superiore ISUFI. Essa
puo'  essere  estesa,  per periodi di tempo determinati, ai centri di
cui   al   precedente   art.   19   con  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione, sentito il parere del Senato accademico.
  2.  Una  parziale  autonomia  con  limitazioni ad oggetti o importi
determinati,   per   determinati   periodi   di  tempo,  puo'  essere
riconosciuta  a  facolta'  e  a  corsi  di  studio,  con delibera del
Consiglio   di   amministrazione,   sentito   il  parere  del  Senato
accademico.
  3.  Tale  autonomia  e'  revocabile  con  delibera del Consiglio di
amministrazione,  sentito il parere del Senato accademico ed anche su
proposta di quest'ultimo organo.
  4.  Nel  rispetto  del  principio  di  unitarieta'  del bilancio, i
singoli  bilanci  autonomi  fanno  parte del consolidato del bilancio
generale.
  2.  A  seguito  delle  modifiche di cui al precedente punto 1, sono
rinumerati  gli  articoli successivi  al nuovo art. 28 che, pertanto,
acquistano  nuova progressione numerica, cosicche' il precedente art.
20  «Organi d'Ateneo», che sara' rubricato nella Parte IV (gia' Parte
III), diventa n. 29 e cosi' a seguire.
  3. Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Lecce, 9 giugno 2005
                                                   Il rettore: Limone