MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 5 luglio 2005 

Obblighi  in  materia  di  accesso  ed  interconnessione alle reti di
comunicazione  elettronica  e alle risorse correlate. Interpretazione
dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
(GU n.159 del 11-7-2005)

  Con  nota  del 16 marzo 2005, la Commissione europea ha avviato una
procedura  di  infrazione nei confronti della Repubblica italiana, ai
sensi  dell'art.  226  del  Trattato  CE, in relazione al recepimento
della  direttiva  2002/19/CE  sull'accesso alle reti di comunicazione
elettronica,  alle  risorse  correlate  e  all'interconnessione  alle
medesime.
  In  particolare, la procedura si riferisce all'art. 50, comma 1, 2°
periodo  del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle
comunicazioni   elettroniche)   ove,   nell'indicare   il   tipo   di
investimenti  effettuati  dall'operatore,  di  cui  l'Autorita' possa
tenere  conto  nell'imporre  gli obblighi in materia di controllo dei
prezzi  di  interconnessione  e  di accesso, la disposizione italiana
prevede.  «L'Autorita',  tiene  conto  degli  investimenti effettuati
dall'operatore  e  gli  consente  un'equa  remunerazione del capitale
investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e
degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi».
  La  Commissione  ritiene  che l'inciso aggiunto nella trasposizione
del CCE, relativo agli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi
innovativi  possa  dar  luogo  ad un computo di costi aggiuntivi, non
previsti  dalla  direttiva  europea  che  andrebbero  poi  a  gravare
ingiustificatamente  sui  costi di accesso e di interconnessione alla
rete.
  Allo  scopo di evitare ogni interpretazione del secondo periodo del
comma  1  dell'art.  50  del  codice delle comunicazioni elettroniche
contrastante con l'efficacia reale della disposizione contenuta nella
direttiva comunitaria ovvero divergente dall'obiettivo da raggiungere
da  essa  indicato,  occorre procedere alla ricostruzione della norma
nazionale in base alla sua collocazione sistematica nell'ambito delle
disposizioni  del  codice  e  secondo la volonta' del legislatore. Da
tale  operazione  interpretativa  puo'  agevolmente  trarsi  che  gli
investimenti  per  lo sviluppo di reti e servizi innovativi risultano
ancorati  ai  soli  costi  attinenti  l'accesso  e l'interconnessione
contemplati  dall'art.  13  della direttiva e sono riferibili ai soli
investimenti gia' effettuati, ad esclusione di quelli futuri.
  A  tale  scopo  sovviene la considerazione che l'art. 50 disciplina
gli obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilita' dei
costi che l'Autorita' puo' imporre in relazione a determinati tipi di
accesso  o  di  interconnessione,  qualora,  in  esito all'analisi di
mercato, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo
potere  di  mercato in un mercato specifico. Nell'imporre obblighi in
materia   di  recupero  dei  costi,  l'Autorita'  tiene  conto  degli
investimenti   effettuati  dall'operatore,  compresi  quelli  per  lo
sviluppo di reti e servizi innovativi.
  Si tratta, dunque, di una mera specificazione dei costi che serve a
dar  modo  di  computare,  tra  gli  investimenti  di cui tener conto
genericamente  indicati  dalla  direttiva,  quelli per lo sviluppo di
reti e servizi innovativi, nei primi ricompresi.
  Gli  investimenti  per  lo  sviluppo  di  reti e servizi innovativi
riguardano,   peraltro,   costi   imputabili   secondo  la  ordinaria
contabilita'  regolatoria,  rilevanti  e  limitati  esclusivamente ai
servizi di accesso e interconnessione.
  Cio'  si  desume  dalla collocazione sistematica della disposizione
tra  quelle riguardanti gli obblighi di regolamentazione previsti per
i mercati rilevanti dell'accesso e l'interconnessione.
  Non   rientrano,   quindi,   nel   novero  dei  servizi  innovativi
considerabili  i  servizi  forniti all'utente finale ovvero i servizi
che   forniscano  contenuti  o,  ancora,  i  servizi  della  societa'
dell'informazione,  peraltro non rientranti nel campo di applicazione
del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche ai sensi dell'art. 2,
comma 2.
  Purche'    inerenti   all'accesso   ed   all'interconnessione,   la
circostanza  che  i costi siano altresi' finalizzati allo sviluppo di
reti e servizi innovativi non fa emergere profili di contrasto con la
normativa  comunitaria, che anzi contiene chiare indicazioni a favore
della promozione dello sviluppo e dell'innovazione delle reti.
  I   riferimenti  comunitari  in  tal  senso  sono  molteplici;  per
riprenderne  solo alcuni, si consideri l'art. 8, paragrafo 2, lettera
c)  della  c.d.  direttiva-quadro, secondo il quale tra gli obiettivi
generali  e  i  principi dell'attivita' di regolamentazione stabiliti
dall'Unione  europea,  v'e'  quello di «incoraggiare gli investimenti
efficienti  in materia di infrastrutture e promuovere l'innovazione»,
compito   che   viene   attribuito   alle   Autorita'   nazionali  di
regolamentazione.
  O,   ancora,  il  Regolamento  n.  2887/2000  relativo  all'accesso
disaggregato  alla  rete  locale  che,  al  considerando  n. 4, evoca
espressamente  la  Risoluzione  del  13 giugno  2000  del  Parlamento
europeo concernente la Comunicazione della Commissione sull'esame del
quadro  normativo  delle  comunicazioni  1999,  in  cui il Parlamento
sottolinea  che  «e'  importante  consentire al settore di realizzare
infrastrutture capaci di promuovere lo sviluppo delle comunicazioni e
del  commercio  elettronico con interventi della regolamentazione che
sostengono questa crescita».
  O,  ancora,  la  Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio
2003  relativa  ai mercati rilevanti ai fini delle analisi di mercato
che,  nel  delineare  le  linee  guida  destinate  alle  Autorita' di
regolamentazione  nazionale  per  lo  svolgimento  di  dette analisi,
precisa   che  «l'incentivazione  di  investimenti  efficienti  nelle
infrastrutture   e  la  promozione  dell'innovazione  sono  obiettivi
espliciti delle autorita' di regolamentazione».
  D'altro  canto  il  carattere  dell'innovazione  ben  si  ricollega
all'obiettivo  di  efficienza  e di ottimizzazione dei vantaggi per i
consumatori  indicato  al  20°  considerando  della  direttiva  quale
criterio base per il meccanismo di recupero dei costi.
  L'investimento  in innovazione serve a creare servizi di accesso ed
interconnessione  piu'  efficienti  e la circostanza che il carattere
innovativo venga espressamente contemplato dalla norma contribuisce a
fornire  all'Autorita' di regolamentazione una chiara indicazione per
poter  giudicare  un  certo  investimento per i servizi di accesso ed
interconnessione  come  efficiente  e  congruo  e,  conseguentemente,
valutabile  al  fine  del  recupero dei costi, ma non puo' certamente
servire  a  far  tenere  in considerazione costi non rientranti nella
generale  categoria  di  investimenti  contemplati dall'art. 13 della
direttiva.
  E'  poi  sicuramente  da  escludere  che  tra i costi considerabili
possano rientrare quelli per investimenti futuri.
  Ed  invero,  gli  «investimenti  per  lo sviluppo di reti e servizi
innovativi»  al  pari  degli  investimenti  indicati  all'inizio  del
medesimo periodo, sono esclusivamente gli investimenti «effettuati» e
non  gia'  quelli  futuri.  In  tal senso depone non soltanto il dato
normativo  letterale  (giacche', in mancanza di un espresso attributo
«futuri», gli investimenti in parola non possono che ritenersi quelli
gia'  effettuati),  ma  anche  la  prassi  contabile - certamente non
derogata  dalla  disposizione  -  in base alla quale il calcolo della
remunerazione del capitale investito non puo' che essere effettuato a
consuntivo, con esclusione ad ogni previsione di spesa futura.
  E'  appena  il  caso  di  rimarcare, infine, come nessun obbligo la
disposizione  dell'art.  50  impone  a  carico  dell'Autorita' per le
garanzie  nelle comunicazioni, che gode di piena discrezionalita' nel
valutare  ogni  elemento e circostanza utile al fine di riconoscere i
costi  per  investimenti  tra  quelli  indicati  dall'art.  13  della
direttiva  e  dall'art.  50,  comma 1, del codice delle comunicazioni
elettroniche.
    Roma, 5 luglio 2005
                            Il Ministro delle comunicazioni: Landolfi