AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 giugno 2005 

Aggiornamento,   per   il   trimestre  luglio-settembre  2005,  delle
condizioni  economiche  di fornitura del gas naturale, ai sensi della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 132/05).
(GU n.163 del 15-7-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 giugno 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto-legge  4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge
28 ottobre 2002, n. 238;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002 (di seguito: d.P.C.M. 31 ottobre 2002);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di
seguito: deliberazione n. 195/02);
    la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
    la  delibera  dell'Autorita'  29 dicembre  2004,  n.  248/04  (di
seguito: delibera n. 248/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 marzo  2005,  n.  56/05 (di
seguito: deliberazione n. 56/05);
    le  ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 156/05, n.
157/05,  n.  158/05,  n.  159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n.
163/05,  n.  164/05,  n.  165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 168/05, n.
169/05,  n.  170/05,  n.  171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n.
176/05,  n.  177/05,  n.  178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n.
182/05,  n.  183/05,  1° marzo  2005,  n.  524/05,  22 marzo 2005, n.
704/05, n. 705/05;
    l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1525/05;
  Considerato che:
    con  le ordinanze sopra richiamate, confermate in sede di appello
dal  Consiglio di Stato, il Tar Lombardia ha sospeso in via cautelare
l'efficacia  delle  disposizioni  di cui agli articoli 1, 2 e 4 della
delibera n. 248/04 mediante le quali l'Autorita' ha, in particolare:
      a) modificato  la  disciplina di aggiornamento della componente
materia prima di cui alla deliberazione n. 195/05;
      b) disposto  il  conseguente  aggiornamento,  per  il trimestre
gennaio-marzo  2005, delle condizioni economiche di fornitura del gas
di cui alla deliberazione n. 138/03;
    a  seguito  di  tali  ordinanze,  l'Autorita'  ha  disposto,  con
delibera   n.   56/05,   di   aumentare   per   il   primo  trimestre
(gennaio-marzo)  2005,  ai  sensi  della  deliberazione n. 195/02, di
0,0457 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del
gas  naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n.
138/03  e di confermare per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005
le medesime condizioni economiche;
    rispetto   al  valore  definito  nella  deliberazione  n.  56/05,
l'indice  dei  prezzi  di  riferimento  It, relativo al gas naturale,
calcolato  ai sensi della deliberazione n. 195/02, ha registrato, nel
periodo settembre 2004-maggio 2005 una variazione maggiore del 5%;
  Ritenuto che sia necessario per il trimestre luglio-settembre 2005,
in virtu' della variazione dell'indice It sopra riportata rispetto al
valore   definito   nella   deliberazione  n.  56/05,  modificare  le
condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3
della  deliberazione  n.  138/03,  relativamente  al corrispettivo di
commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della
medesima deliberazione;
                              Delibera:
  Di  aumentare,  per  il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005, di
0,0482  centesimi di euro/MJ (0,482 euro/GJ) le condizioni economiche
di  fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:   l'Autorita)   4 dicembre  2003,  n.  138/03  (di  seguito:
deliberazione  n.  138/2003); tale aumento e' pari a 1,8567 centesimi
di  euro/mc  (0,018567  euro/mc) per le forniture di gas naturale con
potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
  di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore dal 1° luglio
2005.
    Milano, 28 giugno 2005
                                                 Il presidente: Ortis