AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2005 

Disciplina  delle  modalita' di rendicontazione delle somme riscosse,
ai  sensi  dell'articolo 12  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di
invio  dei  relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti
contabili connessi all'operazione.
(GU n.160 del 12-7-2005)

                            IL DIRETTORE
                            dell'Agenzia
  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;
                              Dispone:
  1.  Modalita'  di  invio dei flussi informativi relativi alle somme
riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  1.1.  Relativamente  ai  ruoli  emessi dall'Agenzia delle entrate e
dall'Agenzia  delle  dogane,  i  concessionari del servizio nazionale
della  riscossione  trasmettono,  in  via telematica, le informazioni
relative  alle  somme  riscosse  ai  sensi  dell'art.  12 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  nell'ambito  dei  dati forniti ai sensi
dell'art. 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  1.2.  Relativamente  ai  ruoli  diversi da quelli indicati al punto
1.1, i concessionari trasmettono le predette informazioni agli uffici
che  hanno emesso tali ruoli, con le modalita' e nei termini definiti
d'intesa con gli stessi uffici.
  1.3. Le informazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono trasmesse entro
60  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Modalita'  di  definizione dei rapporti contabili connessi alla
chiusura  dei  carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'art. 12 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2.1.  Le  amministrazioni che hanno ricevuto le informazioni di cui
al  punto  1,  previa  verifica  della  regolarita' della definizione
effettuata  ai  sensi  dell'art.  12 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,   adottano  i  conseguenti  provvedimenti  di  annullamento  dei
relativi carichi di ruolo.
  2.2.  In  caso  di  versamento  insufficiente o tardivo ai fini del
perfezionamento  della  definizione di cui all'art. 12 della legge n.
289  del  2002,  le somme riscosse sono considerate quale pagamento a
titolo di acconto dell'importo iscritto a ruolo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
  L'art.  12  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  prevede  la
possibilita'  di  definire  i  carichi di ruolo pregressi mediante il
pagamento  di  una  somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo e
delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese
dallo stesso sostenute per l'espletamento delle procedure esecutive.
  La  suddetta  definizione  agevolata  si applica ai ruoli emessi da
uffici statali, affidati ai concessionari entro il 30 giugno 2001.
  Il comma 3 del citato art. 12 della legge n. 289 del 2002 rinvia ad
un   provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate
l'approvazione  del  modello  dell'atto  di adesione alla definizione
agevolata,  delle  modalita'  di  versamento  delle  somme dovute, di
riversamento   in   tesoreria   da   parte   dei   concessionari,  di
rendicontazione  delle  somme  riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi.
  Con  il  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
28 febbraio   2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 59 del 12 marzo 2003, e' stata data parziale attuazione
alla  citata  disposizione  normativa, con l'approvazione del modello
dell'atto  e delle modalita' di adesione alla definizione agevolata e
di riversamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari.
  Con  il  presente provvedimento, si completa l'attuazione dell'art.
12  della  legge  n.  289  del 2002 e si stabiliscono le modalita' di
rendicontazione   delle   somme   riscosse   dai   concessionari,  di
trasmissione  dei  relativi  flussi  informativi e di definizione dei
rapporti contabili.
  Al  punto 1, sono stabilite modalita' distinte di trasmissione, dal
concessionario  all'ente  creditore, delle informazioni relative alle
riscossioni  effettuate  ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del
2002,  a  seconda  che  si  tratti di ruoli emessi dall'Agenzia delle
entrate  e dall'Agenzia delle dogane, ovvero di ruoli emessi da altre
amministrazioni.
  Cio',  in  quanto  i  ruoli  emessi  dall'Agenzia  delle  entrate e
dall'Agenzia  delle  dogane  sono  gestiti con modalita' telematiche,
mentre gli altri ruoli sono gestiti con modalita' cartacee.
  Al punto 2, sono stabilite le modalita' di definizione dei rapporti
contabili  conseguenti al perfezionamento della definizione agevolata
prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002.
  In   particolare,   e'   prevista   l'adozione,   da   parte  delle
amministrazioni  competenti,  dei  provvedimenti  di annullamento dei
carichi  di  ruolo interessati dalla definizione agevolata, a seguito
di  apposita  verifica  della regolarita' delle operazioni connesse a
tale definizione.
  Infine, nello stesso punto 2, e' stabilito che se le somme riscosse
ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 non risultino utili
al  perfezionamento  della  definizione  agevolata, le stesse sono da
imputarsi in acconto agli importi complessivamente iscritti a ruolo.
  Il  presente  provvedimento e' stato concordato con il Dipartimento
della  Ragioneria  generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Riferimenti normativi.
  a) Disposizioni   relative  alle  attribuzioni  dell'Agenzia  delle
entrate:  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma
2); statuto Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lett. b).
  b) Attribuzioni  del  Direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  (art.  68,  comma 1); statuto
Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).
  c) Disposizioni  relative  alla  definizione  dei  carichi di ruolo
pregressi: legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 12).
  d) Disciplina  delle  modalita'  di  adesione  ai  benefici  di cui
all'art.  12  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle modalita'
di   pagamento   delle   somme   dovute   a   seguito  dell'adesione:
provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate  del
28 febbraio   2003  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 59 del 12 marzo 2003).
  e) Disposizioni  relative  alla trasmissione dei flussi informativi
riguardanti   l'andamento   delle  riscossioni:  decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112 (art. 36).
    Roma, 27 giugno 2005
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara