MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2005 

Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata
all'organismo   di   controllo  denominato  «C.S.Q.A.  Certificazione
Qualita'  Agroalimentare  S.r.l.»,  ad  effettuare  i controlli sulla
indicazione  geografica  protetta  «Fagiolo  di  Lamon  della Vallata
Bellunese».
(GU n.163 del 15-7-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il  decreto  25  marzo  2005  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «C.S.Q.A. Certificazione Qualita' Agroalimentare S.r.l.»,
con decreto 19 aprile 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a
far data dal 18 aprile 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  «Fagiolo  di  Lamon  della Vallata
Bellunese», allo schema tipo di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  indicazione  geografica  protetta  «Fagiolo di Lamon
della Vallata Bellunese»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 19 aprile 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di controllo «C.S.Q.A.
Certificazione  Qualita'  Agroalimentare  S.r.l.», con sede in Thiene
(Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74,  con  decreto 25 marzo 2005, ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo
di Lamon della Vallata Bellunese» registrata con il regolamento della
Commissione  CE  n.  1263/96  del  1° luglio 1996, gia' prorogata con
decreto 25 marzo 2005, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a
far data dal 16 agosto 2005.
  Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui
all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al
rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 19
aprile 2002.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2005
                                         Il direttore generale: Abate