MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2005 

Modificazione   dell'articolo   7,   comma  4,  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata
«Soave».
(GU n.171 del 25-7-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini:
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela dei vini Soave
doc  e  Recioto di Soave docg», con sede in Soave (Verona), intesa ad
ottenere  la  modifica  dell'art.  7,  comma  4,  del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine controllata «Soave» per
quanto   attiene   specificatamente   l'utilizzo  del  tappo  a  vite
esclusivamente per i contenitori da lt 0,750;
  Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione
Veneto:
  Visto  il  parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  in  merito alla citata
domanda  e  alla  proposta  di  modifica  dell'art.  7,  comma 4, del
disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005;
  Viste  le istanze avverso il parere e la proposta di modifica sopra
citati avanzate, nei termini e nei modi previsti, da due ditte intese
ad  ottenere  l'estensione dell'utilizzo del tappo a vite anche per i
contenitori da lt. 1,500;
  Visti  i  pareri  negativi  espressi  al riguardo sia dal Consorzio
istante  che  dalla  regione  Veneto,  rispettivamente,  con note del
10 maggio 2005 e del 7 giugno 2005, n. 417054;
  Considerato  che il Comitato, nella riunione del 23 giugno 2005, ha
deliberato di non accogliere le istanze di cui sopra
  Ritenuto   pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  modifica
dell'art.  7,  comma 4, del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione  di  origine  controllata  «Soave»,  in  conformita' ai
pareri  espressi  ed  alla  proposta di modifica formulata dal citato
Comitato;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'art.   7,   comma   4,   del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di   origine   controllata   e   garantita   «Soave»,
riconosciuta   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
21 agosto  1968  e  successive  modifiche,  e'  modificato,  nel  suo
articolato,  secondo  il testo appresso riportato le cui disposizioni
entrano  in  vigore  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  «3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave»
Classico  devono  essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di  vetro tradizionale con abbigliamento consono al loro carattere di
pregio.
  4.  Fino  a  5  litri  e'  obbligatorio  l'uso  delle  tradizionali
bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a
0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
  L'uso  del tappo a vite e' consentito anche per le bottiglie fino a
lt 0,750 esclusivamente per la tipologia «Soave».
  Restano   ferme   tutte   le   altre   disposizioni  contenute  nel
disciplinare  di  produzione  approvato  con decreto ministeriale del
6 settembre 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2005
                                         Il direttore generale: Abate