ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2005 

Ulteriori   disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  dirette  a
fronteggiare   i   danni   conseguenti  alle  eccezionali  avversita'
atmosferiche,  che  hanno  colpito  il  territorio della provincia di
Matera  e della regione Puglia, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004,
e  il  territorio  della  regione  Calabria,  nel periodo dal 3 al 13
novembre 2004. (Ordinanza n. 3448).
(GU n.169 del 22-7-2005)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 novembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione  agli  eccezionali  eventi meteorologici che
hanno  colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3
al 13 novembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 novembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che
hanno  colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12,
13 e 14 novembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 novembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito  il  territorio  della  regione  Puglia  nei  giorni 12, 13 e
14 novembre 2004;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3401,  del  18 febbraio  2005,  recante  «Primi interventi urgenti di
protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti alle
eccezionali  avversita'  atmosferiche che hanno colpito il territorio
della  provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e
14 novembre  2004  e il territorio della regione Calabria nel periodo
dal 3 al 13 novembre 2004;
  Viste  le  note  del  20 aprile  e  25 maggio  2005 con le quali il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri ha chiesto alle regioni interessate dai predetti eventi
alluvionali  di  far pervenire la proposta congiunta di riparto delle
risorse  finanziarie,  allo  scopo  stanziate,  cosi'  come  previsto
dall'art.  6,  comma  1,  della  sopra citata ordinanza di protezione
civile  n.  3401  del  2005,  da  destinare  ai  prefetti  commissari
delegati;
  Tenuto  conto che le predette note non sono state riscontrate dalle
amministrazioni  regionali  interessate  per  cui  non  si  e' potuto
provvedere ad adottare il provvedimento di riparto dei fondi previsto
dalla medesima disposizione;
  Vista  altresi'  la successiva nota del 15 giugno 2005 del medesimo
Dipartimento  della  protezione civile, con la quale si comunica alle
regioni  interessate  che,  in  considerazione delle ragioni di somma
urgenza  si  provvedera' ad adottare apposita ordinanza di protezione
civile modificativa della precedente;
  Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 4 luglio 2005;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, e' soppresso ed
e' cosi' sostituito:
  «1.  I  presidenti delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono
nominati   Commissari   delegati   per   l'attuazione,  negli  ambiti
territoriali  di  rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti
diretti   al   soccorso   della  popolazione,  alla  rimozione  delle
situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i danni conseguenti
agli eventi meteorologici di cui in premessa.».
  2.  Al  comma  1  dell'art.  5  primo  periodo  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005,
le  parole  «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole «entro
cinque mesi».
  3.  Il  comma  1  dell'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, e' soppresso ed
e' cosi' sostituito:
  «1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui alla presente
ordinanza,  e' destinata la somma di 10 milioni di euro, da ripartire
tra le regioni interessate sulla base di una proposta congiunta delle
medesime  regioni  da  adottarsi  entro  il 31 luglio 2005, che tenga
anche conto dell'entita' dei danni occorsi nei territori interessati;
ove  per  tale data non dovesse essere stata adottata detta proposta,
il  riparto  e' determinato entro i successivi 15 giorni dal Capo del
Dipartimento della protezione civile.».
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 14 luglio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi