MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 12 luglio 2005 

Riconoscimento  del titolo di studio estero del sig. Nicolai Manaila,
cittadino  rumeno,  al fine dell'assunzione in Italia della qualifica
di  responsabile  tecnico  in  imprese  che esercitano l'attivita' di
installazione,   trasformazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli
impianti  elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento
e  climatizzazione,  impianti  idrosanitari,  impianti di trasporto e
utilizzazione  del  gas  e  impianti di protezione antincendio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g), della legge
5 marzo 1990, n. 46.
(GU n.175 del 29-7-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                  per il commercio le assicurazioni
                             e i servizi

  Vista  la  domanda  con la quale il sig. Nicolai Manaila, cittadino
rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato Diploma di
Baccalaureat,  indirizzo  elettrotecnica,  direttamente  abilitante e
Diploma   di  Capomastro  in  elettrico  centrali,  stazioni  e  reti
elettriche,  conseguito presso Liceo industriale Statale di Marasesti
e  la  Scuola  tecnica  di  Mastri  dell'Istituto  Statale di chimica
industriale  di  Onesti  (Romania), al fine dell'assunzione in Italia
della  qualifica  di  responsabile  tecnico in imprese che esercitano
l'attivita'   di   installazione,   trasformazione,   ampliamento   e
manutenzione    degli    impianti   elettrici,   radiotelevisivi   ed
elettronici,    di    riscaldamento   e   climatizzazione,   impianti
idrosanitari,  impianti  di  trasporto  e  utilizzazione  del  gas  e
impianti  di  protezione  antincendio  di  cui  all'art.  1, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) e g) della legge 5 marzo 1990, n. 46;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286»,  come modificato ed
integrato  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte
di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano
le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la
natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale
conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
25 maggio  2005,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i
suoi  contenuti  formativi,  idoneo  e  attinente all'esercizio delle
attivita'  di  cui  alle lettere a), b), d), e g) della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  unitamente  all'esperienza  professionale pluriennale
maturata, sia in Romania sia in Italia, in imprese del settore, senza
necessita'  di  applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della
specificita'    e    completezza   della   formazione   professionale
documentata;
  Visto,  altresi',  che  la Conferenza, per le attivita' di cui alle
lettere  c)  ed  e)  della  legge  5 marzo  1990,  n. 46, ha ritenuto
necessario applicare una misura compensativa consistente in una prova
attitudinale,   a   causa  di  sostanziali  differenze  nel  percorso
formativo  attinenti  le  attivita'  di  impiantistica  relative alla
termoidraulica e al gas;
  Vista  la  successiva  nota  in  data  7 giugno  2005  con la quale
l'interessato dichiara di rinunciare alla richiesta di autorizzazione
relativa  alle  attivita'  di  cui  alle lettere c) ed e) della legge
5 marzo 1990, n. 46;
  Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale
impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero
attivita' produttive;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Al  sig.  Nicolai  Manaila, nato il 7 febbraio 1963 a Marasesti
(Romania),  cittadino  rumeno, e' riconosciuto il titolo di studio di
cui  in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in
qualita'  di  responsabile tecnico, delle attivita' di installazione,
trasformazione,  ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici,
radiotelevisivi  ed elettronici, impianti idrosanitari, e impianti di
protezione  antincendio  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b),
d),  e  g)  della  legge  5 marzo  1990, n. 46, recante «Norme per la
sicurezza  degli  impianti»  e  non  si  ritiene necessario applicare
alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza
della formazione professionale documentata.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed
alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2005
                                    Il direttore generale: Spigarelli