AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Interpretazione  autentica  chiesta  dal giudice del lavoro di Padova
nella  causa  di  lavoro  1222/2003  Orlando Domenico contro Convitto
statale «Magarotto» - udienza 16 settembre 2005.
(GU n.181 del 5-8-2005)

    In   attuazione  della  richiesta  di  interpretazione  autentica
formulata  dal  giudice  del  lavoro  di  Padova  dott.ssa  Balletti,
concernente  l'art.  52  del C.C.N.L. 1998/2001 e 2002/2005, comparto
scuola,  sottoscritta  in via di ipotesi il 15 febbraio 2005, e vista
la  certificazione  resa  dalla Corte dei conti il 21 luglio 2005, in
data  26  luglio  2005  le  parti  sottoscrivono  in  via  definitiva
l'allegato accordo:
      l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  nella  persona  del  presidente  avv.  Guido Fantoni
(firmato),
e
    le confederazioni sindacali:
      CGIL (firmato)
      CISL (firmato)
      UIL (firmato)
      CONFSAL (firmato),
e
    le organizzazioni sindacali:
      FLC/CGIL (firmato)
      CISL Scuola (firmato)
      UIL Scuola (firmato)
      CONFSAL-SNALS (firmato).
    Premesso  che il tribunale civile di Padova - sezione lavoro - in
relazione  alla  causa  di  lavoro  n.  1222/2003,  con ordinanza del
26 gennaio 2005 ha ritenuto che per poter definire la controversia di
cui  al  giudizio le parti firmatarie del C.C.N.L. debbano esprimersi
sul «se la definizione di orario di lavoro notturno festivo dalle ore
22  del  giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo, dettata per
il  personale  ATA,  sia  applicabile anche al personale educativo al
fine del riconoscimento dell'indennita' di lavoro notturno festivo di
cui alla tabella retributiva D2»;
    Considerato   che   quanto   sopra  sostanzia  una  richiesta  di
interpretazione  autentica  da  rendere  ai  sensi  dell'art.  64 del
decreto legislativo n. 165/2001;
    Le  parti  firmatarie  dei  relativi  C.C.N.L.  sottoscrivono  il
seguente Accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:
      «Si  premette  che  l'art. 52 citato nell'ordinanza del giudice
del  lavoro  di  Padova  attiene  al  Contratto nazionale integrativo
31 agosto  1999  (C.C.N.I.) e che, pertanto, trattandosi di Contratto
integrativo  e  non di Contratto nazionale (C.C.N.L.) le parti non ne
sono   legittimate   all'interpretazione,  non  essendo  le  medesime
firmatarie del Contratto integrativo.
    Le  parti  stesse, tuttavia, rilevano che il predetto art. 52 del
C.C.N.I.   trae   a  sua  volta  legittimazione  e  fondamento  dalla
previsione   di  cui  all'art.  33  del  C.C.N.L.  26 maggio  1999  e
unanimemente  concordano  che  la  disciplina in esso prevista in via
generale  e  demandata in dettaglio al successivo C.C.N.I. (l'art. 52
in  questione)  concerne  tanto  il  personale  ATA delle Istituzioni
scolastiche  che  il  personale  educativo  dei  convitti. Di cio' si
rinviene ulteriore conferma dal combinato disposto dagli articoli 52,
comma  1, lettera c) e 129 del vigente C.C.N.L. 24 luglio 2003, oltre
che dalla tabella 7 dello stesso C.C.N.L..
    A  quanto  sopra  si  aggiunge  un'ulteriore  considerazione.  La
presenza   di  personale  ATA  impegnato  in  turni  di  notte  trova
giustificazione  proprio  dalla  presenza  di  alunni che dormono nel
convitto,  alunni  alla  cui  sorveglianza  e  assistenza e' preposto
appunto   il   personale  educativo.  Non  avrebbe,  pertanto,  senso
riconoscere  l'indennita'  di  turnazione  notturna e festiva al solo
personale  ATA  che,  nella  fattispecie, svolge un ruolo di supporto
all'attivita'  convittuale  notturna  in  cui  e'  impegnato anche il
personale educativo.
    Non  vi  e'  dubbio,  infine,  che debba essere considerato turno
notturno festivo anche quello che decorre dalle ore 22 della domenica
alle  ore  6  del  successivo  lunedi',  come esplicitamente indicato
dall'art.  52,  comma  1,  lettera  c),  ultimo  punto,  del C.C.N.L.
24 luglio 2003».