MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2005 

Cofinanziamento  nazionale  dei  piani  di sviluppo rurale, di cui al
regolamento  CE  n.  1257/99,  per  l'annualita' 2005, ai sensi della
legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 24/2005).
(GU n.185 del 10-8-2005)

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                      PER I RAPPORTI FINANZIARI
                  CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare  il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  21 ottobre  2000,  concernente la modifica
delle procedure di pagamento;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle  competenze  del  CIPE,  che devolve al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le   Amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dell'Unione europea;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica  15 maggio  2000,  relativo all'attribuzione delle quote di
cofinanziamento  nazionale  a  carico della legge n. 183/1987 per gli
interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare
l'intesa  di  cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito
un  apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
  Visto  il  regolamento  CE  del  Consiglio  dell'Unione  europea n.
1257/99  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo   di   orientamento   e   garanzia   (FEOGA)   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regolamento  CE  della  Commissione europea n. 2603/99 e
successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di
sostegno  allo  sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE
n. 1257/99;
  Visto  il  regolamento  CE  della  Commissione  europea n. 817/2004
recante  disposizioni  di applicazione del suddetto regolamento CE n.
1257/99;
  Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una
ripartizione  indicativa  per  Stato  membro  degli  stanziamenti del
FEOGA,   sezione   garanzia,   per   le  misure  di  sviluppo  rurale
relativamente al periodo 2000-2006;
  Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale
e' stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe
a  disposizione  dal  FEOGA,  sezione  garanzia, per l'attuazione dei
piani  di  sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella
fase di programmazione 2000-2006;
  Vista  la decisione 2005/1320/CE del 29 aprile 2005 che, nel recare
modifica   alla   predetta   decisione   1999/659/CE,   prevede   per
l'annualita'  2005  l'attivazione  di  una  quota  comunitaria pari a
683.400.000,00 euro;
  Considerato  altresi' che l'art. 57.3 del richiamato regolamento CE
n. 817/2004 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da
uno   Stato  membro  superino  gli  importi  notificati,  l'eccedenza
eventuale   viene  soddisfatta  nei  limiti  degli  stanziamenti  che
potrebbero  rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute
agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;
  Considerato  che  per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla
carenza   di   fondi   che   si   dovessero   manifestare  nel  corso
dell'esercizio  2005 l'A.G.E.A. e gli organismi pagatori regionali di
seguito  indicati possono anticipare le somme occorrenti in base alle
maggiorazioni  previste dal citato art. 57.3 del suddetto regolamento
CE n. 817/2004, successivamente al 15 ottobre 2005, oppure ricorrendo
ad anticipi da imputare all'esercizio 2006;
  Vista  la  legge  regionale  7 febbraio  2000, n. 7 con la quale la
regione   Lombardia   ha   individuato,   nell'ambito   della  stessa
Amministrazione  regionale,  la  struttura  incaricata di svolgere le
funzioni  di  organismo  pagatore  regionale ed il successivo decreto
9 novembre  2001  del  Ministero delle politiche agricole e forestali
con  il  quale  detta struttura e' riconosciuta organismo pagatore ai
sensi   dell'art.  4  del  regolamento  CEE  n.  729/70,  cosi'  come
modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento
ai  pagamenti,  inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul
territorio della regione Lombardia;
  Vista  la  legge  regionale  23 luglio  2001, n. 21 con la quale la
regione  Emilia  Romagna  ha  individuato  quale  organismo  pagatore
l'agenzia  regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed
il  successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche
agricole e forestali con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta
organismo  pagatore  ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento CEE n.
729/70,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del regolamento CE n.
1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo
rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia-Romagna;
  Vista  la  legge regionale 19 novembre 2000, n. 60, con la quale la
regione  Toscana  ha  individuato  quale organismo pagatore l'Agenzia
regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il
successivo  decreto  13 novembre  2001  del Ministero delle politiche
agricole e forestali con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta
organismo  pagatore  ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento CEE n.
729/70,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del regolamento CE n.
1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo
rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana;
  Vista  la  legge  regionale 9 novembre 2001, n. 31, con la quale la
regione  Veneto  ha  individuato  quale  organismo pagatore l'Agenzia
veneta  per  i pagamenti in agricoltura (A.V.E.P.A.) ed il successivo
decreto  26 giugno  2002  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali  con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta organismo
pagatore  ai  sensi  dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, cosi'
come  modificato  dall'art.  1  del  regolamento  CE  n. 1287/95, con
riferimento  ai  pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da
erogare sul territorio della regione Veneto;
  Vista  la  nota  n.  1848/St  del  23 maggio  2005  con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, a fronte di risorse
comunitarie  per  l'anno  2005  per  complessivi 683.400.000,00 euro,
chiede  l'assegnazione  della  corrispondente quota statale, a valere
sulle  disponibilita'  del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, di
euro   585.060.165,87,   al   lordo   di  euro  18.404.825,17,  somma
quest'ultima  erogata  dal Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per
l'annualita' 2004, e non spesa dagli organismi pagatori;
  Considerato  che,  in conformita' dell'art. 2 della citata delibera
CIPE  n. 225 del 21 dicembre 1999, e' previsto che la quota nazionale
pubblica  delle  azioni  strutturali,  inserite nei piani di sviluppo
rurale,  pari  a  complessivi 416.931.400,89 euro, faccia carico alle
regioni e provincie autonome nella misura del trenta per cento e che,
pertanto,  ne  consegue per l'annualita' 2005 un onere a carico delle
medesime di 125.079.420,27 euro;
  Considerato  che con proprio decreto n. 10/2004 dell'11 giugno 2004
e'  stato  disposto  il cofinanziamento statale dei suddetti piani di
sviluppo  rurale  per  l'annualita' 2004, ammontante a 585.825.158,76
euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183/1987;
  Considerato  che,  come rappresentato dal Ministero delle politiche
agricole  e forestali in apposito prospetto allegato alla citata nota
n.  1848/St  del  23 maggio  2005,  l'A.G.E.A.  e gli altri organismi
pagatori  regionali  hanno  complessivamente  erogato nell'annualita'
2004 (16 ottobre 2003-15 ottobre 2004), per l'attuazione delle misure
incluse  nei  piani  di  sviluppo  rurale,  un importo complessivo di
1.330.515.242,02,   la   cui  quota  di  cofinanziamento  statale  e'
risultata pari a 567.420.333,59 euro;
  Considerato,   quindi,   che   delle   risorse   assegnate  per  il
cofinanziamento statale relativo all'annualita' 2004 ed integralmente
trasferite  agli  organismi  pagatori,  risultano  inutilizzati  euro
18.404.825,17,  da  considerarsi  acconto  per  l'annualita' 2005, ai
sensi   di  quanto  previsto  dal  punto  6  del  richiamato  decreto
direttoriale n. 10 dell'11 giugno 2004;
  Considerato,  pertanto,  che  per  il completamento della copertura
della  quota  statale  relativa  all'annualita'  2005  e'  necessario
disporre  una  nuova assegnazione per 566.655.340,70 euro, ricorrendo
alle  disponibilita' del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie;
  Vista la citata nota n. 1848/St del 23 maggio 2005, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  comunica  che la
predetta  assegnazione  di 566.655.340,70 euro deve essere attribuita
per 76.912.381,81 euro all'organismo pagatore regionale della regione
Lombardia,  per  53.307.731,82 euro all'A.G.R.E.A., per 66.543.959,02
euro   all'A.R.T.E.A.,  per  45.575.790,80  all'A.V.E.P.A.  e  per  i
residuali 324.315.477,25 euro all'A.G.E.A.;
  Viste  le  risultanze  del  Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della  ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15 maggio  2000,  nella riunione
svoltasi   in   data  16 giugno  2005  con  la  partecipazione  delle
amministrazioni interessate;
                              Decreta:

  1.  Il  cofinanziamento  statale  per  l'attuazione  dei  piani  di
sviluppo  rurale, richiamati in premessa, per l'esercizio finanziario
2005,  risulta  di euro 585.060.165,87 ed e' posto a carico del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.
  Alla  relativa  copertura  finanziaria  si provvede come di seguito
specificato:
    a)    per    euro    18.404.825,17    con   risorse   provenienti
dall'assegnazione  ex lege n. 183/1987, relativa all'annualita' 2004,
di  cui  al  decreto  n. 10 dell'11 giugno 2004, gia' trasferita agli
organismi  pagatori  e  resesi  disponibili  per l'annualita' 2005 in
quanto non utilizzate nell'annualita' precedente;
    b)  per  euro  566.655.340,70  con  nuove  assegnazioni, sempre a
valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.
  2.  L'importo di 585.060.165,87 euro, relativo all'annualita' 2005,
e' destinato all'attuazione di:
    misure  di  accompagnamento per 293.208.185,25 euro, pari al 99,9
per cento della quota nazionale pubblica di euro 293.316.185,25;
    misure  strutturali per 291.851.980,62 euro, pari al 70 per cento
della quota nazionale pubblica di euro 416.931.400,89.
  3.  Il  cofinanziamento a carico delle regioni e provincie autonome
per   l'attuazione  dei  piani  di  sviluppo  rurale,  richiamati  in
premessa, ammonta, per l'anno comunitario 2005, a 125.187.420,27.
  4.  La quota complessiva, a carico del Fondo di rotazione, indicata
al  punto  1,  lettera  b),  viene trasferita agli organismi pagatori
sottoindicati,  su  richiesta  degli  organismi  medesimi, secondo la
seguente ripartizione:
    Organismo pagatore della regione Lombardia: 76.912.381,81 euro;
    A.G.R.E.A.: 53.307.731,82 euro;
    A.R.T.E.A.: 66.543.959,02 euro;
    A.V.E.P.A. 45.575.790,80 euro;
    A.G.E.A.: 324.315.477,25 euro.
  Gli  stessi  provvederanno  ai  pagamenti  in  favore  degli aventi
diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.
  5.  Gli  organismi  pagatori  sopra  indicati  sono  autorizzati ad
anticipare  le  somme occorrenti per far fronte alle carenze di fondi
nei   limiti   delle   maggiorazioni   previste  dall'art.  57.3  del
regolamento CE n. 817/2004, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare
all'esercizio  2006,  successivamente al 15 ottobre 2005. Dette somme
saranno  rimborsate  dal Fondo di rotazione previa rendicontazione da
parte  dell'AGEA,  in qualita' di autorita' di coordinamento, in sede
di   assegnazione   della   quota   statale  di  cofinanziamento  per
l'esercizio 2006.
  6.  Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla
Commissione  europea,  in  sede  di  liquidazione  dei  conti  FEOGA,
comporteranno una corrispondente riduzione della quota a carico della
legge  n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo
di rotazione, autorizzata per l'anno 2005, e le somme rideterminate a
seguito  delle  rettifiche  comunitarie  costituisce  acconto  per le
successive annualita'.
  7.  L'AGEA, in qualita' di autorita' di coordinamento, comunica per
ciascuna  annualita'  al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi
della   quota  comunitaria  riconosciuti,  erogati  ed  eventualmente
rettificati  dalla  Commissione  europea,  al  fine  di consentire le
necessarie  operazioni di compensazione da apportare nelle annualita'
successive a quella dell'esercizio di riferimento.
  8. Entro il 31 gennaio 2006 il Ministero delle politiche agricole e
forestali  trasmette  al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato   -   I.G.R.U.E.   una  relazione  di  sintesi  sulla  gestione
finanziaria   delle  risorse  assegnate  ai  sopraindicati  organismi
pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2005 con il presente
decreto.
  9.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  gli
organismi  pagatori  adottano  tutte le iniziative ed i provvedimenti
necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle
risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.
  10.  L'AGEA  invia al Sistema informativo della ragioneria generale
dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.
  11. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 giugno 2005

                                            L'ispettore generale capo
                                                     Amadori


Il Ragioniere generale dello Stato
             Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2005
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4
Economia e finanze, foglio n. 188