AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005 

Accertamento   del  periodo  di  mancato  funzionamento  dell'Ufficio
provinciale di Latina.
(GU n.185 del 10-8-2005)

              IL DIRETTORE REGIONALE .br, per il Lazio

  Visto  il  decreto-legge  21 giugno  1961,  n. 498, convertito, con
modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la
sistemazione  di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare
funzionamento degli Uffici finanziari;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000,  registrato  alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro
n.  5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001
e'  stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  Amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio  approvato dal comitato direttivo nella
seduta  del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le
strutture,  i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere
nel  Dipartimento  del  territorio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»;
  Visto  l'art.  10  del  decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha
modificato  gli  articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961,
sancendo  che  prima  dell'emissione  del decreto di accertamento del
periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre
verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative
dell'amministrazione   finanziaria   e   sentire   il   Garante   del
contribuente;
  Vista  la  nota  inviata in data 28 giugno 2005 protocollo n. 7820,
con  la  quale  e' stata comunicata che per il giorno 28 giugno 2005,
dalle  ore  10,40  alle ore 11,20 c'e' stato un mancato funzionamento
dei Servizi di pubblicita' immobiliari dovuto per mancanza di energia
elettrica   e  l'attivita'  di  questo  ufficio  e'  stata  in  parte
parzialmente sospesa;
  Accertato  che  tale  interruzione  e'  da  attribuirsi  ai  lavori
urgenti,   con  conseguente  interruzione  dei  compiti  di  istituto
connessi ai servizi di Pubblicita' immobiliare;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative
dell'Ufficio provinciale di Latina;
  Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del
Garante   del   contribuente   ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
  Vista  la  disposizione  dell'Agenzia  del territorio del 10 aprile
2001    protocollo    R/16123,    che   individua   nella   Direzione
compartimentale,  la  struttura  competente  ad adottare i decreti di
mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;
  Vista  la disposizione organizzativa n. 24 protocollo n. 17500/2003
del  26 febbraio  2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone
l'attivazione   delle  Direzioni  regionali  e  la  cessazione  delle
Direzioni compartimentali;
  Considerato  che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,
n.  498,  occorre  accertare  il  periodo  di  irregolare  e  mancato
funzionamento  dell'Ufficio presso il quale si e' verificato l'evento
eccezionale;
                             Determina:

  Il  periodo  di  mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio e'
accertato come segue:
    per   il   giorno   28 giugno  2005,  mancato  funzionamento  per
sospensione  delle  attivita'  connesse  ai  servizi  di  Pubblicita'
immobiliare;
  Regione  Lazio:  Agenzia  del  territorio  - Ufficio provinciale di
Latina.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2005
                                       Il direttore regionale: Cesaro