MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2005 

Ridefinizione delle modalita' tecniche di effettuazione del fermo per
le  aree  del  medio  e basso Adriatico, nonche' dello Ionio anche in
ragione  delle  rappresentate esigenze di carattere economico-sociale
delle marinerie delle suddette aree.
(GU n.187 del 12-8-2005)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno
1994,  e  successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la
conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
  Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre
2002,  recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce
modalita'  e  condizioni  delle  azioni  strutturali  comunitarie nel
settore  della  pesca,  ed  in  particolare  l'art.  12, paragrafo 6,
relativo  alla  possibilita'  da  parte  degli Stati membri di varare
misure   di   accompagnamento   per   i  membri  dell'equipaggio  dei
pescherecci   interessati,   finanziate   a  livello  nazionale,  per
promuovere  l'interruzione  temporanea  dell'attivita'  di  pesca nel
quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
  Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)
che prevede l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale in
collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in
occasione  di  interruzioni  temporanee  dell'attivita'  di  pesca  a
strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse
acquatiche, con uno specifico stanziamento per ciascun anno;
  Visto  il  decreto-legge  27 gennaio  2004,  n. 16, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27 marzo  2004,  n. 77, che all'art. 3,
comma  2,  istituisce  per  gli  anni  2005  e  2006  una  misura  di
accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di
conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni
di euro per ciascun anno;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n. 154, che agli
articolo 4,  14  e  14-bis,  stabilisce  gli  obiettivi  d'intervento
previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all'art.
5, comma 2, determina i riferimenti programmatici ed operativi per il
settore  da  adottare  per  l'anno  2005  mediante  l'utilizzo  degli
stanziamenti  finalizzati  all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della
legge  8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita'
di  attuazione  delle  interruzioni  tecniche della pesca per le navi
abilitate  allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed
in  particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2,
del  decreto  ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di
quattro zone di riposo biologico;
  Visti  i  decreti  ministeriali  19 giugno  2003,  recante piano di
protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 ed in particolare
l'art.  7  che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell'art.
98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali,
allo stato, risultano essere in numero di 11;
  Visto  il  proprio  decreto in data 14 luglio 2005, con il quale e'
stato  approvato  il piano per la protezione delle risorse acquatiche
per l'anno 2005;
  Vista  la  richiesta delle organizzazioni professionali della pesca
(movimento   cooperativo   ed   associazione  di  armatori)  e  delle
organizzazioni  sindacali dei lavoratori della pesca in data 3 agosto
2005;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  ridefinire  le  modalita' tecniche di
effettuazione  del  fermo  per  le  aree del medio e basso Adriatico,
nonche'  dello Ionio anche in ragione delle rappresentate esigenze di
carattere economico-sociale delle marinerie delle suddette aree;
  Visto  il  decreto  del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche
agricole   e   forestali   con   il  quale  sono  state  delegate  al
Sottosegretario  di  Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni
istituzionali  concernenti la disciplina generale ed il coordinamento
in  materia  di  pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche
marine;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  I  commi  2  e 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 luglio
2005 in premessa citato sono sostituiti dai seguenti:
  «2.  Per  le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli compresi, e' disposta
l'interruzione  temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni
in  due  periodi  di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal
13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° ottobre 2005.
  3.  Per  le  navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai
sistemi  di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti
marittimi  da Manfredonia a Bari compresi, e' disposta l'interruzione
temporanea  obbligatoria  della  pesca  per trenta giorni consecutivi
dall'8 agosto al 6 settembre 2005.
  3-bis.  Per  le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate
ai   sistemi   di   pesca  a  strascico  e/o  volante,  iscritte  nei
compartimenti  marittimi  da Brindisi a Crotone compresi, e' disposta
l'interruzione  temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni
in  due  periodi  di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal
3 settembre  al  17 settembre  2005  e dal 30 settembre al 14 ottobre
2005.».
  2.  Le  navi  da  pesca  di  cui  all'art.  5, comma 3, del decreto
ministeriale  14 luglio  2005  possono  comunque  svolgere operazioni
commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.
  3.  Le  navi  da  pesca  che  effettuano  la  pesca  dei gamberi di
profondita'  nello Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia possono
effettuare  l'interruzione dell'attivita' di pesca di cui all'art. 6,
comma   1,   del  decreto  ministeriale  14 luglio  2005  in  maniera
cumulativa  al  termine della campagna di pesca dandone comunicazione
alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave stessa.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2005
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                              Scarpa Bonazza Buora