MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 agosto 2005 

Misure  di controllo preventivo per la disciplina del volo da diporto
o  sportivo,  ai  sensi  dell'articolo  9, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155.
(GU n.190 del 17-8-2005)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'art.  9  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante
«Misure  urgenti  per  il  contrasto  del terrorismo internazionale»,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
  Visto  il  codice  della  navigazione  approvato  con regio decreto
30 marzo  1942,  n.  327,  ed  in  particolare l'art. 731 relativo al
personale aeronautico;
  Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del
volo da diporto o sportivo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
n.  566,  di  approvazione  del  regolamento  in  materia di licenze,
attestati  e  abilitazioni  aeronautiche,  ai sensi dell'art. 731 del
codice della navigazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404,  concernente  la  disciplina regolamentare del volo da diporto o
sportivo;
  Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Visti  i  criteri  procedurali  per l'accertamento dei requisiti ai
fini  del  rilascio  dei  nulla  osta  in materia di aviazione civile
stabiliti con direttiva n. 557/B.60/2002/R del 12 luglio 2002;
  Ritenuto  di  dover  dare  immediata attuazione alle previsioni del
comma  1  dell'art.  9  del  decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144,
prescrivendo  le  misure  di controllo preventivo fino al 31 dicembre
2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'ammissione alle attivita' di addestramento pratico relative al
rilascio  dei titoli abilitativi civili di cui all'art. 2 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  18 novembre  1988,  n.  566,  ad
esclusione  di  quelli  attinenti  al  volo  commerciale,  nonche' al
rilascio di quelli, comunque denominati, attinenti al volo da diporto
o  sportivo,  di  cui  all'art.  12  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' subordinato, fino al 31 dicembre
2006,  al  nulla  osta  preventivo  del  questore  della provincia di
residenza  degli interessati, volto a verificare l'insussistenza, nei
confronti  degli  stessi,  di  controindicazioni  agli  effetti della
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello
Stato.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  si  osservano le disposizioni
dell'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3.  Il  nulla  osta  di  cui  al  comma 1 vale anche ai fini di cui
all'art. 12, comma 4, del richiamato decreto n. 404 del 1988, qualora
il relativo attestato sia conseguito nei 12 mesi successivi.
    Roma, 15 agosto 2005
                                                  Il Ministro: Pisanu