MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 2005 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  della vendemmia 2005 destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Lazio.
(GU n.196 del 24-8-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visti  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle regioni Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato
che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005,
condizioni  climatiche  sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Lazio, provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare  i  seguenti  vini  V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie
previste dagli specifici disciplinari di produzione:
    «Aleatico  di  Gradoli»,  «Aprilia»,  «Atina»,  «Bianco  Capena»,
«Castelli  Romani»,  «Cerveteri», «Cesanese del Piglio», «Cesanese di
Affile»  o «Affile», «Cesanese di Olevano Romano» o «Olevano Romano»,
«Circeo»,  «Colli  Albani»,  «Colli  della  Sabina»,  «Colli Etruschi
Viterbesi»,   «Colli   Lanuvini»,   «Cori»,  «Est!  Est!!  Est!!!  di
Montefiascone»,  «Frascati»,  «Genazzano»,  «Marino»,  «Montecompatri
Colonna»   o   «Montecompatri»  o  «Colonna»,  «Nettuno»,  «Orvieto»,
«Tarquinia», «Velletri» «Vignanello» «Zagarolo».
  2. Le  operazioni di arricchimento, per i vini v.q.p.r.d. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo
di  due  gradi, fatte salve le misure piu' restrittive previste dagli
specifici disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di vite di seguito indicate:
    Malvasia  del  Lazio  o  Puntinata, Malvasia di Candia, Trebbiano
Verde,  Trebbiano giallo, Trebbiano Toscano, Bellone, Bombino Bianco,
Verdicchio  Bianco,  Moscato  di  Terracina, Procanico, Grechetto (di
Todi  e  di  Orvieto),  Greco  Bianco  B.,  Pinot Nero, Pinot Bianco,
Chardonnay, Sauvignon.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di due gradi
e  fatte  salve  le  misure  piu' restrittive previste dai rispettivi
disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 12 agosto 2005
                                         Il direttore generale: Abate