AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 luglio 2005 

Modalita'  di  versamento del contributo dovuto dai soggetti regolati
all'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas, per l'anno 2005, ai
sensi  della  legge  14 novembre  1995,  n.  481.  (Deliberazione  n.
154/05).
(GU n.197 del 25-8-2005)

                      L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 25 luglio 2005;
  Visti:
    l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare:
      il  successivo  comma  38,  lettera  b),  il  quale prevede che
all'onere    derivante    dall'istituzione    e   dal   funzionamento
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)   si   provvede,  mediante  contributo,  di  importo  non
superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato
dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' entro il
31 luglio  di  ogni  anno,  nella  misura  stabilita  con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
      il  comma 39 che affida al Ministro delle finanze il compito di
adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in
relazione   agli   oneri   atti  a  coprire  le  effettive  spese  di
funzionamento di ciascuna Autorita';
      il  comma  40,  come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della
legge  n.  312 del 30 dicembre 2004, che prevede che le somme versate
dai   soggetti   regolati,   afferenti  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il gas (di seguito: Autorita), affluiscono direttamente
al bilancio della stessa;
    i decreti legislativi 19 marzo 1999, n. 79/1999 e 23 maggio 2000,
n. 164/2000;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del
21 luglio 2005;
    le  deliberazioni dell'Autorita' n. 310/01 del 21 dicembre 2001 e
n. 311/01 del 21 dicembre 2001.
  Considerato che:
    con il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 luglio
2005   e'   stata   confermata   l'aliquota  del  contributo  per  il
funzionamento  dell'Autorita'  per l'anno 2005 nella misura dello 0,3
per  mille dei ricavi conseguiti dai soggetti regolati nell'esercizio
2004;
    con  legge  n. 312/2004 e' stato innovato rispetto all'originario
procedimento,  prevedendo  che le somme versate dai soggetti regolati
affluiscano direttamente nel bilancio dell'Autorita';
    con  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze e'
stato   altresi'   rimessa   all'Autorita'  la  determinazione  delle
modalita' operative della riscossione del contributo in questione;
    la   legge   n.   481/1995   conferisce   all'Autorita'  potesta'
regolatoria,  ai  fini  della  promozione  della  concorrenza e della
tutela dei consumatori ed utenti, su tutti i segmenti dei servizi nei
settori  in  questione,  prescindendo  dal  titolo in forza del quale
l'attivita' viene svolta;
  Ritenuto opportuno:
    definire,   per   ragioni   di  trasparenza,  semplificazione  ed
economicita'   dell'azione  amministrativa,  un  unica  modalita'  di
versamento  del  contributo  2005  da  parte  dei  soggetti regolati,
tramite bonifico alla Banca Intesa S.p.a. che esercita il servizio di
tesoreria per conto dell'Autorita';
    riepilogare - in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in
materia,  con  le  indicazioni  che emergono dallo stesso decreto del
Ministro   dell'economia   e  finanze  del  21 luglio  2005,  con  le
deliberazioni  dell'Autorita' n. 310/01 e n. 311/01 - le tipologie di
attivita'  dei  settori dell'energia elettrica e del gas in relazione
alle  quali  l'Autorita'  esplica  la  propria potesta' regolatoria e
viene  stabilito  dalla legge n. 481/1995 l'onere contributivo per il
funzionamento dell'Autorita' stessa in capo ai soggetti regolati;
                              Delibera:
  1.  Per  l'anno  2005,  il  contributo di cui all'art. 2, comma 38,
lettera  b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e pari allo 0,3 per
mille,  dovuto  dai  soggetti  che  esercitano attivita' regolate nei
settori   dell'energia  elettrica  ed  il  gas  deve  essere  versato
unicamente  tramite  bonifico  bancario  su  apposito  conto corrente
intestato  all'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas presso la
Banca  Intesa  S.p.a.  che  svolge il servizio di tesoreria per conto
dell'Autorita' stessa.
  2.  Sulla  base di quanto indicato dalle disposizioni richiamate in
premessa,  ai  fini della contribuzione in questione, le tipologie di
attivita'  regolate  nei  settori  di  competenza risultano essere le
seguenti:
Energia elettrica          |Gas
Produzione                 |Coltivazione
Trasmissione               |Attivita' Gnl
Dispacciamento             |Stoccaggio
Distribuzione              |Trasporto e dispacciamento
Misura                     |Commercializzazione all'ingrosso
Vendita                    |Distribuzione
                           |Misura
                           |Vendita
  3.  La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
  4.  Viene  dato  mandato  al direttore generale perche' attivi ogni
altra  azione  di  comunicazione  idonea  ad  assicurare  la  massima
diffusione della presente deliberazione presso i soggetti regolati.
    Milano, 25 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis