AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 luglio 2005 

Modificazioni  ed  integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n.
168/03. (Deliberazione n. 161/05).
(GU n.198 del 26-8-2005)

                             L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 luglio 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e
provvedimenti   applicativi   (di  seguito:  decreto  legislativo  n.
79/1999);
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/03,  come  successivamente  integrata  e  modificata (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    la  lettera  della  societa'  Gestore  della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  il  Gestore  della  rete) trasmessa
all'Autorita'  in data 9 novembre 2004 (prot. Autorita' n. 024573 del
10 novembre 2004) (di seguito: lettera 9 novembre 2004);
    la  nota  dell'Autorita'  in  data del 17 febbraio 2005, prot. n.
GB/M05/712/mp (di seguito: nota 17 febbraio 2005);
    la  lettera  della  societa'  Gestore  della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  il  Gestore  della  rete) trasmessa
all'Autorita'  in  data  11 marzo  2005,  prot. n. P2005004523 (prot.
Autorita'  5368  in data 15 marzo 2005) (di seguito: lettera 11 marzo
2005);
    le   note  dell'Autorita'  in  data  24 giugno  2005,  prott.  n.
GB/M05/2730/eb  e n. GB/M05/2731/eb (di seguito: note 24 giugno 2005)
trasmesse rispettivamente alla societa' Enel Distribuzione S.p.a. (di
seguito: Enel Distribuzione) e a Federutility;
    la  lettera  della  societa'  Enel Distribuzione S.p.a. trasmessa
all'Autorita'  in  data 11 luglio 2005 prot. n. DD/P2005007372 (prot.
Autorita'  n.  15471  in  data  14 luglio  2005) (di seguito: lettera
11 luglio 2005);
    la  lettera  di  Federutility  trasmessa  all'Autorita'  in  data
14 luglio  2005 prot. n. 304/E/e/MS (prot. Autorita' n. 15527 in pari
data) (di seguito lettera 14 luglio 2005);
  Considerato che:
    con   deliberazione  n.  168/2003,  l'Autorita'  ha  definito  le
condizioni per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure
ai fini del dispacciamento (di seguito: il servizio di aggregazione);
    l'art.  43,  comma  43.1  e  comma  43.2,  della deliberazione n.
168/2003  stabiliscono  che il Gestore della rete e' responsabile del
servizio  di  aggregazione  e  che  per tale servizio, per il periodo
regolatorio 2004-2007, si avvale delle imprese distributrici;
    la  deliberazione  n.  168/2003  stabilisce  che,  ai  fini dello
svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del servizio di
aggregazione,  le  imprese distributrici possono avvalersi dell'opera
di imprese distributrici di riferimento terze;
    l'art.  51,  comma  51.2, della deliberazione n. 168/2003 prevede
che    l'Autorita'    definisca   il   corrispettivo   unitario   per
l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento;
e   che   l'art.  52  della  medesima  deliberazione  stabilisce  che
l'Autorita'  determini  il corrispettivo che il Gestore della rete e'
tenuto   a   versare   alle  imprese  distributrici  a  remunerazione
dell'attivita' di aggregazione prestata;
    con  la  lettera  9 novembre  2004,  il  Gestore  della  rete  ha
trasmesso all'Autorita' gli elementi propedeutici alla determinazione
dei corrispettivi del servizio di aggregazione ai sensi dell'art. 51,
comma  51.1,  della  deliberazione  n.  168/2003;  e  che con la nota
17 febbraio  2005,  l'Autorita'  ha  richiesto  al gestore della rete
l'invio  della  documentazione trasmessa al medesimo Gestore da parte
delle  imprese distributrici, nonche' una relazione esplicativa delle
elaborazioni  condotte dal Gestore della rete per la formulazione dei
predetti elementi propedeutici;
    con  la lettera 11 marzo 2005, il Gestore della rete ha trasmesso
all'Autorita'  gli  elementi  dalla  medesima  richiesti  con la nota
17 febbraio 2005 dai quali e' emerso che:
      a) Enel  distribuzione  e Federutility hanno formulato proposte
per  la  determinazione  del  corrispettivo  di aggregazione tra loro
disomogenee  circa  il rapporto tra l'ammontare dei costi operativi e
dei  costi  di  investimento  e  il  periodo temporale assunto per la
determinazione degli ammortamenti;
      b) Federutility  ha espresso la necessita' che il corrispettivo
versato  dal  Gestore  della  rete  alle  imprese  distributrici  per
l'attivita'  di  aggregazione  dalle medesime prestata ai sensi della
deliberazione  n.  168/2003 tenga conto della necessita' di copertura
dei  costi  fissi  sostenuti  da  imprese distributrici di dimensioni
medio-piccole a cui corrisponde un numero esiguo di punti di prelievo
trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza;
      c) il   servizio  di  aggregazione  delle  misure  dell'energia
elettrica  immessa  e'  interamente  erogato  dal  Gestore della rete
contrariamente a quanto previsto dalla deliberazione n. 168/2003;
    con  le  note  24 giugno 2005, l'Autorita' ha richiesto ulteriori
elementi conoscitivi a Enel Distribuzione e a Federutility al fine di
pervenire  alla  formazione  di  un insieme di dati il piu' possibile
coerenti  in  termini  di  parita' del periodo assunto per il calcolo
degli ammortamenti;
    Enel  Distribuzione  e  Federutility hanno trasmesso gli elementi
richiesti  dall'Autorita',  rispettivamente  con la lettera 11 luglio
2005  e  con  la  lettera  14 luglio 2005, e che da tali informazioni
integrative  non  sono  emersi  elementi  sostanzialmente innovativi,
fatta  eccezione  per  una  limitata  riduzione  del livello di costi
valutati nell'anno 2004.
  Ritenuto che sia necessario:
    determinare  il corrispettivo per il servizio di aggregazione che
gli  utenti del dispacciamento, rispettivamente per unita' di consumo
e  unita'  di produzione, sono tenuti a versare al Gestore della rete
differenziando  il  medesimo  per  il  servizio di aggregazione delle
misure  dei  prelievi  (CAP)  e per il servizio di aggregazione delle
misure  delle immissioni (CAI) entrambi espressi in euro per punto di
prelievo per mese;
    determinare   il  corrispettivo  CAP  come  somma  di  una  quota
derivante  dai  costi  sostenuti  dal  gestore  della  rete \overline
«CAP G»  e  di  una quota derivante dai costi sostenuti dalle imprese
distributrici \overline «CAP D»;
    determinare i corrispettivi di cui ai precedenti alinea a partire
dai  dati  di  costo  per  il  servizio  di  aggregazione forniti dai
soggetti  interessati,  ipotizzando  che  la  copertura  dei costi di
investimento  debba  avvenire  nel  triennio 2005-2007, attualizzando
detti costi al 1° gennaio 2004 adottando un tasso pari a 1,7% annuo;
    determinare  il corrispettivo versato dal Gestore della rete alle
imprese  distributrici a remunerazione dell'attivita' di aggregazione
prestata  ai  fini  del  servizio  di  aggregazione  delle misure dei
prelievi   di   energia  elettrica  tenendo  conto  delle  differenze
intercorrenti   tra   le  diverse  imprese  distributrici  a  livello
nazionale come proposto da Federutility;
    prevedere,  pertanto,  che  il citato corrispettivo sia pari alla
somma   di   una   componente   fissa   e  da  componenti  variabili,
proporzionali  al  numero  di  punti  di prelievo trattati orari e al
numero degli utenti del servizio di distribuzione di cui al comma 5.3
della  deliberazione n. 168/2003, in modo tale che gli esiti prodotti
da  tale  regolazione  tengano opportunamente conto delle intrinseche
economie di scala;
    prevedere  che  il  saldo  rinveniente  dal  gettito raccolto dal
Gestore  della  rete  presso  gli  utenti  del  dispacciamento  e  il
corrispettivo versato dal medesimo Gestore alle imprese distributrici
per  il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di energia
elettrica     sia    coperto    tramite    il    corrispettivo    per
l'approvvigionamento  delle  risorse  del mercato per il servizio del
dispacciamento di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/2003;
    prevedere  che l'Autorita' possa procedere alla revisione annuale
dei  predetti  corrispettivi  sulla  base  dell'effettivo  livello di
erogazione   del   servizio   di  aggregazione  tenendo  conto  delle
responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti;
                              Delibera:
  1.  Di  modificare ed integrare l'allegato A della deliberazione n.
168/2003, nei termini di seguito indicati:

      ---->  Vedere TESTO alle pagg. 75 - 76 della G.U.  <----

  2.    di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),    il    testo    dell'allegato   A   alla
deliberazione  dell'Autorita'  30 dicembre  2003,  n. 168/2003, nella
versione  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni  di  cui  al
precedente punto 1.
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'.
    Milano, 28 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis