Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 161/05).(GU n.198 del 26-8-2005)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 luglio 2005;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e
provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/03, come successivamente integrata e modificata (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
la lettera della societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) trasmessa
all'Autorita' in data 9 novembre 2004 (prot. Autorita' n. 024573 del
10 novembre 2004) (di seguito: lettera 9 novembre 2004);
la nota dell'Autorita' in data del 17 febbraio 2005, prot. n.
GB/M05/712/mp (di seguito: nota 17 febbraio 2005);
la lettera della societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) trasmessa
all'Autorita' in data 11 marzo 2005, prot. n. P2005004523 (prot.
Autorita' 5368 in data 15 marzo 2005) (di seguito: lettera 11 marzo
2005);
le note dell'Autorita' in data 24 giugno 2005, prott. n.
GB/M05/2730/eb e n. GB/M05/2731/eb (di seguito: note 24 giugno 2005)
trasmesse rispettivamente alla societa' Enel Distribuzione S.p.a. (di
seguito: Enel Distribuzione) e a Federutility;
la lettera della societa' Enel Distribuzione S.p.a. trasmessa
all'Autorita' in data 11 luglio 2005 prot. n. DD/P2005007372 (prot.
Autorita' n. 15471 in data 14 luglio 2005) (di seguito: lettera
11 luglio 2005);
la lettera di Federutility trasmessa all'Autorita' in data
14 luglio 2005 prot. n. 304/E/e/MS (prot. Autorita' n. 15527 in pari
data) (di seguito lettera 14 luglio 2005);
Considerato che:
con deliberazione n. 168/2003, l'Autorita' ha definito le
condizioni per l'erogazione del servizio di aggregazione delle misure
ai fini del dispacciamento (di seguito: il servizio di aggregazione);
l'art. 43, comma 43.1 e comma 43.2, della deliberazione n.
168/2003 stabiliscono che il Gestore della rete e' responsabile del
servizio di aggregazione e che per tale servizio, per il periodo
regolatorio 2004-2007, si avvale delle imprese distributrici;
la deliberazione n. 168/2003 stabilisce che, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del servizio di
aggregazione, le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera
di imprese distributrici di riferimento terze;
l'art. 51, comma 51.2, della deliberazione n. 168/2003 prevede
che l'Autorita' definisca il corrispettivo unitario per
l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento;
e che l'art. 52 della medesima deliberazione stabilisce che
l'Autorita' determini il corrispettivo che il Gestore della rete e'
tenuto a versare alle imprese distributrici a remunerazione
dell'attivita' di aggregazione prestata;
con la lettera 9 novembre 2004, il Gestore della rete ha
trasmesso all'Autorita' gli elementi propedeutici alla determinazione
dei corrispettivi del servizio di aggregazione ai sensi dell'art. 51,
comma 51.1, della deliberazione n. 168/2003; e che con la nota
17 febbraio 2005, l'Autorita' ha richiesto al gestore della rete
l'invio della documentazione trasmessa al medesimo Gestore da parte
delle imprese distributrici, nonche' una relazione esplicativa delle
elaborazioni condotte dal Gestore della rete per la formulazione dei
predetti elementi propedeutici;
con la lettera 11 marzo 2005, il Gestore della rete ha trasmesso
all'Autorita' gli elementi dalla medesima richiesti con la nota
17 febbraio 2005 dai quali e' emerso che:
a) Enel distribuzione e Federutility hanno formulato proposte
per la determinazione del corrispettivo di aggregazione tra loro
disomogenee circa il rapporto tra l'ammontare dei costi operativi e
dei costi di investimento e il periodo temporale assunto per la
determinazione degli ammortamenti;
b) Federutility ha espresso la necessita' che il corrispettivo
versato dal Gestore della rete alle imprese distributrici per
l'attivita' di aggregazione dalle medesime prestata ai sensi della
deliberazione n. 168/2003 tenga conto della necessita' di copertura
dei costi fissi sostenuti da imprese distributrici di dimensioni
medio-piccole a cui corrisponde un numero esiguo di punti di prelievo
trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza;
c) il servizio di aggregazione delle misure dell'energia
elettrica immessa e' interamente erogato dal Gestore della rete
contrariamente a quanto previsto dalla deliberazione n. 168/2003;
con le note 24 giugno 2005, l'Autorita' ha richiesto ulteriori
elementi conoscitivi a Enel Distribuzione e a Federutility al fine di
pervenire alla formazione di un insieme di dati il piu' possibile
coerenti in termini di parita' del periodo assunto per il calcolo
degli ammortamenti;
Enel Distribuzione e Federutility hanno trasmesso gli elementi
richiesti dall'Autorita', rispettivamente con la lettera 11 luglio
2005 e con la lettera 14 luglio 2005, e che da tali informazioni
integrative non sono emersi elementi sostanzialmente innovativi,
fatta eccezione per una limitata riduzione del livello di costi
valutati nell'anno 2004.
Ritenuto che sia necessario:
determinare il corrispettivo per il servizio di aggregazione che
gli utenti del dispacciamento, rispettivamente per unita' di consumo
e unita' di produzione, sono tenuti a versare al Gestore della rete
differenziando il medesimo per il servizio di aggregazione delle
misure dei prelievi (CAP) e per il servizio di aggregazione delle
misure delle immissioni (CAI) entrambi espressi in euro per punto di
prelievo per mese;
determinare il corrispettivo CAP come somma di una quota
derivante dai costi sostenuti dal gestore della rete \overline
«CAP G» e di una quota derivante dai costi sostenuti dalle imprese
distributrici \overline «CAP D»;
determinare i corrispettivi di cui ai precedenti alinea a partire
dai dati di costo per il servizio di aggregazione forniti dai
soggetti interessati, ipotizzando che la copertura dei costi di
investimento debba avvenire nel triennio 2005-2007, attualizzando
detti costi al 1° gennaio 2004 adottando un tasso pari a 1,7% annuo;
determinare il corrispettivo versato dal Gestore della rete alle
imprese distributrici a remunerazione dell'attivita' di aggregazione
prestata ai fini del servizio di aggregazione delle misure dei
prelievi di energia elettrica tenendo conto delle differenze
intercorrenti tra le diverse imprese distributrici a livello
nazionale come proposto da Federutility;
prevedere, pertanto, che il citato corrispettivo sia pari alla
somma di una componente fissa e da componenti variabili,
proporzionali al numero di punti di prelievo trattati orari e al
numero degli utenti del servizio di distribuzione di cui al comma 5.3
della deliberazione n. 168/2003, in modo tale che gli esiti prodotti
da tale regolazione tengano opportunamente conto delle intrinseche
economie di scala;
prevedere che il saldo rinveniente dal gettito raccolto dal
Gestore della rete presso gli utenti del dispacciamento e il
corrispettivo versato dal medesimo Gestore alle imprese distributrici
per il servizio di aggregazione delle misure dei prelievi di energia
elettrica sia coperto tramite il corrispettivo per
l'approvvigionamento delle risorse del mercato per il servizio del
dispacciamento di cui all'art. 36 della deliberazione n. 168/2003;
prevedere che l'Autorita' possa procedere alla revisione annuale
dei predetti corrispettivi sulla base dell'effettivo livello di
erogazione del servizio di aggregazione tenendo conto delle
responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti;
Delibera:
1. Di modificare ed integrare l'allegato A della deliberazione n.
168/2003, nei termini di seguito indicati:
----> Vedere TESTO alle pagg. 75 - 76 della G.U. <----
2. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla
deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/2003, nella
versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al
precedente punto 1.
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita'.
Milano, 28 luglio 2005
Il presidente: Ortis