AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 luglio 2005 

Avvio  di  procedimento  per  la definizione di un codice di condotta
commerciale  per  la  vendita  di energia elettrica ai clienti idonei
finali,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre
1995, n. 481. (Deliberazione n. 162/05).
(GU n.198 del 26-8-2005)

                             L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 luglio 2005.
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003  (di  seguito:  direttiva 2003/54/CE) relativa a
norme  comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/1999);
    la  delibera  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 25 maggio 1999, n. 78/1999 come
successivamente    integrata   dalla   deliberazione   dell'Autorita'
29 ottobre 2003, n. 123/2003 (di seguito: deliberazione n. 78/1999) e
successive integrazioni;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 ottobre 1999, n. 158/99 (di
seguito: deliberazione n. 158/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  12 luglio  2005, n. 141/05 (di
seguito: deliberazione n. 141/05);
  Considerato che:
    ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  n. 481/1995 e'
finalita'  dell'Autorita' garantire la promozione della concorrenza e
dell'efficienza  nei  servizi  di pubblica utilita', nonche' adeguati
livelli   di   qualita'   nei   servizi  medesimi  in  condizioni  di
economicita'  e  di  redditivita',  assicurandone la fruibilita' e la
diffusione  sull'intero  territorio  nazionale, promuovendo la tutela
degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa
comunitaria  e  degli  indirizzi  di  politica generale formulati dal
Governo;
    l'art.  2,  comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede
che   l'Autorita'   emani   direttive  concernenti  la  produzione  e
l'erogazione  dei  servizi  da parte dei soggetti esercenti i servizi
medesimi;
    l'art.  2,  comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna
all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza
dello  svolgimento  dei  servizi  dalla  stessa  regolati  al fine di
garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la  possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e
finali;
    l'art.  2 del decreto legislativo n. 79/1999 definisce il cliente
grossista  come  la  persona  fisica o giuridica che acquista e vende
energia   elettrica   senza   esercitare   attivita'  di  produzione,
trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea;
    l'art.  5,  comma  5-quater,  del decreto legislativo n. 79/1999,
comma  aggiunto  dall'art.  1,  comma  30  della  legge  n. 239/2004,
stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico;
    l'art.  5, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999,
comma  aggiunto  dall'art.  1,  comma  30  della  legge  n. 239/2004,
stabilisce che a decorrere dal l° luglio 2007, e' cliente idoneo ogni
cliente finale;
    lo  status  di  cliente  idoneo  conferisce  ai clienti finali il
diritto  potestativo  di  contrattare  liberamente  le  condizioni di
fornitura, fatti salvi i profili regolati, e che al riconoscimento di
tale diritto potestativo e' correlato il riconoscimento del diritto a
mantenere la propria collocazione sul mercato vincolato;
    il  riconoscimento  della  qualifica  di cliente idoneo a clienti
finali   dotati  di  minore  forza  contrattuale,  e  la  conseguente
possibilita' di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria
scelta,  pone  la  specifica  esigenza  di  garantire,  a  tutela dei
suddetti  clienti,  la  massima  trasparenza,  al  fine di consentire
scelte informate e consapevoli;
    tale  esigenza  puo' essere soddisfatta attraverso la definizione
di  un  codice  di Condotta di condotta commerciale per la vendita di
energia  elettrica,  avente  ad  oggetto  garanzie  di  informazione,
correttezza,  e  trasparenza  da  assicurare a tutti i clienti idonei
finali  nella fase pre-contrattuale di presentazione delle offerte di
condizioni  di  fornitura  non  regolate  o alternative a quelle gia'
autonomamente scelte dai clienti stessi.
  Ritenuto necessario:
    avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi
ad oggetto la definizione di un Codice di condotta commerciale per la
vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali che preveda:
    a)  regole  generali di correttezza che gli esercenti l'attivita'
di  vendita  di  energia  elettrica  sono  tenuti  ad osservare nella
promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;
    b)  informazioni  minime  relative  alle  condizioni economiche e
contrattuali  delle  offerte che gli esercenti l'attivita' di vendita
di  energia  elettrica  sono  tenuti a rendere note ai clienti idonei
finali prima della conclusione del contratto;
    c)  regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e
condizioni contrattuali;
  individuare  alcune  esigenze  generali di cui tenere conto ai fini
della formazione di tali provvedimenti;
                              Delibera:
  1.  di  avviare  un procedimento per la formazione di provvedimenti
aventi   ad   oggetto:  la  definizione  di  un  Codice  di  condotta
commerciale  per  la  vendita  di energia elettrica ai clienti idonei
finali che preveda:
    a)  regole  generali di correttezza che gli esercenti l'attivita'
di  vendita  di  energia  elettrica  sono  tenuti  ad osservare nella
promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;
    b)  informazioni  minime  relative  alle  condizioni economiche e
contrattuali  delle  offerte che gli esercenti l'attivita' di vendita
di  energia  elettrica  sono  tenuti a rendere note ai clienti idonei
finali prima della conclusione del contratto;
    c)  regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e
condizioni contrattuali;
  2.  di  tenere  conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al
punto 1, delle esigenze generali di:
    a)  promuovere  la  concorrenza, attraverso strumenti compatibili
con l'attuale processo di liberalizzazione del mercato, garantendo la
trasparenza  dell'informazione  e  la  chiarezza  dei contenuti delle
offerte contrattuali;
    b)  garantire  un  adeguato  livello  di tutela ai clienti idonei
finali  che  si  avvalgano  del diritto di stipulare contratti con un
fornitore  di  propria  scelta,  con  particolare riguardo ai clienti
dotati di minore forza contrattuale;
  3.  di  convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo
sviluppo   del  procedimento,  audizioni  per  la  consultazione  dei
soggetti   interessati   e   delle   formazioni  associative  che  ne
rappresentano  gli  interessi  ai  fini dell'acquisizione di elementi
conoscitivi utili per la formazione l'adozione dei provvedimenti;
  4.  di  rendere  disponibili,  qualora  sia  ritenuto  opportuno in
relazione   allo   sviluppo   del   procedimento,  documenti  per  la
consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia;
  5.  di  attribuire  al  direttore  della  Direzione  consumatori  e
qualita' del servizio dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
la   responsabilita'  degli  adempimenti  di  carattere  procedurale,
amministrativo    e    organizzativo   necessari   allo   svolgimento
dell'attivita' preparatoria delle decisioni conclusive;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
      Milano, 28 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis