MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 agosto 2005 

Scioglimento della societa' cooperativa «EX NEW», in Imperia.
(GU n.200 del 29-8-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Imperia

  Visto   il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che
attribuisce  al  ministero delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  sulla
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  del  30 novembre  2001,  stipulata  fra  il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia
di  vigilanza  sulla  cooperazione sono conservate in via transitoria
alle  direzioni  provinciali del lavoro che le svolgono per conto del
Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  in  particolare  il  decreto  direttoriale del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
Cooperazione  -  del  6 marzo  1996,  che  attribuisce alle Direzioni
Provinciali  del  Lavoro la competenza a provvedere allo scioglimento
delle  cooperative  nei  casi  in cui non e' necessaria la nomina del
liquidatore;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice civile che prevede i
casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorita';
  Visto  l'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, che integra le
previsioni del suddetto articolo del codice civile;
  Visto  il  decreto del Ministero delle Attivita' Produttive in data
17 luglio  2003, che dispone di non doversi procedere alla nomina del
liquidatore  nei  casi  in  cui le attivita' da liquidare, purche' di
natura mobiliare, non abbiano valore superiore a 5000 euro;
  Considerato  che  dagli  accertamenti  ispettivi  del 4 agosto 2005
risulta  che  la  sotto  indicata societa' cooperativa si trova nelle
condizioni di essere sciolta per atto dell'autorita' di vigilanza, in
particolare  in  ragione del mancato deposito dei bilanci 2002, 2003,
2004,  dell'assenza  di atti di gestione e di attivita' da liquidare,
dell'impossibilita' di perseguire lo scopo sociale;
  Tenuto  conto  del  parere  di  massima del 15 maggio 2003 espresso
dalla commissione centrale per le cooperative che definisce i casi in
cui   non   e'   necessario  acquisire  il  parere  preventivo  della
Commissione medesima;
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa «EX NEW», con sede in Imperia, costituita
per  rogito Notaio Re Marco, in data 7 giugno 2002, repertorio numero
39476,  codice fiscale 01318440086, numero REA 116223, e' sciolta, ai
sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  del codice civile e del decreto
ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a
nomina di liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  i  creditori  e  gli  altri interessati possono presentare
all'autorita'  governativa  che  lo  ha  emanato  formale  e motivata
domanda intesa a ottenere la nomina predetta.
    Imperia, 18 agosto 2005
                             Il direttore provinciale reggente: Pirri