MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Riconoscimento dell'idoneita', alla ditta «Fondazione centro lombardo
per   l'incremento   della  floro  orto  frutticoltura  -  Scuola  di
Minoprio», in Vertemate con Minoprio, per condurre prove ufficiali di
campo dei residui dei prodotti fitosanitari.
(GU n.211 del 10-9-2005)

    Con  decreto  ministeriale  n.  38973  del  7 marzo 2005 la ditta
«Fonfazione   centro  lombardo  per  l'incremento  della  floro  orto
frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Vertemate con
Minoprio (Como), Viale Raimondi n. 54, e' stata riconosciuta idonea a
proseguire  per  altri  sei  mesi, a far data dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblcia  italiana,  nelle  prove  ufficiali  di  campo  con
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
      aree acquatiche;
      aree non agricole;
      colture arboree;
      colture erbacee;
      colture forestali;
      colture medicinali ed aromatiche;
      colture ornamentali;
      colture orticole;
      colture tropicali;
      concia sementi;
      conservazione post-raccolta;
      diserbo;
      entomologia;
      microbiologia agraria;
      nematologia;
      patologia vegetale;
      zoologia agraria;
      produzione sementi;
      vertebrati dannosi.
    Detto  riconoscimento  ufficiale, che ha validita' per sei mesi a
far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, riguarda
esclusivamente  le  prove  di  campo  finalizzate alla determinazione
dell'entita'  dei  residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere
le seguenti informazioni sperimentali:
      determinazione  dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per  l'uomo  o  per  animali (di cui all'allegato III, punto 8.1, del
decreto legislativo n. 194/1995);
      valutazione  dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione   (di   cui   all'allegato  III,  punto  8.5,  del  decreto
legislativo n. 194/1995);
      individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta
o  post-raccolta  (di  cui  all'allegato  III, punto 8.6, del decreto
legislativo n. 194/1995).