MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1 settembre 2005 

Riconoscimento,  al  sig.  Slade  Andrew, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di biologo.
(GU n.211 del 10-9-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Slade  Andrew,  nato  a  Grimsby  (UK)
l'11 giugno  1962,  cittadino  inglese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 modificato dal
decreto  legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo di cui
e'  in  possesso,  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di biologo;
  Preso  atto  che  e' in possesso del titolo accademico «Bachelor of
science  in Biochemistry» conseguito nel 1983 presso l'Universita' di
Sheffield;
    Preso  atto  che  ha  inoltre  conseguito  il titolo di «Ph. D in
Chemistry» nel 1986 presso l'Universita' di Birmingham;
  Considerato  infine  che  ha  dimostrato  il possesso di esperienza
professionale  per  un  periodo  di  tempo superiore a due anni negli
ultimi  dieci,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera b) della
direttiva  comunitaria  89/48/CEE  come  modificato  dalla  direttiva
comunitaria 2001/19/CE;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi del 4 agosto
2005;
  Visto  il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale
di categoria datato 2 agosto 2005;
  Ritenuto   pertanto   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di biologo - sezione A dell'albo, non e' necessario
applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Slade  Andrew,  nato  a  Grimsby  (UK)  l'11 giugno 1962,
cittadino  inglese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi -
Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 1° settembre 2005
                                          Il direttore generale: Mele