ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 2005 

Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per lo svolgimento dei
giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3462).
(GU n.212 del 12-9-2005)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 giugno  2005,  recante  la  dichiarazione  di  «grande evento» nel
territorio  della  provincia  di  Torino,  in  occasione  dei  giochi
olimpici invernali «Torino 2006»;
  Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 giugno  2005,  n.  3439,  recante:  «Interventi  conseguenti  alla
dichiarazione  di  grande  evento  nel  territorio della provincia di
Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali Torino 2006»;
  Considerato   che   la   citta'   di  Torino  ha  rappresentato  la
possibilita'   di   avvalersi   della  clausola  risolutiva  espressa
convenzionalmente   prevista   a   fronte  dell'accertamento  di  una
situazione di impossibilita' oggettiva ad ultimare tempestivamente le
opere;
  Ritenuta   l'esigenza  indifferibile  di  completare  i  lavori  di
ristrutturazione  ed adeguamento funzionale dello stadio comunale, al
fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento dei XX giochi olimpici
invernali «Torino 2006»;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Allo  scopo  di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento
dei  giochi  olimpici invernali «Torino 2006» il sindaco di Torino e'
autorizzato   a   porre  in  essere  ogni  iniziativa  utile  per  il
completamento  e  l'ultimazione  dei lavori di ristrutturazione dello
stadio   comunale,   con  oneri  a  carico  delle  risorse  comunali,
sempreche'  sia  intervenuta  previamente,  sulla  base  di esclusive
valutazioni  di competenza del comune di Torino, la risoluzione degli
atti  di  cessione  del  diritto  di  superficie del predetto stadio,
nonche' subentrando nei rapporti convenzionali in essere alla data di
entrata   in   vigore   della   presente  ordinanza,  derogando,  ove
necessario,  e  nel  rispetto  dei principi generali dell'ordinamento
giuridico,   agli  articoli 42  e  48,  del  decreto  legislativo  n.
267/2000.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 settembre 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi