GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2005 

Misure in materia di propaganda elettorale.
(GU n.212 del 12-9-2005)

                             IL GARANTE
                per la protezione dei dati personali

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro Paissan
e  del  dott.  Giuseppe  Fortunato,  componenti  e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
  Vista  la  normativa  internazionale  e  comunitaria e il codice in
materia  di  protezione  dei dati personali (direttive nn. 95/46/CE e
2002/58/CE; d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
                              Premesso:

1. Finalita' del provvedimento.
  Le  iniziative di propaganda elettorale, o collegate a referendum o
alla  selezione  di candidati alle elezioni, costituiscono un momento
particolarmente   significativo   della   partecipazione   alla  vita
democratica (art. 49 Cost.).
  In   vista   delle   prossime  consultazioni  il  Garante  richiama
l'attenzione   sui  principali  casi  nei  quali  partiti,  organismi
politici,  comitati  di  promotori  e sostenitori e singoli candidati
possono  utilizzare  dati  personali  per  iniziative  di  propaganda
rispettando  i  diritti  e le liberta' fondamentali degli interessati
(art. 2 del Codice).
2. Dati utilizzabili senza consenso.
  A) Liste elettorali.
  Possono  essere  anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso
degli  interessati,  i  dati  contenuti  nelle  liste  elettorali che
ciascun  comune  tiene,  aggiorna  costantemente  e rilascia in copia
anche  su  supporto  elettronico. L'intera platea degli elettori puo'
essere cosi' contattata agevolmente.
  Possono  essere  altresi'  utilizzati  i  seguenti  altri elenchi e
registri in materia di elettorato attivo e passivo:
    elenco  degli  elettori  italiani  residenti  all'estero  per  le
elezioni del Parlamento europeo;
    elenco  aggiornato  dei  cittadini  italiani residenti all'estero
finalizzato  a predisporre le liste elettorali, realizzato unificando
i  dati  dell'anagrafe  degli  italiani residenti all'estero (Aire) e
degli schedari consolari;
    elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto
al  voto  per  l'elezione  del  Comitato  degli  italiani  all'estero
(Comites);
    c.d.   liste   aggiunte   degli  elettori  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano esercitare il
diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.
  B) Altri elenchi e registri pubblici.
  Oltre  alle  liste  elettorali,  possono  essere  utilizzate per la
propaganda, anche in questo caso senza il consenso degli interessati,
altre  fonti  documentali  detenute da soggetti pubblici qualora esse
siano  liberamente  accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta
in  base  ad  una  specifica disposizione normativa. Occorre tuttavia
rispettare  le  modalita' eventualmente stabilite per accedere a tali
fonti   (es.,   identificazione  di  chi  ne  chiede  copia;  accessi
consentiti  solo  in  determinati  periodi)  o  per utilizzarle (es.,
obbligo  di  indicare  la fonte dei dati nel materiale di propaganda;
rispetto  delle  finalita' per le quali determinati elenchi sono resi
pubblici).
  C)  Dati  raccolti  da  titolari  di  cariche  elettive  e di altre
funzioni pubbliche.
  I  titolari  di cariche elettive possono utilizzare le informazioni
raccolte  nel  quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed
elettori.
  Alcune  specifiche  disposizioni di legge prevedono altresi' che il
titolare  della  carica  elettiva  possa  richiedere  agli  uffici di
fornire  notizie  utili all'esercizio del mandato, che possono essere
utilizzate   solo   per   finalita'   pertinenti  a  tale  esercizio.
L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di propaganda
rivolte   agli  interessati  e'  pertanto  consentita  solo  in  casi
particolari  nei  quali  le  iniziative  stesse  possano risultare in
concreto   obiettivamente   riconducibili   ad  attivita'  e  compiti
espletati nel corso del mandato.
  E'  illegittima  l'eventuale  richiesta  di  ottenere  dagli uffici
dell'amministrazione  o  dell'ente la comunicazione di intere basi di
dati,   oppure  la  formazione  di  appositi  elenchi  «dedicati»  da
utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili ad
attivita' e compiti espletati nel corso del mandato.
  Non  puo'  ritenersi  parimenti  consentito,  da  parte di soggetti
titolari  di  altre  cariche  pubbliche  non elettive, l'utilizzo per
finalita'  di  propaganda  di  dati acquisiti per svolgere i relativi
compiti istituzionali.
  D)  Dati  raccolti  nell'esercizio  di attivita' professionali e di
impresa.
  I  dati  personali  raccolti  in quanto necessari nell'esercizio di
attivita'  professionali  e  di impresa per prestazioni d'opera o per
fornire  beni  e  servizi  non  sono  utilizzabili.  La  finalita' di
propaganda non e' infatti riconducibile agli scopi per i quali i dati
sono raccolti.
  E) Iscritti a partiti, organismi politici e comitati.
  Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e
sostenitori,  si  possono  utilizzare  lecitamente, senza un apposito
consenso,  dati personali relativi ad iscritti ed aderenti nonche' ad
altri soggetti con cui intrattengono regolari contatti (cfr. art. 26,
com-ma 4, lettera a), del Codice).
  F)   Iscritti  ad  altri  organismi  associativi  a  carattere  non
politico.
  Altri   enti,  associazioni  ed  organismi  senza  scopo  di  lucro
(associazioni   sindacali,  professionali,  sportive,  di  categoria,
ecc.),  possono  prevedere  che  tra i propri scopi vi siano anche le
finalita'  di  propaganda  di  cui  al presente provvedimento che, se
perseguite  direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni,
non  richiedono il consenso (cfr. articoli 24, comma, 1, lettera h) e
26, comma 4, lettera a), del Codice).
3. Fonti documentali non utilizzabili per propaganda.
  Alcune  fonti  documentali  detenute  da soggetti pubblici non sono
utilizzabili,  neanche  da  parte di titolari di cariche elettive, in
ragione  della  specifica  normativa che ne precluda l'acquisizione a
fini  di propaganda, oppure del segreto d'ufficio o della circostanza
che esse sono state acquisite in base ad una normativa che ne vincola
l'utilizzo. Cio' avviene ad esempio nei seguenti casi:
    archivi dello stato civile;
    anagrafe  della  popolazione residente, utilizzabile pero' per la
comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche;
    liste  elettorali  di  sezione  gia'  utilizzate nei seggi, sulle
quali  sono  annotati  dati  relativi  ai  non  votanti  e  che  sono
utilizzabili  solo  per  controllare  la regolarita' delle operazioni
elettorali;
    dati   annotati   privatamente   nei   seggi   da   scrutatori  e
rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali;
    particolari  indirizzari  e  dati  raccolti  solo per svolgere le
attivita'  istituzionali del soggetto pubblico o, in generale, per la
prestazione di servizi, anche di cura.
4. Dati utilizzabili previo consenso.
  Con   il  consenso  preventivo  degli  interessati  possono  essere
utilizzate per iniziative di propaganda altre fonti documentali.
  A) Simpatizzanti e persone contattate.
  Partiti,  organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e
singoli  candidati  possono  utilizzare  lecitamente  dati relativi a
simpatizzanti   o  ad  altre  persone  gia'  contattate  per  singole
iniziative  o  che  vi  hanno partecipato occasionalmente (petizioni,
proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme, ecc).
  In  questi  casi,  occorre  pero' aver acquisito preventivamente il
consenso  scritto,  trattandosi di dati sensibili. Tale consenso puo'
essere anche manifestato una tantum.
  B) Elenchi telefonici.
  Nei  nuovi  elenchi  telefonici  cartacei ed elettronici, derivanti
dalla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore
nazionale,  accanto  ai  nominativi  di  alcuni abbonati figurano due
simboli  che  attestano  il  consenso prestato, rispettivamente, alla
ricezione  di  posta  a  domicilio  o  di  chiamate  telefoniche  per
finalita' diverse dalla comunicazione interpersonale.
  In  tali  casi,  i  nominativi sono pertanto utilizzabili anche per
inviare  a  domicilio  materiale di propaganda, oppure per effettuare
chiamate  aventi  finalita'  di  propaganda,  a  seconda  dei simboli
apposti sull'elenco.
  C) Particolari modalita' di comunicazione.
  In  base  alla  disciplina di origine comunitaria vincolante per il
legislatore  nazionale, alcune particolari modalita' di comunicazione
richiedono   il   consenso   specifico   di  abbonati  a  servizi  di
comunicazione   elettronica,  compresi  gli  abbonati  a  servizi  di
telefonia  mobile  e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato
(invio  di  fax,  di  messaggi  tipo  Sms o Mms; chiamate telefoniche
preregistrate; messaggi di posta elettronica).
  Il  consenso,  che  anche  in questo caso puo' essere acquisito una
tantum,  deve  comunque  precedere  la chiamata o il messaggio e deve
essere  raccolto  sulla  base  di  formule  chiare  che  specifichino
espressamente  la  finalita' di propaganda politica o elettorale. Non
e' possibile ricorrere a modalita' di silenzio-assenso.
  Senza  un  preventivo  consenso  informato non e' lecito l'invio di
messaggi,  newsletter  e  di  altro materiale di propaganda quando si
utilizzano:
    dati   raccolti  automaticamente  in  Internet  tramite  appositi
software;
    liste di abbonati ad un provider;
    dati   pubblicati   su  siti  web  per  specifiche  finalita'  di
informazione   aziendale,   comunicazione   commerciale  o  attivita'
istituzionale od associativa;
    dati ricavati da forum o newsgroup;
    dati   consultabili   in   Internet  solo  per  le  finalita'  di
applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.
  D) Dati raccolti e messi a disposizione da terzi.
  L'eventuale  acquisizione  dei  dati personali da un soggetto terzo
(il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai
piu'   diversi   scopi,   compresi  quelli  di  tipo  promozionale  o
commerciale)  non esime il partito, l'organismo politico, il comitato
o  il  candidato  dall'onere  di  verificare,  anche  con modalita' a
campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo:
    abbia  informato  gli  interessati riguardo all'utilizzo dei dati
per  finalita' di propaganda e abbia ottenuto il loro consenso idoneo
ed  esplicito. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in
termini  differenziati  rispetto  all'eventuale prestazione di beni e
servizi e documentato per iscritto;
    non  abbia  violato il principio di finalita' nel trattamento dei
dati  associando  informazioni  provenienti  da  piu'  archivi, anche
pubblici,  aventi  finalita'  incompatibili  (articoli 11  e  61  del
Codice).
  Queste  cautele  vanno  adottate  anche  quando  il  terzo, oltre a
fornire  i  dati,  svolge le funzioni di responsabile del trattamento
designato da chi effettua la propaganda.
5. Obbligo di informativa.
  Se  i  dati  sono  raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve
essere  comunque informato a norma di legge delle caratteristiche del
trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano gia' noti (art.
13,  commi 1 e 2). Quando i dati sono raccolti altrove, e il caso non
rientra  tra  quelli  di  cui al successivo punto 6, l'informativa va
fornita   all'atto  della  registrazione  o  della  prima,  eventuale
comunicazione a terzi (art. 13, commi 4 e 5).
  L'informativa  sintetica,  ma  efficace,  puo'  essere basata sulla
seguente  formula  semplificata  che  puo'  essere inserita anche nei
messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda (art. 13,
comma 3, del Codice):
Informativa  Art.  13  del  Codice  in materia di protezione dei dati
                              personali

  «I dati che ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti
da...)  sono  utilizzati da... (indicare il titolare del trattamento)
solo  a fini di propaganda (o per la selezione dei candidati indicare
anche  se  i dati verranno utilizzati per analoghe iniziative o anche
da  singoli  candidati,  oltre  che da parte degli organi della forza
politica),  anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati
a  terzi (indicare, se utilizzata, l'eventuale organizzazione esterna
che  cura  l'inoltro).  Lei  puo'  in  ogni momento accedere ai dati,
ottenere  di  non  ricevere  piu' materiale di propaganda, opporsi al
trattamento  dei  dati  o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc.,
rivolgendosi a ...» (indicare le coordinate del predetto titolare del
trattamento  o  di  un suo referente, ad esempio del responsabile del
trattamento facoltativamente designato).
6. Casi in cui l'informativa non e' dovuta.
  Il   Garante   ritiene  che  nei  due  seguenti  casi  il  partito,
l'organismo  politico,  il  comitato  di promotori e sostenitori o il
singolo  candidato non debbano fornire l'informativa agli interessati
secondo le ordinarie modalita' di legge relativamente alle iniziative
e consultazioni in programma sino al 30 giugno 2006.
  Questa Autorita', analogamente a quanto gia' provveduto in passato,
ritiene  infatti  che l'impiego dei mezzi necessario per le finalita'
in  esame  sia  sproporzionato rispetto ai diritti tutelati (art. 13,
comma  5,  lettera  c),  del Codice), qualora il partito, l'organismo
politico,  il  comitato  di  promotori  e  sostenitori  o  il singolo
candidato  utilizzi  i  dati solo per le finalita' di cui al presente
provvedimento e:
    a) li raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o
altri   documenti   conoscibili  da  chiunque  senza  contattare  gli
interessati, oppure
    b)  invii  materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a
differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non
renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica.
  L'Autorita'  intende  anche evitare che, in un breve arco di tempo,
un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative
analoghe  da parte di piu' soggetti impegnati in iniziative politiche
e campagne elettorali.
  Qualora  gli  interessati  siano invece contattati mediante lettere
cartacee,   messaggi   per  posta  elettronica  o  missive  e  plichi
contenenti  piu' documenti anche di dimensioni ridotte, l'informativa
-  secondo  la predetta formula semplificata - potra' essere inserita
nella  lettera, nel messaggio, nella missiva o plico, anziche' essere
inviata  all'atto  della  registrazione  dei  dati (art. 13, comma 5,
lettera c), del Codice).
  Dopo  il  31 ottobre  2006 partiti, movimenti politici, comitati di
promotori  e sostenitori e singoli candidati che intendano conservare
i  dati  per  i  quali  non  si  sia  gia' provveduto all'informativa
dovranno  informare  gli  interessati  nei modi previsti dal predetto
art. 13 qualora intendano inviare loro una comunicazione.
7. Garanzie e adempimenti.
  Nelle  iniziative  di  propaganda  e  di selezione di candidati che
comportano  l'utilizzo  di  dati  personali  va posta attenzione alle
garanzie  che  il Codice prevede a tutela delle persone a cui essi si
riferiscono, i quali sono a volte di natura sensibile.
  Il trattamento non deve essere comunque notificato al Garante (art.
37  del  Codice),  quale  che  sia  il  soggetto  titolare  (partito,
organismo  politico,  comitato  di  promotori e sostenitori o singolo
candidato).
  E'  altresi'  facoltativo  designare  uno  o  piu' responsabili del
trattamento (art. 29 del Codice).
  Occorre   pero'   designare   le  persone  fisiche  incaricate  del
trattamento  (art.  30  del  Codice)  e  adottare,  in conformita' al
Codice,  idonee  misure  di  sicurezza  conformi a quelle previste, a
seconda  dei  casi,  dagli  articoli 31-36  e  dall'Allegato  b)  del
medesimo Codice.
  Deve essere infine dato tempestivo riscontro ad eventuali richieste
con  le quali gli interessati esercitino i propri diritti ad esempi o
per accedere ai dati che li riguardano, conoscerne l'origine e alcune
modalita'  del  trattamento  od  opporsi al loro utilizzo, ad esempio
all'ulteriore  ricezione di materiale o chiamate (art. 7 del Codice).
Qualora  il  titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo
l'interessato   puo'  rivolgersi  all'autorita'  giudiziaria,  oppure
presentare  un  ricorso al Garante; puo' altresi' presentare a questa
Autorita' una segnalazione o un reclamo.
                   Tutto cio' premesso il garante:

    a)  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lettera c), del Codice
prescrive  ai  titolari  interessati di conformare il trattamento dei
dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;
    b) ai  sensi  dell'art.  13,  comma  5,  del  Codice, dispone che
partiti  e  movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e
singoli   candidati   possano   prescindere   dall'informativa   agli
interessati nei casi indicati nel punto del presente provvedimento;
    c) dispone  che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti,
per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
    Roma, 7 settembre 2005
                       Il Presidente Pizzetti

                      Il relatore Chiaravalloti

                  Il segretario generale Buttarelli