MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2005 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti della vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella regione Toscana.
(GU n.220 del 21-9-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettera  H), punto 4, che
prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le
varieta'  per  le  quali sia giustificato dal punto di vista tecnico,
qualora  le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni
da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita «cuvee» nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in  particolare  l'allegato  VI,  lettera  F), punto 2, che
prevede  che,  qualora  le  condizioni  climatiche lo richiedano, gli
Stati  membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  (effettivo  o potenziale) dell'uva
fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del
vino  nuovo  ancora  in  fermentazione  e  del  vino  atto  a dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24  luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto l'attestato della Direzione generale dello sviluppo economico
della  regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel
proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2005,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Visto  l'attestato del Dipartimento agricoltura e protezione civile
della  regione  Liguria con il quale la stessa ha certificato che nel
proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2005,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1. Nella campagna vitivinicola 2005/2006 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione Toscana provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare  i  seguenti  vini  V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    Brunello di Montalcino;
    Carmignano;
    Chianti e Chianti Classico;
    Vernaccia di San Gimignano;
    Vino Nobile di Montepulciano;
    Ansonica Costa dell'Argentario;
    Barco  Reale  di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di
Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice;
    Bianco Valdinievole;
    Bianco dell'Empolese;
    Bianco di Pitigliano;
    Bianco Pisano di San Torpe';
    Bolgheri e sottozona «Sassicaia»;
    Candia dei Colli Apuani;
    Capalbio;
    Colli dell'Etruria Centrale;
    Colli di Luni;
    Colline Lucchesi;
    Cortona;
    Elba;
    Montecarlo;
    Montecucco;
    Monteregio di Massa Marittima;
    Montescudaio;
    Morellino di Scansano;
    Moscadello di Montalcino;
    Orcia;
    Parrina;
    Pomino;
    Rosso di Montalcino;
    Rosso di Montepulciano;
    San Gimignano;
    Sant'Antimo;
    Sovana;
    Val d'Arbia;
    Valdichiana;
    Val di Cornia;
    Vin Santo del Chianti;
    Vin Santo del Chianti Classico;
    Vin Santo di Montepulciano.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione
parziale,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive.  previste dai
rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di  vite pubblicate sui Bollettini ufficiali della regione Toscana n.
25  del 18 giugno 2003, allegato A, n. 42 del 15 ottobre 2003 e n. 39
del 29 settembre 2004.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 14 settembre 2005
                                         Il direttore generale: Abate