MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2005 

Modifica  del  decreto  ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al
termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto
delle superfici vitate.
(GU n.219 del 20-9-2005)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il  regolamento  CE  n.  1493/99  del  Consiglio,  relativo
all'organizzazione  comune del mercato nel settore vitivinicolo ed in
particolare  l'art.  4,  paragrafo 5, che stabilisce che i diritti di
reimpianto   acquisiti   ai   sensi  del  regolamento  medesimo  sono
esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in
cui   e'   avvenuta   l'estirpazione   della   superficie  vitata,  e
contemporaneamente consente agli Stati membri di derogare alla regola
generale, prevedendo l'utilizzo dei diritti entro la fine dell'ottava
campagna  successiva a quella in cui e' avvenuta l'estirpazione della
superficie vitata;
  Visto  il  decreto ministeriale del 27 luglio 2000, art. 4, con cui
viene  stabilito  che il diritto di reimpianto deve essere esercitato
entro  la  fine  della  quinta campagna successiva a quella in cui ha
avuto luogo l'estirpazione;
  Considerato  che da parte di alcune regioni, e' stata rappresentata
l'esigenza  di avvalersi della deroga prevista dal citato regolamento
CE n. 1493/99;
  Considerato  che  l'allungamento  del  termine  per  l'utilizzo dei
diritti   di  reimpianto  consente  alle  regioni  ed  alle  province
autonome,  nonche'  ai  singoli viticoltori, una migliore valutazione
degli interventi programmati;
  Acquisito  il  parere favorevole della conferenza permanente tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 28 luglio 2005.
                              Decreta:

                           Articolo unico

  All'art.  4  del  decreto ministeriale 27 luglio 2000, il testo del
comma e' sostituito dal presente:
  «Il  diritto  di  reimpianto deve essere esercitato entro la quinta
campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Le
regioni  e  le  province  autonome possono prevedere che i diritti di
reimpianto  siano  esercitati  entro  la  fine  dell'ottava  campagna
successiva   a   quella  in  cui  e'  avvenuta  l'estirpazione  della
superficie  vitata.  Al  termine  del periodo di validita' il diritto
passa automaticamente alla riserva regionale.
  In  caso  di  trasferimento  tra  regioni o province autonome di un
diritto  di reimpianto, il diritto mantiene la validita' della durata
stabilita nella regione o provincia autonoma in cui ha avuto origine.
  Le  regioni  e  le  province autonome comunicano al Ministero delle
politiche  agricole  e forestali ed all'AGEA i provvedimenti adottati
in  applicazione  del  presente articolo, entro quindici giorni dalla
loro adozione.».
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2005
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2005
Ufficio   di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  delle  attivita'
produttive,   registro n. 3, foglio n. 393