MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 settembre 2005 

Revoca,  per  mancato  rinnovo, dell'autorizzazione all'immissione in
commercio  del  prodotto  fitosanitario «Roster GR», registrato al n.
10547  a  nome  dell'impresa  Prochimag  di  Mandrioli  Giuseppe,  in
Bologna.
(GU n.228 del 30-9-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20   (S.O.   Gazzetta   Ufficiale  n.  216  del  15 settembre  1990),
concernente  «Aspetti  applicativi  delle norme vigenti in materia di
registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE,  relativo all'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto   in   particolare  il  comma  3  dell'art.  11  del  decreto
legislativo  n.  290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il
rinnovo  devono  essere  presentate  non oltre il sessantesimo giorno
precedente la data di scadenza dell'autorizzazione;
  Visto  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di
attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto  datato  20  luglio  2000, n. 10547 con il quale
l'impresa Prochimag di Mandrioli Giuseppe con sede legale in Bologna,
via  Byron  n.  10, e' stata autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario  denominato Roster GR fino al 20 luglio 2005,
ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5;
  Rilevato   che  per  il  prodotto  fitosanitario  di  cui  trattasi
l'impresa  titolare della registrazione non ha presentato nei termini
previsti dalla normativa vigente la domanda di rinnovo;
  Considerato    pertanto   che   la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario  Roster GR e' decaduta a partire dalla data di scadenza
del prodotto;
                              Decreta:
  1.  L'autorizzazione  del  prodotto fitosanitario denominato Roster
GR,  registrato  al  n.  10547  con  decreto  20 luglio  2000, a nome
dell'impresa  Prochimag  di  Mandrioli  Giuseppe  con  sede legale in
Bologna,  via  Byron n. 10, e' decaduta a partire dal 20 luglio 2005,
data  di scadenza del prodotto, in quanto l'impresa non ha presentato
la domanda di rinnovo prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 290/2001.
  2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzo delle scorte giacenti in
commercio  del  prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 del presente
decreto e' consentita fino al 20 luglio 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato in via amministrativa all'impresa
interessata.
    Roma, 9 settembre 2005
                                      p. Il direttore generale: Ferri