AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 settembre 2005 

Modifiche   ed   integrazioni   al  regolamento  delle  attivita'  di
accertamento  della  sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui
alla   deliberazione  18 marzo  2004,  n.  40/04.  (Deliberazione  n.
192/05).
(GU n.234 del 7-10-2005)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 20 settembre 2005;
  Visti:
    la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
    la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  18 marzo  2004,  n.  40/2004 e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/2004);
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/2004 e
successive modifiche e integrazioni;
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  40/2004  l'Autorita'  ha  emanato  il
regolamento  delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza degli
impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
    al  fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti
dall'adozione  del  regolamento,  la  deliberazione  n. 40/2004 ne ha
previsto l'attuazione fissando:
      l'avvio degli accertamenti:
        a) per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre
2004, con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
        b) per  gli  impianti modificati e riattivati, dal 1° ottobre
2005;
        c) per gli impianti in servizio, dal 1° ottobre 2006;
      il  differimento  di  un  anno dei termini di cui al precedente
alinea   per  distributori  che,  alla  data  del  31 dicembre  2003,
servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000;
    sono  pervenute  all'Autorita'  numerose segnalazioni da parte di
clienti finali in attesa di ottenere l'attivazione della fornitura di
gas che hanno evidenziato tra l'altro:
      i tempi eccessivamente lunghi per ricevere dai venditori di gas
i  moduli  e  le  istruzioni  per  la loro compilazione ai fini della
documentazione   da   sottoporre   ad   accertamento   ai  sensi  del
regolamento.
      l'opportunita'  di prevedere altri mezzi, oltre alla spedizione
postale,   per   l'invio   da   parte  del  venditore  di  gas  della
documentazione di cui al precedente alinea;
      la  mancanza  di indicazioni chiare ed esaustive che evidenzino
le  motivazioni  della incompletezza e le non conformita' riscontrate
alle norme tecniche vigenti;
      la   difficolta'   di   stabilire   un   contatto  diretto  tra
1'installatore  e 1'accertatore al fine di pervenire rapidamente alla
soluzione  degli  eventuali  problemi  incontrati  nell'attivita'  di
accertamento;
    sono  pervenute  segnalazioni  da  parte  delle  associazioni  di
categoria  Anigas  e FederUtility (prot. n. 17594 del 9 agosto 2005),
Assogasliquidi    (prot.    n.    20260   del   14 settembre   2005),
Confartigianato  (prot.  n.  17585 del 9 agosto 2005 e prot. n. 19884
del  9 settembre  2005),  Associazione Artigiani di Brescia (prot. n.
17225  del  4 agosto  2005) e di Italgas (prot. n. 17073 del 4 agosto
2005) che hanno evidenziato tra l'altro l'esigenza di:
      prevedere con urgenza norme transitorie che, senza escludere la
successiva  attivita'  di  accertamento  ai  sensi  del  regolamento,
consentano  di  attivare  la  fornitura  di  gas  per le richieste di
attivazioni  alle  quali  non  si  e'  ancora  dato  seguito  a causa
dell'incompletezza,    in   numerosi   casi,   della   documentazione
predisposta  dagli  installatori  ed  inviata  dai  clienti finali ai
distributori;
      introdurre   nel   regolamento   disposizioni   relative   agli
installatori che subiscano un accertamento negativo o che non pongano
la  necessaria  diligenza  nella compilazione della documentazione di
legge  provocando  in  tal  modo  disagi ai clienti finali in fase di
attivazione della fornitura di gas;
      indagare  sulla  corretta  attuazione  della  deliberazione  n.
40/2004  da  parte  di  distributori  e  venditori  di gas al fine di
evitare che alcuni di tali soggetti:
        a) adottino  comportamenti  difformi  dal regolamento e dalla
legislazione vigente in tema di sicurezza con conseguenti difficolta'
per  gli  installatori  e  disagi  per  i  clienti  finali in fase di
attivazione della fornitura;
        b) attribuiscano  esito  negativo alla documentazione inviata
dal cliente finale, in caso di sua incompletezza, senza attenderne il
completamento,  provocando  in tal modo una indebita duplicazione dei
costi di accertamento per il cliente finale stesso;
      differire:
        a) almeno  di  dodici  mesi  l'avvio degli accertamenti sugli
impianti  di utenza modificati e riattivati, motivando tale richiesta
con  la necessita' di non aggiungere le criticita' di tale avvio alle
difficolta'   derivanti   dall'attuazione  degli  accertamenti  sugli
impianti  di  utenza  nuovi ed evitando, se possibile, la coincidenza
dell'avvio   di   tali   accertamenti  con  l'inizio  della  stagione
invernale;
        b) almeno al 1° ottobre 2007 l'avvio degli accertamenti sugli
impianti  di  utenza  in  servizio,  motivando  tale richiesta con la
necessita'   di  approfondire  le  disposizioni  del  Titolo  IV  del
regolamento ai fini di una loro eventuale semplificazione;
        c) di  un  ulteriore  anno  la  decorrenza  degli adempimenti
previsti  per  i  distributori  che  al 31 dicembre 2003 servivano un
numero  di  clienti  finali  minore  o  uguale  a  5.000,  al fine di
consentire   una   adeguata   preparazione   per   tutti  i  soggetti
interessati;
    le  associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di
gas    nonche'   degli   installatori,   nelle   riunioni   convocate
dall'Autorita'  in data 14 settembre 2005 una verifica dello stato di
attuazione   della   deliberazione   n.   40/2004,   hanno  richiesto
l'istituzione  da parte dell'Autorita' stessa di un gruppo di lavoro,
che  le  coinvolga,  finalizzato ad una eventuale semplificazione del
regolamento anche a partire dal monitoraggio dei primi mesi della sua
attuazione;
    il  Comitato  Italiano  Gas  (di  seguito:  Cig)  ha provveduto a
definire  linee  guida  per la corretta e completa compilazione delle
dichiarazioni  previste  dalla  legislazione  vigente  in  materia di
sicurezza  ai fini dell'attuazione del regolamento e sta svolgendo il
ruolo di referente per ogni controversia tecnica;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  individuare con urgenza disposizioni transitorie
che  consentano  una tempestiva attivazione della fornitura di gas ai
clienti  finali  al  fine  di  evitare  disagi  anche  in  previsione
dell'imminente inizio della stagione invernale;
    tali disposizioni transitorie:
      debbano  consentire  l'attivazione della fornitura di gas ad un
impianto  di  utenza  nuovo  a  condizione  che  siano  pervenuti  al
distributore almeno:
        a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
        b) l'allegato  B,  corredato  dalla  copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore,
o   D,  compilato  e  firmato  dall'installatore  che  ha  realizzato
l'impianto di utenza;
      non   debbano  escludere,  entro  tempi  certi,  la  successiva
attivita'  di  accertamento  della documentazione inviata dal cliente
finale, una volta che essa sia stata completata;
    sia opportuno introdurre altresi' integrazioni al regolamento che
favoriscano il superamento delle criticita' segnalate sia dai clienti
finali  sia  dalle  associazioni  di categoria dei distributori e dei
venditori di gas nonche' degli installatori a seguito dell'attuazione
del regolamento medesimo;
    sia  opportuno prevedere l'istituzione da parte dell'Autorita' di
un  gruppo  di  lavoro,  finalizzato  all'individuazione di eventuali
semplificazioni  del  regolamento,  che  coinvolga le associazioni di
categoria  dei  distributori  e  dei  venditori  di gas nonche' dalle
associazioni  di  categoria degli installatori e che a tale gruppo di
lavoro   debbano   partecipare   anche  il  Consiglio  nazionale  dei
consumatori e degli utenti e il Cig;
    sia    necessario    avviare   un'istruttoria   conoscitiva   sui
comportamenti  adottati  dai  distributori e dai venditori di gas per
dare attuazione alla deliberazione n. 40/2004;
                              Delibera:
  1.   Di  approvare  le  seguenti  modifiche  ed  integrazioni  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 marzo 2004, n. 40/2004:
    a) all'art.   11   e'   aggiunto  il  seguente  comma:  «11.7  Il
distributore   comunica   per  iscritto  alla  competente  Camera  di
commercio,  industria  e  artigianato, indicando altresi' gli estremi
dell'installatore  interessato,  i casi di accertamento negativo o di
mancato   invio   della   documentazione   nei   tempi  previsti  dal
regolamento.»;
    b) all'art. 13, comma 1, lettera b, le parole «sottoscrizione del
contratto» sono sostituite dalle parole «richiesta di attivazione»;
    c) all'art.  13,  comma  1,  dopo  la  lettera  c  e' aggiunta la
seguente lettera d;
    «d)   il   venditore  fornisce  la  documentazione  di  cui  alla
precedente  lettera  b,  in  alternativa  ed a scelta del richiedente
l'attivazione della fornitura:
      (i) tramite sportello, se esistente;
      (ii) tramite  invio al richiedente, entro due giorni lavorativi
dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta  di  attivazione della
fornitura, mediante fax, posta elettronica o posta prioritaria;»;
    d) il   comma   16.6   e'   sostituito  dal  seguente:  «16.6  Il
distributore, qualora, trascorsi quaranta giorni solari dalla data di
attivazione  della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione
di  cui  al  precedente  comma,  invia  una  comunicazione scritta al
venditore in cui:
      a) indica la documentazione che non e' ancora pervenuta;
      b) precisa  che,  in  caso  non  gli pervenga la documentazione
indicata   alla   precedente   lettera  entro  trenta  giorni  solari
dall'invio della comunicazione, la fornitura verra' sospesa;
      c) indica  l'ammontare  dell'addebito  dell'importo  di  cui al
comma  8.7  per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura
di gas;
      d) precisa  che la riattivazione della fornitura avverra' entro
cinque   giorni   lavorativi   dalla   data   di   ricevimento  della
documentazione richiesta e non consegnata.»;
      e) all'art.  18,  dopo  il comma 18.1, sono aggiunti i seguenti
commi:  «18.2  Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre
il  30 settembre 2006 il distributore, con riferimento alle richieste
di  attivazione  della  fornitura  di  gas  a  lui  pervenute in data
successiva  al  30 settembre  2004,  in  modo non discriminatorio nei
confronti  dei  venditori,  puo'  attivare  la fornitura di gas ad un
impianto di utenza a cui si applica il Titolo II a condizione che gli
siano pervenuti almeno:
        a) l'allegato A o C, compilato e firmato dal cliente finale;
        b) l'allegato   B,   corredato   almeno   da  una  copia  del
certificato  di  riconoscimento  dei  requisiti tecnico-professionali
dell'installatore,  o D, compilato e firmato dall'installatore che ha
realizzato l'impianto di utenza.
  18.3  Nel  caso  di  applicazione  da  parte del distributore delle
disposizioni transitorie di cui al comma precedente:
    a) il  cliente  finale  e'  comunque  tenuto  a fare pervenire al
distributore stesso entro i centottanta giorni solari successivi alla
data di attivazione della fornitura:
      (i) nel  caso  in  cui l'impianto di utenza ricada nel campo di
applicazione  della  legge  n.  46/1990, copia della dichiarazione di
conformita' completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
      (ii) nel   caso   in   cui  l'impianto  di  utenza  non  ricada
nell'ambito di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione
dell'installatore  in cui attesta sotto la propria responsabilita' di
aver  eseguito  con  esito  positivo  tutte  le  prove di sicurezza e
funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso
alimentate  richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata
di tutti gli allegati indicati nel modulo D;
    b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di
cui   alla   precedente  lettera  a);  nel  caso  di  esito  positivo
dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;
    c) il  distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento
della  documentazione  di cui alla precedente lettera a), sospende la
fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta
in cui:
      (i)notifica l'esito negativo dell'accertamento;
      (ii) evidenzia  le motivazioni dell'esito negativo ed indica le
non conformita' alle norme tecniche vigenti riscontrate;
      (iii) segnala  la  necessita' di presentare una nuova richiesta
di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui
alla    precedente   lettera   a),   solo   dopo   avere   provveduto
all'eliminazione delle non conformita' alla legislazione vigente;
    d) il  distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui,
trascorsi  duecento  giorni  solari  dalla  data di attivazione della
fornitura,  non  gli  sia  pervenuta  la  documentazione  di cui alla
lettera  a);  in  tal  caso  il  distributore invia una comunicazione
scritta al venditore in cui:
      (i) indica la documentazione che non e' ancora pervenuta;
      (ii) precisa  che,  in  caso non gli pervenga la documentazione
indicata  al  precedente  punto entro trenta giorni solari dall'invio
della comunicazione, la fornitura verra' sospesa;
      (iii) indica  l'ammontare  dell'addebito dell'importo di cui al
comma  8.7  per l'eventuale intervento di sospensione della fornitura
di gas;
      (iv) precisa  che  la  riattivazione  della  fornitura avverra'
entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  data  di  ricevimento della
documentazione richiesta e non consegnata;
    e) il   distributore,   nel   caso   in   cui   gli  pervenga  la
documentazione  di  cui  alla  lettera  a) non completa, e' tenuto ad
inviare  al  venditore  entro  quindici  giorni  solari dalla data di
ricevimento  della  documentazione  comunicazione scritta nella quale
evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante.
  18.4 Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da
parte  dell'Uni  della  norma  tecnica  che definisce le modalita' di
verifica  dei  criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica
incolumita'  di  cui all'art. 26 e comunque non oltre il 30 settembre
2006,  qualora  il  cliente  finale  non  sia  in grado di fornire la
documentazione di cui al comma 16.2, il distributore puo' attivare la
fornitura  di  gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire
al distributore stesso:
    a) una  richiesta  di attivazione della fornitura con la quale il
cliente   finale,   oltre   a  fornire  i  propri  riferimenti  e  le
informazioni  necessarie  per l'individuazione del punto ove attivare
la fornitura di gas:
      (i) invia  in  allegato  copia  della dichiarazione di cui alla
seguente lettera b);
      (ii) si  impegna  ad  inviare  al  distributore  entro i trenta
giorni  solari  successivi  alla data di attivazione della fornitura,
copia  di  una  dichiarazione  di  un installatore abilitato ai sensi
della  legge  n.  46/1990, ove richiesto, in cui quest'ultimo attesta
sotto  la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo
le prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle
apparecchiature  da  esso  alimentate  richieste  dalle leggi e norme
tecniche  vigenti,  pena  la sospensione della fornitura medesima; il
distributore, qualora, trascorsi duecento giorni solari dalla data di
attivazione  della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione
di cui sopra, attua quanto previsto al comma 16.6;
      (iii) si  impegna  a  non  utilizzare  l'impianto  di utenza in
oggetto  fino  a  che  l'installatore, dopo aver effettuato con esito
positivo  le  prove  di  sicurezza  e  funzionalita',  non  gli abbia
rilasciato   la  dichiarazione  di  cui  al  precedente  punto  (ii),
sollevando  il  distributore  da ogni responsabilita' per incidenti a
persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;
    b) copia  di  una  dichiarazione  rilasciata  da  un installatore
abilitato  ai  sensi  della legge n. 46/1990 o da un tecnico avente i
requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera
b),  che  attesti  il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai
fini  della  pubblica  incolumita'  definiti  all'art.  26;  su  tale
documentazione il distributore non effettua l'accertamento.
  18.5 Fino al 30 settembre 2006:
    a) il  venditore fornisce la documentazione di cui al comma 13.1,
lettera b):
      (i) tramite sportello, se esistente;
      (ii) in  assenza  di  sportello,  tramite invio al richiedente,
entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta
di  attivazione  della  fornitura,  mediante  invio postale con posta
prioritaria;
    b) il  termine  di quaranta giorni solari previsti dal comma 16.6
e' elevato a duecento giorni solari;
    c) il  distributore,  nel  caso  in  cui  sia  impossibilitato  a
sospendere  la  fornitura di gas in attuazione di quanto disposto dal
Titolo II, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritta,
il Comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresi' gli
estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.»;
  f) all'art.  28,  comma  1,  lettera  a,  le parole «l'anno termico
2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»;
  g) all'art.  28,  comma  1,  lettera  b,  le parole «l'anno termico
2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»;
  h) all'art.  28,  comma  3,  lettera  a,  le parole «l'anno termico
2006-2007» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2007-2008»;
  i) all'art.  28,  comma  3,  lettera  b,  le parole «l'anno termico
2007-2008» sono sostituite dalle parole «l'anno termico 2008-2009»;
  j) all'art.  33,  comma 3  «dall'11 ottobre  2005»  sono sostituite
dalle parole «dal 1° aprile 2007»;
  k) all'art.  33,  comma  4,  le  parole  «dal 1° ottobre 2006» sono
sostituite dalle parole «dal 1° ottobre 2007».
  1.  All'art.  33,  il comma e' sostituito dal seguente: «33.5 Per i
distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero
di clienti finali minore o uguale a 5.000:
    a) il Titolo II, con esclusione dell'art. 18 e fatto salvo quanto
di  seguito  disposto,  entra in vigore dal 1° ottobre 2006; qualora,
successivamente  a tale data e fino al 31 marzo 2007, il distributore
non   fosse  in  grado  di  ottemperare  alle  disposizioni  in  esso
contenute,  la fornitura puo' essere attivata previa acquisizione del
modulo  di  cui  all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e
firmato  dall'installatore,  fatto  pervenire  dal  cliente finale al
distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1;
    b) i  termini  di  cui  ai  precedenti  commi  33.3  e  33.4 sono
differiti di un anno.
  2.  Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua prima pubblicazione.
  3.    Di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorita'
n.  40/2004  come  risultante  dalle  modificazioni  ed  integrazioni
apportate con il presente provvedimento.
  4. Di avviare un istruttoria conoscitiva sui comportamenti adottati
dai  distributori  e  dai  venditori  di gas per dare attuazione alla
deliberazione n. 40/2004.
  5.  Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e
qualita' del servizio dell'Autorita' per procedere:
    a) allo  svolgimento delle attivita' conoscitive con le finalita'
di cui al precedente punto 4.;
    b) alle convocazioni ed all'organizzazione degli incontri con gli
operatori  ritenuti  necessari,  fissandone le modalita' in relazione
alle  esigenze  di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva
di cui al precedente punto 4.
  6. Di istituire un gruppo di lavoro, finalizzato all'individuazione
di   eventuali   semplificazioni   del   regolamento,  da  avviare  e
disciplinare  con  successivo  provvedimento  del  Direttore generale
dell'Autorita',  che coinvolga, ove possibile, il Consiglio nazionale
dei  consumatori  e  degli  utenti,  il  Comitato  italiano  gas,  le
associazioni  rappresentative  delle  imprese  di  distribuzione e di
vendita del gas nonche' degli installatori.
  7.  Di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e
qualita'  del servizio dell'Autorita' per attivare adeguate azioni di
informazione  nei  confronti dei soggetti interessati dall'attuazione
della  deliberazione  n.  40/2004 ed in particolare nei confronti dei
Comuni   e   delle   Camere  di  commercio  industria  artigianato  e
agricoltura.
    Milano, 20 settembre 2005
                                                 Il presidente: Ortis