COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2005 

Elevazione,  per  le  azioni  ordinarie emesse da Banca nazionale del
lavoro  S.p.a.  della  percentuale  prevista  dall'articolo  108  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  (Deliberazione n.
15182).
(GU n.238 del 12-10-2005)

         LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una
societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere
un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con
diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina
entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni;
  Visto  l'art.  112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole
societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale
prevista dal citato art. 108;
  Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio
1999, n. 11971;
  Vista  la  comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con
la  quale  si  stabiliscono  i  criteri  generali per l'esercizio dei
poteri  previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in
materia  di  modifica  della  percentuale  di flottante rilevante per
l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
  Vista  la  comunicazione  del  16  agosto 2005 effettuata, ai sensi
dall'art.  102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, da Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a. in relazione all'offerta
pubblica  di  acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni
ordinarie emesse da Banca nazionale del lavoro S.p.a.;
  Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe
risultare  per  le  azioni  ordinarie  emesse  da Banca nazionale del
lavoro  S.p.a.  una soglia di possesso superiore al limite del 90 per
cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
  Vista  la  comunicazione  di Borsa Italiana S.p.a. del 29 settembre
2005,  con  la  quale  la  stessa  ha  proposto di adottare per Banca
nazionale  del  lavoro S.p.a., ai fini della promozione di un'offerta
pubblica  di  acquisto  residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla
predetta societa', una soglia di possesso superiore al 90 per cento e
pari al 91,5 per cento del relativo capitale ordinario;
  Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie
emesse  da  Banca nazionale del lavoro S.p.a. pari all'8,5 per cento,
corrispondente  ad  una  capitalizzazione,  calcolata  sulla base dei
prezzi ufficiali rilevati nei sei mesi antecedenti il 16 agosto 2005,
data  di  comunicazione  dell'offerta pubblica di acquisto, e nei sei
mesi antecedenti il 28 settembre 2005, giorno antecedente la predetta
comunicazione  di  Borsa Italiana, rispettivamente, di 645 milioni di
euro  e  di  674 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare
andamento delle negoziazioni;

                              Delibera:

  Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  per  le  azioni  ordinarie  emesse da Banca nazionale del lavoro
S.p.a.  la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e'
elevata al 91,5 per cento.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
    Roma, 4 ottobre 2005
                                                Il presidente: Cardia