AGENZIA DELLE DOGANE

DECRETO 25 ottobre 2005 

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Brindisi.
(GU n.254 del 31-10-2005)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato
direttivo  in  data  5 dicembre  2000,  integrato  con  delibere  del
14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;
  Visto  il  regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane
deliberato  dal  comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con
le  modifiche  approvate  nella  seduta  del  comitato  direttivo del
7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura
organizzativa  e  le  attivita' degli uffici delle dogane e l'art. 9,
comma 2,  il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o
piu'  atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione
delle  nuove unita' organizzative e per l'assegnazione delle relative
risorse;
  Visto  il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha
reso  esecutive,  a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  30406  del 30 settembre 2005 della
direzione regionale per Puglia e la Basilicata relativa alla proposta
di istituzione dell'ufficio delle dogane di Brindisi;
  Ritenuta la necessita' di attivare i nuovi uffici delle dogane;
  Considerato,  infine,  che  al  riguardo  e'  stata preventivamente
attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

                 Adotta la seguente determinazione:

                               Art. 1.

   Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Brindisi

  A  far data dal 3 novembre 2005 viene istituito ed attivato, in via
sperimentale,  l'ufficio  delle  dogane di Brindisi, dipendente dalla
direzione regionale per la Puglia e la Basilicata.
  Viene   altresi'   istituita   e   attivata  la  sezione  operativa
territoriale Aeroporto Casale.
  Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:
    la circoscrizione doganale di Brindisi;
    la sezione doganale marittima;
    la sezione doganale traghetto;
    la sezione doganale Sant'Apollinare;
    la sezione doganale Costa Morena;
    la sezione doganale aeroporto.
  L'ufficio  delle  dogane  di  Brindisi  che  comprende  la  sezione
operativa  di  cui  al  comma 2,  ha  competenza  territoriale  sulla
provincia di Brindisi.
  L'ufficio  delle  dogane  di  Brindisi  assume  le competenze della
soppressa  circoscrizione  doganale  di  Brindisi  e  delle soppresse
sezioni  doganale  marittima,  traghetto,  Sant'Apollinare e di Costa
Morena  e,  relativamente  alla  provincia di Brindisi, del soppresso
ufficio tecnico di finanza di Lecce.
  La  sezione  operativa  territoriale  Aeroporto  Casale  assume  le
competenze della soppressa sezione doganale aeroporto.
  Al   direttore   dell'ufficio  delle  dogane  di  Brindisi  vengono
attribuite  le  specifiche  competenze  del direttore della soppressa
circoscrizione  doganale  di Brindisi e, relativamente alla provincia
di  Brindisi,  del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza
di Lecce.
  A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di
Brindisi  e'  strutturato, in conformita' a quanto previsto dall'art.
7,  comma  3,  del  regolamento  di  amministrazione  ai  fini  dello
svolgimento  delle  funzioni  assegnate,  nelle  aree di gestione dei
tributi,  delle  verifiche dei controlli e delle attivita' antifrode,
di  gestione  del  contenzioso  e  di  assistenza e informazione agli
utenti  e in un ufficio di staff per le attivita' di programmazione e
controllo   operativo,  affari  generali  gestione  risorse  e  audit
interno, analisi dei rischi e audit di impresa.
  Il  responsabile  dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle
dogane  di  Brindisi  assume  le competenze, in materia contabile, di
ricevitore  capo  ed  ha  alle  sue  dirette  dipendenze  il cassiere
dell'area  stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale
di cui al comma 2.
  Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli
uffici   delle   dogane   rimangono  in  vigore  le  disposizioni  di
regolamento  di servizio per il personale delle dogane, approvato con
regio  decreto  22  maggio  1941,  n. 1132, e quelle per il personale
delle  imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.
    Roma, 25 ottobre 2005
                                                Il direttore: Guaiana