MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 ottobre 2005 

Scioglimento della societa' cooperativa «Comparto C» a r.l., in Noci.
(GU n.255 del 2-11-2005)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                               di Bari

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del
codice  civile,  l'Autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere
di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'Autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S.
n.  1577  del  14 dicembre  1947, con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  Direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli Uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Visto   il   verbale  di  revisione  del  28 aprile  2005  relativo
all'attivita'  della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 25 agosto
2005;
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa  «Comparto C» a r.l. con sede in Noci, n.
pos.  7596,  costituita  per rogito del notaio Enrico Amoruso in data
8 febbraio  1996,  rep. n. 103986, c.f. 04833880729, reg. societa' n.
283497, R.E.A. n. 336974, omologato dal tribunale di Bari, e' sciolta
senza nomina di commissario liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.
    Bari, 12 ottobre 2005
                                    Il direttore provinciale: Tosches