COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 

Modifica  della delibera 7 maggio 2004, n. 10 (Condizioni e modalita'
di  attuazione  del  Fondo  rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio - articolo 4, commi 106 e seguenti della legge 24
dicembre 2003, n. 350). (Deliberazione n. 86/05).
(GU n.257 del 4-11-2005)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  4,  commi 106, 107, 108, 109, 110 e 111, della legge
24 dicembre  2003,  n.  350 (legge finanziaria 2004), con il quale e'
stato  istituito  il  Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale  di  rischio delle medie e grandi imprese la cui gestione e'
affidata  a  «Sviluppo  Italia S.p.a.» secondo condizioni e modalita'
stabilite con delibera di questo Comitato;
  Vista  la propria delibera 7 maggio 2004, n. 10 (Gazzetta Ufficiale
n. 164/2004) con la quale vengono attuate le disposizioni dell'art. 4
commi 106 e seguenti della legge n. 350/2004;
  Vista   la   sentenza   n.  242  del  20 giugno  2005  della  Corte
costituzionale  con  la  quale viene accolto il ricorso della regione
Emilia-Romagna   e  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  del
predetto  art. 4 nella parte in cui non prevede che l'approvazione da
parte del CIPE delle condizioni e delle modalita' di attuazione degli
interventi  di cui ai commi da 106 a 109 dello stesso articolo, debba
essere  preceduta  dall'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
  Vista  la  deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
del  14 luglio  2005,  con  la  quale, in ottemperanza della predetta
sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  242/2005,  viene  sancita
un'intesa  in  cui si prevede che le operazioni di acquisizione delle
partecipazioni  nel capitale di rischio debbano essere coerenti anche
con le linee di politica industriale regionale e che tra i membri del
comitato  consultivo  incaricato  della  valutazione preventiva delle
operazioni  medesime  debba  essere  inserito un rappresentante delle
regioni;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Delibera:

  La delibera di questo Comitato del 7 maggio 2004, n. 10 (Condizioni
e  modalita'  di  attuazione  del  Fondo  rotativo  nazionale per gli
interventi  nel  capitale  di  rischio - art. 4, commi 106 e seguenti
della  legge  24 dicembre  2003, n. 350 - legge finanziaria 2004), e'
modificata come segue:
    al  punto  5,  ultimo  periodo  tra  le  parole  «industriale»  e
«nazionale» viene inserita la parola «regionale»;
    al punto 6 si aggiunge la lettera: «f) da un rappresentante delle
regioni».
      Roma, 29 luglio 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi


Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 239