MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 ottobre 2005 

Fissazione  dei  criteri  per  la  prestazione della fideiussione, ai
sensi dell'articolo 35, comma 5, della delibera dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001.
(GU n.260 del 8-11-2005)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per i servizi di comunicazione
                  elettronica e di radiodiffusione

  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modifiche;
  Visto  il  decreto-legge  27 agosto  1993,  n. 323, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre  1993,  n. 422, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 650, e successive
modifiche;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modifiche;
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modifiche;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, recante il «Regolamento per il
rilascio  delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
su frequenze terrestri»;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29 marzo   1999,   n.   78,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,   n.  5,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale» e successive modifiche;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20 marzo   2001,   n.   66,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi»;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni   15 novembre  2001,  n.  435/01/Cons  approvativa  del
regolamento   relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in  tecnica
digitale, ed in particolare l'art. 35, comma 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il
«codice  delle  comunicazioni  elettroniche» ed in particolare l'art.
98, comma 11;
  Visto   il   decreto-legge   24  dicembre  2003,  n.  352,  recante
disposizioni  urgenti  concernenti modalita' di definitiva cessazione
del  regime  transitorio della legge n. 249 del 1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in
materia  di  assetto  del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radio
televisione italiana S.p.a. ed in particolare art. 23 e 25, comma 11;
  Visto  il  decreto  del  16 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, relativo alla riorganizzazione
del Ministero delle comunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177, recante il
«Testo unico della radiotelevisione»;
  Ritenuto   di   far  riferimento,  ai  fini  della  quantificazione
dell'importo della fideiussione:
    a) all'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria massima
di  250.000  euro,  prevista  dall'art.  98,  comma  11,  del decreto
legislativo  1° agosto  2003, n. 259, quale misura idonea a garantire
il  corretto  espletamento  degli  obblighi assunti con la domanda di
operatore di rete;
    b) all'importo  dell'1%  del  fatturato conseguito dalla societa'
richiedente  nell'anno  precedente  alla  data di presentazione della
domanda di operatore di rete, corrispondente al canone posto a carico
dei  concessionari  televisivi,  a  garanzia  degli  adempimenti  che
deriveranno a seguito dell'emanazione, da parte dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  del provvedimento previsto dall'art.
29, comma 1, lettera g) della delibera n. 435/01/Cons;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  35,  comma  5,  della delibera n. 435/01/Cons
dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, a garanzia del
corretto  espletamento  degli  obblighi  assunti  con  la  domanda di
operatore  di  rete,  i  richiedenti  sono  tenuti  a  presentare una
fidejussione   bancaria  escutibile  a  prima  richiesta  ovvero  una
garanzia  equivalente,  per un importo fisso di 250.000 euro e per un
importo  corrispondente  all'1%  del  fatturato  conseguito nell'anno
precedente alla data di presentazione della domanda.

    Roma, 24 ottobre 2005

                                         Il direttore generale: Tondi