ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2005 

Decadenza  della  rappresentanza generale per l'Italia della Helvetia
Compagnia   svizzera   di   assicurazioni,   con   sede   in  Milano,
dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2384).
(GU n.260 del 8-11-2005)

           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 novembre  1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  gia'  rilasciate  alla  societa' Helvetia - Compagnia
svizzera  d'assicurazioni  contro  l'incendio, con sede legale in San
Gallo   (Confederazione   Elvetica)  e  Rappresentanza  Generale  per
l'Italia  in  Milano,  ora Rappresentanza Generale per l'Italia della
Helvetia   Compagnia  svizzera  di  assicurazioni,  ed  i  successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Viste  le lettere del 18 luglio 2005 e 7 ottobre 2005, con le quali
la Rappresentanza Generale per l'Italia della Helvetia Assicurazioni,
in   conformita'   con   le   delibere   assunte   dal  Consiglio  di
amministrazione  della Casa madre nelle riunioni del 30 giugno 2005 e
9 settembre   2005,   ha   comunicato   di  rinunciare  all'esercizio
dell'attivita'  nei  rami  4.Corpi  di veicoli Ferroviari, 5.Corpi di
veicoli Aerei e 14.Credito;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, la decadenza della Rappresentanza Generale per l'Italia
della  Helvetia  Compagnia  svizzera  di  assicurazioni,  con sede in
Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa
e riassicurativa nei rami 4, 5 e 14 di cui all'allegato A del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 27 ottobre 2005

                                              Il presidente: Giannini