MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  inerente  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome
di  due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola
ad  indicazione  geografica  tipica,  prodotti  nel  territorio della
regione Abruzzo.
(GU n.260 del 8-11-2005)

Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini,
istituito  a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
    Esaminata la domanda, fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa
ad  ottenere  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di
due  vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad
indicazione  geografica  tipica prodotti nel territorio della regione
Abruzzo;
    Visto  il  Regolamento  comunitario n. 753/2002 della Commissione
del  29  aprile  2002 ed in particolare l'art. 19 - Indicazione delle
varieta' di vite;
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  348,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
    Ha espresso nella riunione del 13 ottobre 2005, parere favorevole
in  merito  alla possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di
due  vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad
indicazione   geografica  tipica  Alto  Tirino,Valle  Peligna,  Colli
Aprutini,  Colline  Pescaresi,  Terre  di  Chieti,  Colline  Teatine,
Colline  Frentane, Colli del Sangro, Histonium o del Vastese prodotti
nei  territori  di  cui  all'art.  3  dei  relativi  disciplinari  di
produzione e a condizione che:
      il  vino  derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni
ai quali si vuole fare riferimento;
      il  quantitativo  di  uva  prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
      la   produzione   massima   di   uva   per  ettaro  di  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  di  ciascuno dei due vitigni
interessati   non  superi  il  corrispondente  limite  fissato  dagli
articoli 4 dei rispettivi disciplinari di produzione;
      il   titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  del  vino
ottenuto,  all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in
caso  di  limiti  diversi  fissati  per i due vitigni interessati, al
limite piu' elevato di essi;
      l'indicazione   dei   due   vitigni  deve  avvenire  in  ordine
decrescente   rispetto   all'effettivo  apporto  delle  uve  da  essi
ottenute.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno  pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.