MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta
«Aglio Bianco Polesano»
(GU n.262 del 10-11-2005)

    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la
domanda  intesa  ad ottenere la protezione della denominazione «Aglio
Bianco  Polesano» come denominazione di origine protetta ai sensi del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dalla  Soc.  coop.  «Il
Polesine»,  con  sede  in  Rovigo,  via  A  Mario, 23, esprime parere
favorevole   sulla   stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di
produzione nel testo appresso indicato.
    Le  eventuali  osservazioni,  relative  alla  presente  proposta,
adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche, al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di
sviluppo   -   Direzione   generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari  -  Divisione  QPA III -via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso
tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro
valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per
la  registrazione  ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento (CEE) n.
2081/92, ai competenti organi comunitari.
               Proposta di disciplinare di produzione
               della denominazione di origine protetta
                    Aglio Bianco Polesano D.O.P.
                               Art. 1.
                Denominazione «Aglio Bianco Polesano»
    La  denominazione  di origine protetta «Aglio Bianco Polesano» e'
riservata,  all'aglio  che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                    Caratteristiche del prodotto
    L'Aglio  Bianco Polesano e' una pianta con bulbi di colore bianco
brillante  uniforme  data  l'assenza di striature di altro colore, di
forma  regolare  e  compatta,  leggermente  appiattiti  nel  punto di
inserimento  dell'apparato  radicale. Le foglie, lanceolate e strette
hanno una colorazione verde/azzurra.
    Il  bulbo  deve  essere di forma rotondeggiante - regolare con un
leggero  appiattimento  della parte basale, di colore bianco lucente,
ed esente da fitopatologie.
    Il  bulbo  e'  costituito  da un numero di bulbilli variabile che
risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica
curvatura  della  parte  esterna. I bulbilli che lo compongono devono
essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro.
    Le  tuniche  che  li  avvolgono hanno colorazione rosata di varia
intensita' nella parte concava, bianca in quella convessa.
    La D.O.P. e' ottenuta con l'ecotipo Bianco Polesano e la varieta'
Avorio.
    All'atto  dell'immissione al consumo l'Aglio Bianco Polesano deve
presentare bulbi:
      sani,  consistenti,  puliti, in particolare privi di terra e di
residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari;
      esenti  da  danni  da  gelo  o da sole, da tracce di muffa e da
germogli esternamente visibili;
      privi  di  odore  o  sapore  estranei  e  di  umidita'  esterna
anormale.
    Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto
e le operazioni connesse.
    Il  prodotto  dovra'  avere  i  requisiti previsti dalle norme di
qualita'  per  le  classi  «Extra»  e  «Prima». In particolare per la
categoria:
      «Extra» calibro minimo di 45 mm;
      «Prima» calibro minimo di 30 mm.
    L'Aglio  Bianco  Polesano  e'  immesso  sul  mercato, in trecce e
treccioni,  in grappoli e grappoloni, in confezioni retinate e sacchi
aventi un numero di bulbi variabile.
    Il  taglio  dello stelo dev'essere netto e l'apparato radicale va
asportato  o  completamente  o  in  modo da lasciare le radici appena
presenti con la loro parte iniziale.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La   zona  di  produzione  e  condizionamento  dell'Aglio  Bianco
Polesano  comprende  i  seguenti  comuni  del  Polesine,  situati  in
provincia di Rovigo:
      Adria, Arqua' Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo,
Ceregnano,  Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle
Polesine,  Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia,
Occhiobello,   Papozze,   Pettorazza   Grimani,  Pincara,  Polesella,
Pontecchio  Polesine,  Rovigo,  San  Bellino, San Martino di Venezze,
Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
                               Art. 4.
                  Elementi che comprovano l'origine
    Ogni  fase del processo produttivo viene monitorata documentando,
per  ognuna,  gli  input  e  gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione   in   appositi   elenchi,   gestiti  dall'organismo  di
controllo,  dei  produttori,  delle  particelle catastali sulle quali
avviene  la  coltivazione,  dei confezionatori, nonche' attraverso la
dichiarazione  tempestiva alla struttura di controllo delle quantita'
prodotte,  e'  garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del
prodotto.  Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte nei
relativi   elenchi,   saranno  assoggettate  al  controllo  da  parte
dell'organismo preposto a tale attivita', secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
                               Art. 5.
                  Tecniche di produzione e raccolta
Rotazione colturale.
    L'aglio  bianco  polesano e' una coltura da rinnovo e nell'ambito
della  rotazione  deve  seguire  una  coltura  a  semina  autunnale o
comunque  una  coltura  che  permetta l'aratura e la preparazione del
terreno  entro  l'epoca  di semina prevista. Non puo' ritornare sullo
stesso appezzamento prima di tre anni.
    Il ciclo di coltivazione e' annuale con semina autunno/invernale.
Produzione del «seme».
    Caratterizzante  la  tecnica  di  produzione e' l'ottenimento dei
bulbilli  per  la  semina,  dato  che la riproduzione avviene per via
vegetativa.  Infatti  ogni  azienda seleziona manualmente la quota di
prodotto necessaria per produrre «il seme».
    Qualora  l'azienda  agricola  non  sia  in  grado  di produrre il
materiale  di  riproduzione  o quello prodotto non sia sufficiente al
suo  fabbisogno,  puo'  reperirlo  presso  altri produttori dell'area
inserita nel sistema di controllo della DOP, purche' accompagnato dal
certificato che ne attesti l'assenza di nematodi.
    Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono:
      1)  la selezione manuale dei bulbi, detti «teste», dai mazzi di
aglio della partita destinata alla semina;
      2)  l'eliminazione  manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti
«denti» o «natte»;
      3)  lo schiacciamento dei bulbi che puo' avvenire manualmente o
meccanicamente;
      4)  l'eliminazione,  mediante  ventilazione ed asporto manuale,
delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale;
      5)  la  selezione  dei  bulbilli  detti «spigoi» ottenuti dalle
operazioni precedenti. Essa puo' avvenire con modalita' completamente
manuale  oppure  con  l'ausilio  di  una selezionatrice meccanica che
contemporaneamente  effettua anche la ventilazione. In questo caso si
effettuera'  una  successiva  selezione  manuale  finale dei bulbilli
adatti ad essere seminati.
Epoca e modalita' di semina.
    La  semina  deve  essere  effettuata  dal  1° di ottobre al 31 di
dicembre.
    Essa  puo'  avvenire  manualmente,  con  macchine  agevolatrici o
essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche.
    E' ammessa la concia del seme.
    Il  sesto  di  impianto, 10/15 cm sulla fila e 33/40 tra le fila,
deve  essere  tale  da  evitare  lo  scalzamento delle radici durante
l'inverno  o  una  moria  per  asfissia  radicale,  ed  inoltre  deve
consentire  l'agevolazione  delle operazioni colturali in particolare
la  sarchiatura meccanica. A tal fine il numero massimo di piante per
mq non dovra' superare le 30.
    La  quantita'  di  «seme»  da  impiegare  varia  a  seconda della
dimensione  dei  bulbilli,  e  deve  essere  compresa tra 750 - 1.000
Kg/ha.
Concimazione ed irrigazione.
    E'  obbligatorio predisporre un piano di concimazione che preveda
l'esecuzione  dell'analisi  del  terreno almeno una volta ogni cinque
anni.  Il  tipo  e  la quantita' di unita' fertilizzanti da impiegare
saranno   correlati   ai  risultati  dell'analisi  e  terranno  conto
dell'asporto operato dalla coltura.
    Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di fosforo,
200 kg/ha di potassio. L'azoto, distribuito con piu' interventi o con
un  unico  intervento  se si usano concimi a lenta cessione, non deve
superare i 200 kg/ha.
    Sono  ammesse  le  concimazioni fogliari per l'apporto di macro e
microelementi.
    L'eventuale   somministrazione  di  letame  deve  avvenire  sulle
colture  precedenti  per  ridurre  la  possibilita'  di  sviluppo dei
marciumi  e  per  non  influenzare  il  tipico  colore bianco lucente
caratterizzante l'Aglio Bianco Polesano.
    Qualora  si effettuino irrigazioni alla coltura, andranno sospese
entro il 20 giugno, per permettere una migliore maturazione del bulbo
e non comprometterne la successiva conservazione.
Raccolta.
    Sulla base del grado di senescenza del fogliame e della maturita'
fisiologica  delle  piante,  il  produttore  decide il momento in cui
inizia  la fase di raccolta. Essa puo' avvenire completamente a mano,
con   l'ausilio  di  macchine  agevolatrici  o  essere  completamente
meccanizzata. Dopo essere stato estirpato il prodotto deve subire una
essiccazione  naturale.  Essa puo' avvenire sia in pieno campo che in
azienda.
    L'Aglio Bianco Polesano DOP deve essere commercializzato da parte
del produttore tra il 15 luglio e 31 maggio dell'anno successivo.
    La    produzione   di   aglio   polesano   DOP   destinato   alla
commercializzazione  dovra'  essere  al  massimo di 10 t ad ettaro di
prodotto secco.
                               Art. 6.
                  Legame con l'ambiente geografico
Fattore pedoclimatico.
    La  tipologia  dei  terreni,  il  clima temperato e asciutto e la
diffusa  presenza  di aziende a conduzione familiare ha fatto si' che
negli anni l'aglio assumesse importanza per il territorio.
    L'area  interessata  e'  caratterizzata  dalla  presenza di suoli
fertili, frutto delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei
secoli, dei due fiumi che la delimitano a sud ed a nord, ovvero il Po
e  l'Adige.  L'opera  dei suddetti fiumi ha portato alla creazione di
suoli  di  medio  impasto,  argilloso/limosi,  ben  drenati, porosi e
fertili  che  ben  si  addicono  ad  una produzione di pregio qual e'
l'Aglio Bianco Polesano.
    Vi  e'  anche  un  fondamento geomorfologico comprovato alla base
delle  caratteristiche  chimiche  dei  terreni  dei  Comuni  elencati
all'art. 3 delle quali va evidenziata la buona dotazione di fosforo e
potassio  scambiabili,  che influenzano la conservabilita' e nel caso
del  potassio il tipico colore bianco del prodotto. La presenza di Ca
e  Mg  contribuisce  al  miglioramento qualitativo dei bulbi. Si puo'
percio'  ritenere che la naturale dotazione di determinati elementi e
microelementi,  dei  terreni  dell'area  individuata ne fa di essi un
ottimale substrato per la coltura dell'aglio bianco polesano.
Fattore umano.
    Esso  va  ad  aggiungersi  alle potenzialita' dei terreni con due
elementi:
      1)  la capacita', affinata con gli anni e trasmessa da padre in
figlio,  di  selezionare  a  mano  i  bulbi  «teste»  migliori da cui
ricavare   il   materiale   da  seminare  «trattenuto  dalla  coltura
precedente  o  acquistato  sul  posto  con  la sola cura che esso sia
grosso e sano». S. Zennaro 1949;
      2) le particolari lavorazioni eseguite a mano: la treccia detta
«resta», il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno si' che tale
coltura  sia  intrinsecamente  connessa  con  il  territorio,  le sue
tradizioni  e  la sua storia «... Prima della vendita l'aglio subisce
una  leggera  trasformazione  che  consiste nel riunire insieme 30-32
bulbi  secchi  in  una  specie di intreccio, detto resta nel dialetto
polesano,  naturalmente  questa  trasformazione  ne aumenta il prezzo
unitario ...» S. Zennaro 1949.
Fattore storico/economico.
    Storicamente  i primi accenni di tale coltura risalgono ai Romani
(la cui presenza risale al periodo compreso tra il I e V secolo d.C.)
successiva  a  quella dei Fenici, Etruschi e Celti. Gli interventi di
centuriazione e bonifica operati dai Romani hanno fortemente influito
sulla conformazione e assetto idrogeologico del territorio.
    Avvicinandoci ai tempi nostri troviamo le prime descrizioni della
sua  coltivazione  in  pubblicazioni  del  XVI secolo,: Accademia dei
Concordi  Rovigo,:  «...  Le campagne di Rovigo producono soprattutto
frumento,  granoturco,  barbabietole  da zucchero ed uva ... Notevole
importanza  per  la  zona  di  Selva  assumono  gli  erbai,  i  prati
avvicendati, le patate e l'aglio ...». La zona di Selva comprende gli
attuali Comuni di Pontecchio, Crespino, Ceregnano.
    Nel   1949   S.  Zennaro  scrive  «...  L'aglio  e'  una  coltura
industriale che nel decennio precedente l'ultima guerra ha acquistato
una  importanza  notevole  ed  e' entrata decisamente a far parte del
tipico ordinamento colturale della zona.».
    Attorno   a  tale  prodotto  si  creo'  infatti  un'attivita'  di
commercio  tale da far si' che la piazza di Rovigo, nei secoli, fosse
punto di riferimento.
    L'aglio  polesano e' diventato negli anni sempre piu' un elemento
di  sviluppo  economico  tale  da  essere  definito  l'oro bianco del
Polesine.
                               Art. 7.
                       Struttura di controllo
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare  di  produzione  e' svolto da una struttura di controllo
conformemente  a  quanto  stabilito  all'art.  10 del regolamento CEE
2081/92.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    La presentazione deve avvenire come di seguito riportato:


    ---->  Vedere Tabella da pag. 58 a pag. 59 della G.U.  <----

Imballaggi.
    I contenitori usati come imballaggio devono essere chiusi in modo
tale  che  il  contenuto  non  possa essere estratto senza la rottura
della  confezione.  Il  materiale  dell'imballaggio  e  le dimensioni
saranno quelli che il commercio richiede e la normativa permette.
    I  grappoloni  ed  i  treccioni vengono messi in vendita, date le
dimensioni, senza l'utilizzo di un imballaggio di contenimento.
    Le altre tipologie di lavorazione vengono invece commercializzate
in  imballi di legno plastica, cartone o altro materiale idoneo. Ogni
singolo  pezzo  (treccia,  treccione,  grappolo, grappolone, sacchi e
confezioni)  deve  essere accompagnato da un cartellino riportante la
denominazione con la scritta DOP ed il nome del produttore.
    Ciascun  imballaggio  deve recare, in caratteri raggruppati sullo
stesso  lato,  leggibili,  indelebili,  le indicazioni che consentano
l'identificazione   dell'imballatore   o  speditore,  la  natura  del
prodotto,  l'origine  del  prodotto,  i caratteri commerciali e altre
informazioni utili. Sui contenitori dovra' inoltre essere indicata la
denominazione  «Aglio  Bianco  Polesano»  e  denominazione di origine
protetta   in  caratteri  superiori  a  qualunque  altra  indicazione
presente sulla confezione.
Il logo.
    Il  logo  distintivo e' formato da un'ovale nel quale e' inserita
una  planimetria  stilizzata  del  Polesine di colore verde su sfondo
azzurro.  Nella  planimetria, sono evidenziati i due confini naturali
del Polesine, l'Adige e il Po di colore azzurro.
    Sopra  la  planimetria  stilizzata campeggia la scritta «DOP» che
richiama il tricolore della bandiera Italiana (la D verde, la P rossa
e  la  lettera  «O»  bianca, che prende la forma dell'aglio). Attorno
all'ovale  si  distribuisce  la  scritta  «Aglio  Bianco  Polesano  -
Denominazione  D'Origine  Protetta»  di  colore azzurro con carattere
Trebuchet MS Bold Italic e Italic (grassetto obliquo e obliquo).
    Possono   esistere   della   varianti   alla   forma   a  colori:
monocromatico  e  in  scala di grigi. Il logo potra' avere dimensioni
diverse a seconda delle tipologie di confezione.

           ---->  Vedere Logo a pag. 59 della G.U.  <----

    Gli indici colori metrici sono i seguenti:
    CMYK (per processi di stampa):
      Black = 0C / 0M / 0Y / 100K
      Cyan= 100C / 0M / 0Y / 0K
      Red = 0C / 0M / 100Y / 0K
      Green = 100C / 0M / 100Y / 0K
      Green ABP = 40C / 0M / 100Y/ 0K
    RGB (per processi multimediali)
      Black = 0R / 0G / 0B
      Cyan = 0R/ 131G / 215B
      Red = 226R / 10G /22B
      Green = 0R / 129G / 49B
      Green ABP = 138R / 181G / 30B
                               Art. 9.
                        Prodotti trasformati
    I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Aglio
Bianco  Polesano»,  anche  a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela
incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto
autorita'  nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n.
2081/92.