MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 3 ottobre 2005 

Modifiche  al decreto ministeriale 28 ottobre 2004, recante modalita'
tecniche  di  gestione  e  di monitoraggio dell'impiego delle risorse
destinate  alla promozione delle attivita' cinematografiche in Italia
e all'estero.
(GU n.263 del 11-11-2005)

                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni,  di  riforma  della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 ottobre 2004, adottato ai sensi
dell'art.  19,  comma 2,  del  citato  decreto  legislativo,  recante
modalita'  tecniche  di gestione e di monitoraggio dell'impiego delle
risorse destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche in
Italia e all'estero;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto
decreto  ministeriale,  al  fine  di  migliorare  il  funzionamento e
l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
  Sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 27, comma 8-bis, del citato decreto legislativo, introdotto
dal decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato A del decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali  28 ottobre  2004, recante modalita' tecniche di gestione e
di  monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione
delle   attivita'   cinematografiche   in  Italia  e  all'estero,  e'
                      sostituito dal seguente:
                                                          "Allegato A
MODALITA'  TECNICHE  DI GESTIONE E DI MONITORAGGIO DELL'IMPIEGO DELLE
RISORSE   DESTINATE  ALLA  PROMOZIONE  CINEMATOGRAFICA  IN  ITALIA  E
                             ALL'ESTERO.
1. Gestione  e  monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art.
19  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 28, e successive
modificazioni.
  Le  modalita'  tecniche relative alle erogazioni di cui all'art. 19
del   decreto   legislativo   22 gennaio  2004,n.  28,  e  successive
modificazioni, sono cosi' articolate:
  1.1. Criteri di ammissibilita' alla sovvenzione.
  Le   richieste  di  sovvenzione  per  iniziative  finalizzate  alla
promozione  delle  attivita' cinematografiche in Italia e all'estero,
nonche'  inerenti  allo  sviluppo  del  cinema  sul  piano artistico,
culturale  e  tecnico,  possono  essere presentate da enti pubblici e
privati  senza  scopo  di  lucro,  istituti universitari, comitati ed
associazioni culturali e di categoria.
  Per  iniziativa  si  intende  un  progetto articolato in una o piu'
attivita'  svolto  da un unico soggetto nell'arco dell'anno solare di
riferimento.
  Requisito  indispensabile ai fini dell'ammissibilita' al contributo
e'  la  copertura  di  almeno  il  30%  del  costo  complessivo delle
iniziative  previste  con  entrate diverse (pubbliche e/o private) da
quelle   richieste   alla   Direzione   generale   per   il   cinema,
indipendentemente da eventuali apporti gratuiti indicati in bilancio.
  Il  suindicato  requisito  non  si  applica  alle  istanze  di enti
pubblici, nonche' ai "progetti speciali".
  Con  riferimento  ai  preventivi  di spesa, si precisa comunque che
saranno considerati ammissibili, oltre alle spese di produzione della
manifestazione, anche i costi indiretti (spese generali e di gestione
connesse   alla   struttura   organizzativa,  ma  non  immediatamente
riferibili  alla  realizzazione dell'iniziativa e costi per eventuale
personale  dipendente  fisso).  Essi devono comunque essere contenuti
nel  limite  massimo  del  30% del costo complessivo delle iniziative
(10% per le iniziative promozionali all'estero).
  In  bilancio  potranno essere indicati e quantificati, in entrata e
in  uscita,  eventuali  apporti  gratuiti da parte di enti pubblici o
privati.
  Gli  apporti  gratuiti  non dovranno in nessun caso concorrere alla
definizione  reale  delle "entrate" o "uscite" riportate nel bilancio
preventivo o consuntivo.
  1.2. Presentazione delle istanze.
  Le  istanze  di  sovvenzione  devono  essere  presentate  entro  il
31 dicembre  di  ogni  anno  secondo  le  modalita' indicate sul sito
Internet della Direzione generale per il cinema.
  Il  termine  di  presentazione delle istanze e' perentorio ai sensi
dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
  Unitamente   all'istanza   deve   essere  inviata  una  dettagliata
relazione e il programma dell'iniziativa.
  Gli  enti  ai  quali  e'  stato  assegnato  un contributo nell'anno
precedente  devono  inviare  entro il 31 marzo il bilancio consuntivo
delle  iniziative gia' sovvenzionate, senza il quale l'istanza stessa
non  sara'  considerata  completa  e  non potra' essere sottoposta al
parere della Commissione.
  Le  istanze  incomplete,  una  volta perfezionate, saranno istruite
dagli  uffici  ed  esaminate  dalla  Commissione successivamente alle
altre, e ad esse saranno assegnati solo eventuali fondi residui.
  1.3. Criteri    di    valutazione    della   Commissione   per   la
cinematografia.
  La  sottocommissione  per  la  promozione  della Commissione per la
cinematografia   valuta   ciascuna   istanza  sia  sulla  base  delle
indicazioni  del  programma triennale della Consulta territoriale, di
cui  al  comma 3,  lettera c), dell'art. 4 del decreto legislativo n.
28/2004,  e di quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 19 del medesimo
decreto legislativo, sia dei criteri di seguito riportati:
    a) rilevanza   dell'iniziativa   nella  sua  globalita'  (per  le
iniziative   editoriali   saranno,  in  particolare,  considerate  la
tradizione,   frequenza,   tiratura,   distribuzione   in  Italia  ed
all'estero,  nonche' la rilevanza divulgativa, scientifica e tecnica;
ugualmente  per  le iniziative di conservazione sara' considerata, in
particolare,  la consistenza del patrimonio audiovisivo, archivistico
e bibliotecario);
    b) riconoscimento  e  sostegno  anche  finanziario di privati e/o
enti locali e/o Stati esteri e/o organismi europei o internazionali;
    c) consistenza   della   struttura   organizzativa  in  relazione
all'iniziativa proposta;
    d) tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa;
    e) tradizione culturale e cinematografica dell'ente promotore;
    f) capacita'  di  promuovere  la  cultura  cinematografica e/o il
prodotto cinematografico in aree scarsamente servite.
  1.4. Patrocinio e logo.
  A tutte le iniziative sovvenzionate e' concesso il patrocinio della
Direzione   generale  per  il  cinema,  il  cui  logo  dovra'  essere
riprodotto  sui  manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione
riferita all'iniziativa sovvenzionata. Unitamente al logo deve essere
inserita l'indicazione "iniziativa realizzata con il contributo ed il
patrocinio  della  Direzione  generale  per il cinema-Ministero per i
beni e le attivita' culturali".
  Gli  organizzatori  di tali iniziative sono tenuti a garantire, con
tutti  i  mezzi  possibili, un'adeguata pubblicita' della sovvenzione
ottenuta dall'Amministrazione.
  1.5. Progetti speciali.
  Sono  definiti  progetti  speciali  le  iniziative straordinarie di
particolare  rilevanza  per  le quali sia stata presentata domanda di
contributo da soggetti esterni anche su invito dell'Amministrazione.
  Il  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali approva ciascun
progetto speciale presentato in relazione agli obiettivi promozionali
dello  stesso.  Di  tale  approvazione  viene data comunicazione alla
competente  sezione  per  la  promozione  della  Commissione  per  la
cinematografia,  previo  parere  della  Consulta  territoriale per le
attivita' cinematografiche.
  Per  tali  progetti  l'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di
intervenire indipendentemente dai termini di presentazione.
  Il  contributo  assegnato  per  i  progetti speciali potra' coprire
interamente i costi ammissibili dell'iniziativa.
  Le  istanze  relative  ai  progetti  speciali  potranno  non essere
compilate sulla modulistica predisposta dall'Amministrazione.
  1.6. Riesami.
  L'Amministrazione,  su  istanza  dell'interessato,  in  presenza di
circostanze  rilevanti  e  motivate  o di variazioni significative di
programma,   sentita  la  Commissione  per  la  cinematografia,  puo'
disporre un'integrazione o una riduzione del contributo assegnato.
  I  progetti  per  i  quali  la Commissione per la cinematografia ha
espresso un parere negativo, non potranno essere esaminati nuovamente
nel corso dello stesso anno solare.
  1.7.Presentazione del consuntivo - Monitoraggio delle risorse.
  Il  consuntivo  di un'iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente
deve  essere  presentato  al massimo entro l'anno successivo a quello
dello     svolgimento     dell'attivita'.    In    caso    contrario,
l'Amministrazione   chiedera'   il  rimborso  dell'eventuale  acconto
erogato, comprensivo degli interessi legali maturati.
  Gli  adempimenti  procedurali  relativi  alle rendicontazioni delle
spese  sono ispirati al principio dell'autocertificazione, cosi' come
richiesto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
  Le  autocertificazioni  di  spesa  devono  essere  sottoscritte dal
legale  rappresentante dell'ente con allegata fotocopia del documento
di riconoscimento del firmatario.
  Le   autocertificazioni   devono  riferirsi  solamente  alle  spese
effettivamente  sostenute  giustificate  da  fatture  o  da documenti
contabili  aventi  forza  probatoria  equivalente,  che devono essere
tenute,  presso  la  sede  del  soggetto  proponente,  a disposizione
dell'Amministrazione  per  eventuali ispezioni. Le autocertificazioni
devono   essere   presentate   avvalendosi   dei  moduli  predisposti
dall'Amministrazione.
  La   rendicontazione  deve  essere  svolta  su  tutto  il  progetto
intrapreso,  a prescindere dalla circostanza che alcune quote vengano
pagate da soggetti esterni, in modo da consentire all'amministrazione
di  avere  la  piu'  completa rappresentazione dello schema dei costi
dell'iniziativa.
  Sono  ammissibili  tutte le spese effettivamente sostenute e quelle
comunque impegnate entro la data di ultimazione delle attivita'.
  Il  rendiconto  per le sovvenzioni che superano i quarantamila euro
deve essere certificato da un revisore contabile, scelto dal soggetto
proponente  ed  iscritto  all'albo dei revisori, che attesti le spese
sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
  In  caso  di deficit inferiore alla sovvenzione, quest'ultima sara'
automaticamente ridotta al deficit dagli uffici dell'Amministrazione.
  Nel  caso  di  mancata  realizzazione di un'iniziativa, il relativo
contributo sara' revocato.
  Al  bilancio  consuntivo  dovra'  essere  allegata  una dettagliata
relazione  sull'attivita'  svolta,  unitamente  ad  una  copia  della
rassegna stampa e di tutte le pubblicazioni inerenti all'iniziativa.
  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  svolta  e/o il bilancio consuntivo
dell'iniziativa   finanziata  si  discostino  significativamente  dal
programma   iniziale   o   dal   bilancio   preventivo,   gli  uffici
dell'Amministrazione  sottoporranno nuovamente il bilancio consuntivo
dell'iniziativa   al   parere  della  Commissione,  la  quale  potra'
confermare o ridurre il contributo assegnato.
  1.8. Acconti.
  Possono   essere   concessi  acconti  ai  soggetti  beneficiari  di
sovvenzioni,  che ne facciano richiesta, sino alla misura massima del
70% dell'importo della sovvenzione assegnata.
  Gli  acconti possono essere concessi esclusivamente ai soggetti che
abbiano  ottenuto un finanziamento in ciascuno degli ultimi tre anni,
compreso  quello  nel  quale  viene  erogato l'acconto, e che abbiano
perfezionato   la   documentazione   consuntiva   dei   due  esercizi
precedenti.
2. Gestione  e  monitoraggio delle risorse erogate ai sensi dell'art.
18,  comma 5,  del  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 28, e
successive modificazioni.
  Le  modalita'  per  le  erogazioni di cui all'art. 18, comma 5, del
decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.   28,   e  successive
modificazioni, sono cosi' articolate:
  2.1. Criteri di assegnazione del contributo.
  Il  50%  del  contributo  complessivo  destinato  alle associazioni
nazionali   di   cultura   cinematografica   (quota-struttura)  viene
assegnato  a  ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura
dell'ente  (organizzazione  - realizzazione di servizi organizzati in
comune   tra   le  associazioni  -  numero  dei  circoli  di  cultura
cinematografica aderenti e attivi al 31 dicembre dell'anno precedente
a  quello  per  il  quale  viene richiesto il finanziamento. Per ogni
circolo   aderente  all'associazione  e  attivo  sara'  assegnato  un
punteggio  rapportato  al  numero  degli  abitanti  di  ogni regione,
secondo la seguente tabella:
    circoli  presenti nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche,
Piemonte, Sardegna, Sicilia, Veneto: punti 1;
    circoli  presenti  nelle  regioni  Abruzzo, Basilicata, Campania,
Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana,
Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta: punti 2;
    circoli presenti nelle regioni Molise e Umbria: punti 3.
  Il  restante  50%  (quota-programma)  sara'  assegnato  sulla  base
dell'attivita'   svolta   dall'associazione  nell'anno  precedente  e
prevista  per  quello  per  il quale si richiede il finanziamento. La
valutazione  della  Commissione  per  la cinematografia, infatti, pur
tenendo  conto  principalmente  dei  risultati  conseguiti  nell'anno
precedente,   si  basera'  anche  sulla  programmazione  dei  circoli
aderenti   e   sull'attivita'   preventivata   dall'associazione.  In
particolare saranno valutati i seguenti elementi:
    percentuale di film italiani o europei programmati;
    frequenza delle proiezioni;
    politiche di incentivazioni al pubblico;
    programmazione in zone poco servite dal circuito commerciale;
    attivita' varie di diffusione della cultura cinematografica;
    qualita' e quantita' di eventuali pubblicazioni;
    progetti organizzati in comune tra le associazioni.
  Le   associazioni   sono  esonerate  dall'obbligo  della  copertura
parziale delle spese previste in bilancio.
  2.2. Presentazione  delle  domande  e  del  bilancio  consuntivo  -
Monitoraggio delle risorse.
  Le  domande  di  contributo  dovranno  essere  presentate  entro il
28 febbraio  di  ogni  anno secondo le medesime modalita' previste al
precedente punto 1.2.
  Il  bilancio  consuntivo  dell'anno  precedente,  corredato  da una
dettagliata    relazione   sulle   singole   iniziative   realizzate,
dall'elenco  dei  circoli  aderenti  e  attivi e dalla documentazione
riferita   alle   suddette   iniziative,   deve   essere   presentato
all'Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso contrario
l'istanza   di  contributo  non  sara'  sottoposta  al  parere  della
competente Commissione per la cinematografia.
  Il  rispetto  degli  adempimenti  relativi  alla  presentazione del
bilancio  consuntivo,  e'  condizione  inderogabile per l'erogazione,
nella  misura massima del 70%, di acconti sui contributi, che saranno
concessi ai sensi del precedente punto 1.8.ยป.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 3 ottobre 2005
                                             Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 276